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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03188/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto in più occasioni alla prescrizione di non associarsi a persone che abbiano subito condanne o siano sottopose a misure di prevenzione o di sicurezza nell'aprile, nel giugno, nel settembre e nell'ottobre 2015.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi.

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza rilevando, senza null'altro aggiungere, che la Corte ha omesso di esercitare il controllo in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità genericamente indicata con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. 4.

Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di cui all'art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver contravvenuto in più occasioni alla prescrizione di non associarsi a persone che abbiano subito condanne o siano sottopose a misure di prevenzione o di sicurezza nell'aprile, nel giugno, nel settembre e nell'ottobre 2015. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento della sentenza rilevando, senza null'altro aggiungere, che la Corte ha omesso di esercitare il controllo in ordine alla esistenza di una causa di non punibilità genericamente indicata con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. 4. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 no
Sentenza Cassazione n. 03188/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris