CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32465/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte di appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazioneposta a fondamento del rigetto della richiesta di disporre una perizia tecnica perverificare la natura delle macchie rinvenute sulle banconote oggetto diricettazione, è manifestamente infondato atteso che la rinnovazione istruttoria inappello ha carattere eccezionale e presuppone che il giudice ritenga di non poterdecidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci,Rv. 266820-01; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203974-01); che,inoltre, il sindacato di legittimità sul diniego è circoscritto alla verifica dellacongruità della motivazione, senza poter investire la concreta rilevanza dell’attoda acquisire (Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522-01; Sez. 3,n. 7680 del 13/01/2017, Loda, Rv. 269373-01; Sez. 4, n. 37624 del19/09/2007, Giovannetti, Rv. 237689-01); che, nel caso in esame, il diniegodella rinnovazione istruttoria, fondato sulla non necessità degli atti richiesti esulla loro irrilevanza ai fini della decisione, risulta sorretto da motivazione logicae immune da censure;Rilevato, conseguentemente, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualie della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]