CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06676/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati di resistenza, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, non sono consentiti in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto (propongono una lettura alternativa dei fatti e del materiale probatorio); rilevato peraltro, che detti motivi sono anche generici, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il quarto motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato perché secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel motivare il diniego è sufficiente che il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come nella specie (v. pag. 5 per il rilievo attribuito ai precedenti specifici); rilevato che anche il quinto motivo, che contesta la mancanza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, è manifestamente infondato, atteso che secondo l'orientamento di questa Corte (Sez. 4, n.1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Rv. 275114) il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare la responsabilità del reo, come nella specie; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] lFidelbo DEPOSI T