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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 27096/2022

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/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18803/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di coerede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso - c ontroricorrente – N. 18803/21 R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nellaqualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 525/2021depositata in data 29.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza n. 7103/2018 emessa dalla C.T.P. di Roma, in relazione ad avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA con causale “Fusione – diversa distribuzion e degli spazi interni” da [OSCURATO:PERSONA](alla quale, nel corso del giudizio d’appello, sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe), concernente l’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, in catasto fabbricati al foglio 373, part. 143 sub 518, con conferma della categoria D/8 e variazione della rendita stessa da € 10.504,00, appunto proposta dalla contribuente,ad € 25.800,00; ciò in quanto la ricostruzione offerta dall’Ufficio – il qual e sosteneva ch e la procedura in questione era derivata dal fraziona mento del l’unità immobiliare (originariamente identificata dai subalterni 514, 515 e 516)da mq. 2.000 in due di mq. 1.000 cadauno con diversa distribuzione degli spazi interni – non è comunque sufficiente a fondare la revisioneex art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, perché la “stima diretta” si era concretata, nella specie, in un N. 18803/21 R.G. superficiale sopralluogo del 20.1.2015, in cui i tecnici si erano limitati ad affermare di aver “trovat(o) discordanze tra la superficie dichiarata negozio e quella effettivamente come tale ...”, senza neppure indicare la consistenza numerica della divergenza riscontrata; rilevò poi il giudice d’appello l’assoluta incongruità del valore di mercato attribuito all’immobile (€ 1.295.800,00), risultando che esso è collocato in una via di scarsa visibilitàe pur sempre in un seminterrato di un palazzo costruito nel 1957; osservò, in conclusione, che l’Ufficio non aveva adeguatamente assolto l’onere di dimostrare la congruità della rendita attribuitae che l’atto di riclassamento non recava una motivazione sufficiente, in esso esplicitandosi solo i riferimenti osservati dall’Ufficio nel riparametrare il valore complessivo di mercato, senza tener conto delle predette caratteristiche dell’immobile; avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha prop osto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coerede della [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri coeredi indicati in epigrafe non hanno svolto difese; consideratoche: 1.1 - in via preliminare, reputa il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere Relatore – nel senso dell’inammissibilità del ricorso erariale per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. –perché il ricorso, a parere del Collegio stesso,rispetta i relativi dettami; 2.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, laddove la C.T.R. ha ritenuto che l’avviso di accertamento non sia adeguatamente motivato, rilevando N. 18803/21 R.G. che, al contrario, esso contiene tutti gli elementi posti alla base della rideterminazione, recando anche in allegato la relazione tecnica estimativa con procedimento di stima applicato, consistenza, parametro unitario di valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale; aggiunge l’Agenzia che è stata allegata anche la documentazione tecnica-estimale essenziale, ove viene esplicato tutto l’iter seguito, e che la relazione tecnica contiene tutti gli elementiutilizzati per la rideterminazione; 2.2 –con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione “delle principali norme che regolano il catasto ediliziourbano, quali: legge 11 agosto 1939, n. 1249; il d.p.r. del 1 dicembre 1949, n. 1142; l’art. 11 del d.l. del 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 afferenti il classamento degli immobili a destinazione speciale ”, osservando che, nella specie, essa Agenzia ha confermato la categoria D/8 proposta dalla parte, ma rettificandole consistenze, avendo riscontrato discordanze tra le superfici indicate nel DOCFA, quelle rilevate nel sopralluogo del 16.1.2015 e i valori unitari proposti dalla parte; di conseguenza, la C.T.R. ha disatteso il principio per cui il giudice tributario è tenuto a valutare con motivazione adeguata l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio, avendo adottato una decisione priva di motivazionecirca la effettiva potenzialità reddituale dell’unità immobiliare in discorso, per di più svalutando l’attività istruttoria posta alla basedella adottata revisione; 3.1 –reputa il Collegio di poter procedere ad un esame unitario dei due mezzi illustrati e che gli stessi siano fondati; N. 18803/21 R.G. costituisce principi o ampiamente ricevut o , nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad unastima diretta eseguita dall'Ufficio (come accadeper gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 17971/2018; Cass. n. 16824/2006); e ancora: “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad unastima dirett a eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita N. 18803/21 R.G. all'immobile,trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (Cass. n. 2268/2014); infine, si è anche precisato che “ In tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppocatastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stimadiretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso” (Cass. n. 8529/2019) e che “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal N. 18803/21 R.G. contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)”; ciò consente di ritenere, dunque, assolto l’onere della motivazione dell’avviso impugnato, perché -per quanto nella specie la differenza incrementale derivi da una diversa valutazione circa il valore economico del bene, ascrivibile ad una diversa ricostruzione degli elementi di fatto offerti dal contribuente – le ragioni della ripresa (giuste o sbagliate che siano, qui ovviamente non importa, rispetto al profilo esaminato) risultano comunque sussistenti, attenendo le ulteriori questioni indicate in controricorso al tema della prova delle ragioni della ripresa stessa, che è ovviamente diverso; al contempo, reputa il Collegio come la C.T.R., nel disattendere le doglianze dell’Ufficio, non abbia adeguatamente esaminato le potenzialità reddituali dell’immobile, poste a sostegno della revisione, avendo del tutto omesso di considerare la destinazione d’uso(effettiva, oltre che potenziale) dello stesso; 4.1 -la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che si atterà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18803/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che la rappresenta e difendeper legge –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità di coerede di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , che lo rappresenta e difende come da procura in calce al controricorso - c ontroricorrente – N. 18803/21 R.G. e contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , nellaqualità di coeredi di [OSCURATO:PERSONA] - intimati – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n. 525/2021depositata in data 29.1.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. del Lazio, con la sentenza in epigrafe, rigettò l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza n. 7103/2018 emessa dalla C.T.P. di Roma, in relazione ad avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale proposta con procedura DOCFA con causale “Fusione – diversa distribuzion e degli spazi interni” da [OSCURATO:PERSONA](alla quale, nel corso del giudizio d’appello, sono subentrati gli eredi indicati in epigrafe), concernente l’immobile sito in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/A, in catasto fabbricati al foglio 373, part. 143 sub 518, con conferma della categoria D/8 e variazione della rendita stessa da € 10.504,00, appunto proposta dalla contribuente,ad € 25.800,00; ciò in quanto la ricostruzione offerta dall’Ufficio – il qual e sosteneva ch e la procedura in questione era derivata dal fraziona mento del l’unità immobiliare (originariamente identificata dai subalterni 514, 515 e 516)da mq. 2.000 in due di mq. 1.000 cadauno con diversa distribuzione degli spazi interni – non è comunque sufficiente a fondare la revisioneex art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, perché la “stima diretta” si era concretata, nella specie, in un N. 18803/21 R.G. superficiale sopralluogo del 20.1.2015, in cui i tecnici si erano limitati ad affermare di aver “trovat(o) discordanze tra la superficie dichiarata negozio e quella effettivamente come tale ...”, senza neppure indicare la consistenza numerica della divergenza riscontrata; rilevò poi il giudice d’appello l’assoluta incongruità del valore di mercato attribuito all’immobile (€ 1.295.800,00), risultando che esso è collocato in una via di scarsa visibilitàe pur sempre in un seminterrato di un palazzo costruito nel 1957; osservò, in conclusione, che l’Ufficio non aveva adeguatamente assolto l’onere di dimostrare la congruità della rendita attribuitae che l’atto di riclassamento non recava una motivazione sufficiente, in esso esplicitandosi solo i riferimenti osservati dall’Ufficio nel riparametrare il valore complessivo di mercato, senza tener conto delle predette caratteristiche dell’immobile; avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha prop osto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di coerede della [OSCURATO:PERSONA], mentre gli altri coeredi indicati in epigrafe non hanno svolto difese; consideratoche: 1.1 - in via preliminare, reputa il Collegio di non condividere la proposta del Consigliere Relatore – nel senso dell’inammissibilità del ricorso erariale per violazione dell’art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. –perché il ricorso, a parere del Collegio stesso,rispetta i relativi dettami; 2.1 -con il primo motivo d'impugnazione la ricorrent e denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000, laddove la C.T.R. ha ritenuto che l’avviso di accertamento non sia adeguatamente motivato, rilevando N. 18803/21 R.G. che, al contrario, esso contiene tutti gli elementi posti alla base della rideterminazione, recando anche in allegato la relazione tecnica estimativa con procedimento di stima applicato, consistenza, parametro unitario di valutazione applicato e conteggio complessivo della rendita catastale; aggiunge l’Agenzia che è stata allegata anche la documentazione tecnica-estimale essenziale, ove viene esplicato tutto l’iter seguito, e che la relazione tecnica contiene tutti gli elementiutilizzati per la rideterminazione; 2.2 –con il secondo motivo l’Agenzia lamenta la violazione e/o falsa applicazione “delle principali norme che regolano il catasto ediliziourbano, quali: legge 11 agosto 1939, n. 1249; il d.p.r. del 1 dicembre 1949, n. 1142; l’art. 11 del d.l. del 14 marzo 1988, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988 n. 154, il d.m. 19 aprile 1994, n. 701 afferenti il classamento degli immobili a destinazione speciale ”, osservando che, nella specie, essa Agenzia ha confermato la categoria D/8 proposta dalla parte, ma rettificandole consistenze, avendo riscontrato discordanze tra le superfici indicate nel DOCFA, quelle rilevate nel sopralluogo del 16.1.2015 e i valori unitari proposti dalla parte; di conseguenza, la C.T.R. ha disatteso il principio per cui il giudice tributario è tenuto a valutare con motivazione adeguata l’idoneità dei dati forniti dall’Ufficio, avendo adottato una decisione priva di motivazionecirca la effettiva potenzialità reddituale dell’unità immobiliare in discorso, per di più svalutando l’attività istruttoria posta alla basedella adottata revisione; 3.1 –reputa il Collegio di poter procedere ad un esame unitario dei due mezzi illustrati e che gli stessi siano fondati; N. 18803/21 R.G. costituisce principi o ampiamente ricevut o , nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, conv. in l. n. 75 del 1993, e del d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad unastima diretta eseguita dall'Ufficio (come accadeper gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione” (Cass. n. 17971/2018; Cass. n. 16824/2006); e ancora: “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della renditacatastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del d.m. 19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad unastima dirett a eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita N. 18803/21 R.G. all'immobile,trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie” (Cass. n. 2268/2014); infine, si è anche precisato che “ In tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppocatastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del d.P.R. n. 604 del 1973, mediante "stimadiretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso” (Cass. n. 8529/2019) e che “In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (La S.C. ha affermato l'enunciato principio in una fattispecie in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal N. 18803/21 R.G. contribuente, teneva comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato)”; ciò consente di ritenere, dunque, assolto l’onere della motivazione dell’avviso impugnato, perché -per quanto nella specie la differenza incrementale derivi da una diversa valutazione circa il valore economico del bene, ascrivibile ad una diversa ricostruzione degli elementi di fatto offerti dal contribuente – le ragioni della ripresa (giuste o sbagliate che siano, qui ovviamente non importa, rispetto al profilo esaminato) risultano comunque sussistenti, attenendo le ulteriori questioni indicate in controricorso al tema della prova delle ragioni della ripresa stessa, che è ovviamente diverso; al contempo, reputa il Collegio come la C.T.R., nel disattendere le doglianze dell’Ufficio, non abbia adeguatamente esaminato le potenzialità reddituali dell’immobile, poste a sostegno della revisione, avendo del tutto omesso di considerare la destinazione d’uso(effettiva, oltre che potenziale) dello stesso; 4.1 -la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, che si atterà ai principi sopra enunciati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia alla C.T.R. del L
Sentenza Cassazione n. 27096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris