CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 17608/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15432-2018 proposto da: MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 103, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.15432/2018 CC 17/04/2024 RGN 15432/2018 Pag.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - sulla successiva istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] per la correzione dell’ordinanza n. 32471/2023 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/11/2023 R.G.N. 15432/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Q uesta Corte di cassazione, pronunciando sul ricorso del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 5270/2017 della Corte d’appello di Roma, ha rigettato entrambi i ricorsi e condannato il Ministero al RGN 15432/2018 Pag.pagamento delle spese in favore dei controricorrenti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione di errore materiale. Ha evidenziato che a pag. 4 della suddetta ordinanza si legge: “2. con il primo motivo il Ministero, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 1, comma 519 della legge n. 296 del 2006, art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 nel testo applicabile ai fatti di causa, art. 2697 cc (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.); assume che le stabilizzazioni si possono effettuare nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita dalla legge e nei limiti della disponibilità di organico e che per la cat. C2, alla quale aspirava il Mautone, erano previsti 29 posti di stabilizzazione mentre il predetto, nella graduatoria del 14 aprile 2008, come da tabella inserita nel testo del ricorso, era collocato al 98° posto, non utile neppure in caso di aumento dei suddetti posti di ulteriori 28 unità (peraltro, neppure era stato dimostrato che tali 28 unità sarebbero state tutte di C2)”. Ha rilevato l’errore materiale nella indicazione di cui al primo rigo del punto 2. del nominativo di “[OSCURATO:PERSONA]”, in luogo di quello di “[OSCURATO:PERSONA]” e nella indicazione di cui al rigo 9 del medesimo punto 2. del nominativo “Mautone”, in luogo di quello di “Imparato”. 3. La richiesta di correzione di errore materiale è stata comunicata dalla cancelleria alle controparti costituite nel procedimento esitato nell’ordinanza corrigenda. RGN 15432/2018 Pag.4. Non è stata svolta attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il suddetto errore materiale è evidente come si rileva dal raffronto con il primo motivo del ricorso del Ministero: “1) Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: Violazione e/o applicazione di legge: art. 1, comma 519, L. 296/2006; art. 97, comma 1, Cost., art. 6, comma 1, D.lgs. 165/2001 nel testo applicabile ai fatti di causa; art. 2697 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)”. P.Q.M. La Corte dispone che l’ordinanza n. 32471/2023 sia corretta là dove alla pag. 4, punto 2. è indicato, al rigo n. 1 ( del predetto punto 2. – rigo 9 della pagina) , il nominativo di “[OSCURATO:PERSONA]” in luogo di quello esatto di “[OSCURATO:PERSONA]” e là dove al rigo 9 del medesimo punto 2.( rigo 15 della pagina 4) è indicato il nominativo di “Mautone” in luogo di quello esatto “Imparato”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelle