CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 26361 /201 6 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, pressoi cui uffici è domiciliata in Roma , via d ei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – Oggetto:definizione dei ver- samenti sospesi nel territorio della Provincia di Catania ai sensi dell’art. 1, comma 1011, legge n. 296/2006 contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio e letto presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Tacito n. 90 ; –controricorrente – avverso la sentenza n. 1499 / 3 4 / 2016 della Commissione tributaria regionaledella Sicilia , depositata il 13 / 4 /201 6 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 28 novembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione t ributaria provinciale di Catania il provvedimento dell’Agenzia delle entrate di diniegodella definizione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici e vulcanici dell’ottobre 20 02 nel territorio della p rovincia di Catania di cui all’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006, provvedimento che era stato adottato in ragione della mancata corresponsione entro il termine del 2 luglio 2007 dell’ammontare dovutoper ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti giàeseguiti a titolo di capitale ed interessi, di minuito al 50 per cento. 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] t ributaria r egionale della Sicilia , investita dell’appello dell’Agenzia delle entrate, rigettò il gravame sul rilievo, ritenuto assorbente, che il termine per il versamento era stato prorogato, in virtù di quanto stabilito dall’art. 36 - bis , comma 2, lett. a),del d.l. n. 248/2007, al 30 giugno 2008 . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi , cui la [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistitocon controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione dell’art. 1, comma 665, della legge 190/2014»poiché il Giudice di seconde cure non ha tenuto conto né della sospensione dei rimborsi prevista dalla norma appena richiamata con riguardoai soggetti che, pur avendo sede nelle aree colpite da gli eventi sismici,esercitano un’attività di impresa, né della successiva Decisione C/2015 5549 del 14 agosto 2015 con cui la Commissione europea ha ritenuto che le disposizioni normative che riducono tributi e contributi dovutida imprese in aree colpite da calamità naturali in Italia dal 1990 sonoincompatibili con il mercato interno siccome in contrasto con l’art. 108,paragrafo 3, del Trattamento sul funzionamento dell’Unione europea . 2. Il motivo è fondato , sia pure con le precisazioni che subito oltre si diranno. 2.1.Nel caso di specie la società contribuente esercita attività d ’ impresa, peril che si deve applicare la D ecisione n. C / 2015 , 5549 del 14 agosto 2015con la quale la Commissione e uropea ha deciso che le misure di aiutodi Stato oggetto del suo controllo ( tra cui, per quanto qui interessa, laLegge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1011, e successive modifichee integrazioni) e tutti gli atti esecutivi pertinenti ivi previsti che riduconotributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamità naturaliin Italia dal 1990 e cui l ’ Italia ha dato effetto in maniera illegale inviolazione dell ’ articolo 108, paragrafo 3, del T rattato sul funzionamento dell’Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno. [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l ’ Italia avesse attuato illegittimamente le misuredi aiuto in violazione dell ’ articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell'Unione europea , e, poiché per le misure in questione non era possibile individuare alcun motivo di compatibilità, le stesse risultavano incompatibili con il mercato interno. È dunque stato fatto espressodivieto di concedere aiuti alle imprese interessate dagli eventi calamitosi. 2.2.Contrariamente a quanto dedotto dalla controricorrente, la predetta decisionesi riferisce non solo agli aiuti connessi al terremoto del 1990 in SiciliaOrientale, ma anche ad analoghe misure connesse ad altr e calamit à naturali verificatesi in Italia fino al 2002 , misure tra cui è compresa la riduzione del 50% sui tributi e contributi a favore delle imprese aventi sede legale o operativa nei comuni della provincia di Catania colpiti dal sismae dall’eruzione dell’Etna nel 2002 , quale prevista dalla L egge 27 dicembre2006, n. 296 (Legge finanziaria del 2007), articolo 1, comma 1011,in riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei m inistri 10giugno 2005, n. 3442 (v. punto 30 della citata Decisione, nonché l’art. 1della stessa) . 2.3. [OSCURATO:PERSONA] ha però fatta salva l ’ ipotesi che si tratti di un «aiutoindividuale» che « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014 » , ovvero dai regolamenti che prevedonogli aiuti cd. de minimis (art. 2 dec. cit.), ovvero che, « al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 del regolamento (CE)n. 994/98 » ( relativo a ll ’ applicazione degli artt. 92 e 93 – ora 87 e 88– del Trattato a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato » , ma « fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo di aiuti » (art. 3 dec. cit.). Inaltri termini, s econdo la Commissione UE « una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perché il beneficioindividuale è concesso a soggetti che non svolgono un'attività economicae che pertanto non vanno conside rati come imprese oppure perchéil beneficio individuale è in linea (con) il regolamento de minimis applicabile oppure perché il beneficio individuale è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato o un regolamento di esenzione)»(§ 134 dec. cit.). 2.4.Tuttavia, nel caso di specie, in cui viene in rilievo esclusivamente l’Ivaper l’anno 2004, non si pone neppure la necessità di accertare se il beneficio individuale sia o meno in linea con il regolamento de minimis applicabile, trovando piuttosto applicazione i diversi principi sancitidalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 15/07/2015,Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] srl , in causa C - 82/14. Con tale pronuncia la Corte europea ha ritenuto contraria al principiodi neutralità fiscale la disposizione dell’art. 9, comma 17, l. n. 289del 2002, che testualmente dispone: « I soggetti colpiti dal sisma del13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, […] destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi,possono defini re in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 16 marzo 2003, l’intero ammontare dovuto per ciascuntributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a ti tolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamentodella definizione comporta gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da versare complessivamente ai sensi del presente comma eccedano la somma di [EUR 5 000], gli import i eccedentipossono essere versati in un massimo di otto rate semestrali conl’applicazione degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003. L’omessoversamento delle predette eccedenze entro le scadenze delle ratesemestrali non determina l’inefficacia della definizione automatica […]». La Corte di g iustizia, dopo aver premesso che « il sistema delle detrazioniè stato istituito al fine di garantire la neutralità dell’IVA […] tale sistema è inteso a sgravare interamente il soggetto passivo dall’oneredell’IVA dovuta o pagata nell’ambito di tutte le sue attività economiche. Il sistema c omune dell’IVA garantisce, in tal modo, la neutralitàdell’imposizione fiscale per tutte le attività economiche », ha rilevatoche « la misura introdotta dall’articolo 9, comma 17, della legge n.289/2002 ha come effetto, da un lato, non di alleggerire, per quanto riguardal’IVA, il carico fiscale dei soggetti passivi, bensì di consentire adalcuni soggetti passivi di conservare o incam erare somme pagate dal consumatore finale e dovute all’amministrazione finanziaria » e dall’altrocomporta « una disparità di trattamento contraria al principio di neutralità fiscale, in quanto tale disposizione consente ad alcuni soggetti passivi da essa indicati, e in forza della riduzione dell’IVA normalmentedovuta – riduzione prevista dalla medesima disposiz ione –,di conservare o di incamerare la maggior parte dell’importo dell’IVA percepitasulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi, mentre altri soggetti passivi sul territorio italiano devono versare per intero l’importodell’IVA normalmente dovuta all’amministrazione finanziaria, sullabase di tali operazioni ». Inlinea con questi principi, la Suprema Corte ha affermato che « l'art. 9,comma 17, della l. n. 289 del 2002 non è applicabile in materia d'IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremotoche ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del 90 per cento di tale im posta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfail principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'IVA dovuta nel territorio italiano, sicché si pone in contrasto con l'ordinamento comunitario, come chiarito dall'ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C - 82/14»(così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018;Cass. n. 30927 del 27/11/2019). 2.5.Leconclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza unionale con riguardo alle agevolazioni di cui all’art. 9, comma 17, l. n. 289 del 2002 non possonoche estendersi – sempre per ciò che concerne l’Iva – anche ai beneficiper cui è causa, quelli contemplati dall’art. 1, comma 1011, l. n. 296del 2006, ponendosi anch’essi, per le medesime ragioni, in contrasto conil principio di neutralità fi scale. 2.6.La contrarietà della disposizione da ultimo citata al diritto unionale (e laconseguente necessità di non farne applicazione in relazione al tributo per cui si controverte) fa venir meno la base normativa sulla quale si fondava la richiesta dalla società contribuente di definizione in forma agevolatadelle proprie posizioni tributarie pendenti, e consente di ritenere legittimoil diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria. 3.Il secondo motivo di ricorso – con il quale l’Agenzia fiscale ha lamentato laviolazione dell’art. 1, comma 1011, della legge n. 296 del 2006 per non averela sentenza impugnata considerato il mancato pagamento da parte della contribuente della prima ra ta cui è condizionata l’operatività della definizioneagevolata – è pertanto assorbito . 4.L’accoglimentodel primo motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata senza necessità di rinvio in quanto, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con ilrigetto dell’originario ricorso della società. 5. Le spese del giudizio, sia per le fasi di merito che per quella di legittimità, possono essere interamente compensate tenuto conto sia del fatto che la Decisione della Commissione europea e la sentenza della Corte di giustizia sono intervenute solo nelle more del giudizio d’appello, sia delle ragioni della decisione in rapporto alle difese svolte. P.Q.M LaCorte