CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 45776/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAteravVM-57[17- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 giugno 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia disponeva l'archiviazione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto decreto, l'avvocata [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], persona offesa nell'indicato procedimento penale, in data 4 settembre 2017, proponeva reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., che il Tribunale di Civitavecchia, con provvedimento in data 20 settembre 2019, ha trasmesso a questa Corte per la decisione, ritenendo che è ricorribile per cassazione (e non reclamabile dinnanzi al Tribunale), ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen., il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari che, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, in presenza di opposizione della persona offesa, abbia proceduto de plano ad archiviazione, senza motivare sull'infondatezza della notizia di reato o sull'ammissibilità dell'opposizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Tenuto conto della ricorribilità per cassazione ex art. 410 bis cod. proc. pen. del decreto di archiviazione emesso de plano prima dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2017 [cfr. Cass. Sez. 4. N. 49395 del 23/10/2018, RV. 274041, che ha statuito che "ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto ricorribile per cassazione, e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, un decreto di archiviazione emesso in epoca antecedente a tale riforma, ma impugnato successivamente)], il ricorso va dichiarato inammissibile de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, perché presentato da difensore (quale è risultata essere l'avvocata [OSCURATO:PERSONA]) non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, l'8 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente P iia [OSCURATO:PERSONA]