CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2023
Cassazione n. 34488/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 5 novembre 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 22, comma 12 d. Igs. n. 286 del 25 luglio 1998, per aver occupato alle proprie dipendenze, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, un cittadino di nazionalità marocchina sprovvisto di permesso di soggiorno, con la recidiva infraquinquennale. Considerato che i motivi dedotti, a mezzo del difénsore, avv. P. Cuppari (erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. - motivo primo; erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - motivo secondo; erronea applicazione dell'art. 157 comma primo e secondo cod. pen. - motivo terzo) non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo risulta genericamente prospettato, senza la specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, che lo sorreggono, il secondo è integralmente versato in fatto e, dunque, inammissibile in questa sede, mentre il terzo è manifestamente infondato, perché non tiene conto della previsione di cui all'art. 161 cod. pen., secondo la quale è prevista, in caso di interruzione del corso della prescrizione, l'ulteriore incidenza della recidiva quale circostanza aggravante ad effetto speciale, sull'entità della proroga. Considerato, infatti, che il ragionamento svolto dal ricorrente con il terzo motivo di ricorso non tiene conto dell'orientamento, largamente maggioritario affermatosi nel calcolare il termine prescrizionale quando ricorra la recidiva quale aggravante ad effetto speciale (cfr. in relazione alla posizione del recidivo reiterato, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721, secondo cui la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., tenuto conto che una diversa interpretazione rimetterebbe al giudice la scelta della rilevanza da attribuire alla recidiva qualificata caso per caso, contraddicendo il principio costituzionale di tassatività. Conf. n. 13463 del 2016, Rv. 266532; n. 6152 del 2018, Rv. 272021). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 2023 Il Consigliere estens