CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14243/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3863/2020,depositata il 17/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4704/2021Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 14243/2026Data pubblicazione 14/05/2026PREMESSO CHE1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3863/2020.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.2. L’8 maggio 2026 è stato depositato atto di “rinuncia alla domanda conaccettazione di parte resistente a seguito di intervenuta transazione”,sottoscritto dalle parti e dai loro difensori. In tale atto, premesso che nellemore del giudizio di cassazione le parti hanno raggiunto un accordotransattivo che ha posto fine alla lite con “impegno reciproco adabbandonare il giudizio previa rinuncia al ricorso da parte della A.M.Motori accettata da parte resistente”, la ricorrente dichiara di rinunciare“alla domanda e al relativo ricorso per cassazione [..] con compensazionedelle spese e compensi di lite” e il controricorrente dichiara di “accettaretale rinuncia con relativa compensazione delle spese e compensi di lite”.3. L’atto risponde ai requisiti di cui all’art. 390 c.p.c. e va pertantodichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione.A fronte dell’adesione del controricorrente, non vi è pronuncia sulle spesedel presente giudizio ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci