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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07933/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato av>do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di bari applicava a [OSCURATO:PERSONA], a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 bis cod. pen. (capo 1); 23 legge 110 del 1975 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 648 bis cod. pen. (capo 4).

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod pen, anziché in quello meno grave di cui agli artt. 56, 648 bis cod. pen. 3.

L'impugnazione proposta è inammissibile.

Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico e la sentenza richiamata in ricorso (Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220 - 01) riguarda ipotesi affatto diversa da quella in esame (riciclaggio di denaro).

Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619).

Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo.

4. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/07/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di BARIdato av>do alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di bari applicava a [OSCURATO:PERSONA], a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni 3 di reclusione e 1.800 euro di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 648 bis cod. pen. (capo 1); 23 legge 110 del 1975 (capo 2); 648 cod. pen. (capo 3); 648 bis cod. pen. (capo 4). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che si duole della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 648 bis cod pen, anziché in quello meno grave di cui agli artt. 56, 648 bis cod. pen. 3. L'impugnazione proposta è inammissibile. Invero, in base a quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge del 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017 ed applicabile ratione temporis al caso in esame, la censura afferente all'erronea qualificazione giuridica del fatto è in astratto ammissibile, tuttavia si rileva che nella specie il Giudice ha dato atto della corretta qualificazione giuridica dei fatti di reato, mentre il ricorso sul punto risulta assolutamente generico e la sentenza richiamata in ricorso (Sez. 5, n. 17694 del 14/01/2010, Errico, Rv. 247220 - 01) riguarda ipotesi affatto diversa da quella in esame (riciclaggio di denaro). Va sul punto ricordato che in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv. 272026; nello stesso senso, Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619). Nel caso di specie, la deducibilità dell'invocato errore deve essere esclusa, non risultando prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti e positivamente delibata dal giudice a quo. 4. Ne consegue l'inammissibilità, de plano, del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
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