CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15777/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ME1 [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocatiGIUSEPPE STORNIOLO-controricorrente-Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della SICILIA - SEZ.DIST. DIMESSINA n. 4725/2022 depositata il 19/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29643/2022Numero sezionale 4191/2026Numero di raccolta generale 15777/2026Data pubblicazione 22/05/2026Il 9/1/2015 la concessionaria del Comune di Sant’Agata di Militello (ME)[OSCURATO:SOCIETA] notificò al contribuente una richiesta di pagamento per TIAdell’anno 2009 contro il quale questi propose ricorso alla CommissioneTributaria Provinciale di Messina. Il primo giudice, nel contraddittorio con laconcessionaria e mediante la sentenza n. 4579/18, accolse il ricorsoannullando gli atti impugnati e riconoscendo l’esenzione in quanto,trattandosi di imprenditore esercente a titolo principale attività agricola,doveva beneficiare dell’esenzione dalla TIA ai sensi dell’art. 7 del c.d.Decreto Ronchi (d.lgs. 22/97 n.d.r.) e dall’art. 17 del regolamento comunaleTIA che esclude dal suo ambito i rifiuti prodotti da imprenditori a titoloprincipale.Su appello della concessionaria, nel contraddittorio con il contribuente cheaveva anche proposto appello incidentale condizionato e mediante lasentenza 4725/16/2022 indicata in epigrafe, la Commissione TributariaRegionale della Sicilia, sez. 16, ha respinto l’appello incidentale e accoltoparzialmente quello principale confermando la legittimità dell’ingiunzione dipagamento alla sola TIA del 2009, annullando pertanto la parte relativaall’IVA (10%) e compensando le spese del grado.Secondo il giudice d’appello:1) è infondata l’eccezione di mancata notifica degli atti presupposti (fattureTia 2009), avendo la società prodotto l’avviso di ricevimento del plicoraccomandato contenente le fatture, equivalenti ad avvisi d’accertamento emotivate per relationem agli atti amministrativi di cui al regolamento TIA,ai coefficienti, ai criteri di calcolo, alle esenzioni e al rispetto del decretoRonchi citato, tutti fatti noti alla collettività perché affissi nell’albo pretorio,presumendosi così ex art. 1335 cc la conoscenza e non essendo provato cheil plico non contenesse le fatture;2) l’esercizio di un’attività agrituristica strutturata in azienda non puòritenersi prevalente atteso che è esercitata da un Avvocato in attività,professione che per sua natura non può che essere prevalente, effettiva eNumero registro generale 29643/2022Numero sezionale 4191/2026Numero di raccolta generale 15777/2026Data pubblicazione 22/05/2026continuativa, abituale, non avendo comunque il contribuente provato chenelle sue aree, e in qual misura, non si producono rifiuti ovvero se neproducono in via prevalente di natura speciale, non assimilabili eautosmaltiti, o comunque di natura esclusivamente agricola (art. 17 reg.comunale TIA);3) nulla è dovuto a titolo d’IVA atteso che la TIA è un tributo portable e nonun corrispettivo per il godimento di un bene o servizio, indice di capacitàcontributiva;4) l’appello incidentale è infondato attesa la piena legittimità delprovvedimento ingiuntivo, emanato dalla concessionaria con i poteridell’ente pubblico locale che ha delegato anche la riscossione della tariffa enon solo l’espletamento del servizio d’igiene ambientale.Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di quattro motivi integratida successiva memoria.Resiste la concessionaria con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 1, comma 162, legge 296/2006 in combinatodisposto con l’art. 7 legge 212/2000, in relazione all’art. Art. 360, commaprimo, n. 3 c.p.c. Sostiene che motivazione per relationem agli attipubblicati all’albo pretorio e la norma di cui all’art. 1335 c.c. sianoerroneamente invocati, atteso che le fatture TIA sono cosa diversa dallefatture commerciali e alle stesse vanno applicati i principi generali delprocedimento tributario d’accertamento e riscossione, inclusi i requisitisostanziali propri di questi provvedimenti (Cass. 11481/22). L’obbligoprevisto dalla citata disposizione in merito alla motivazione dei predettiavvisi non sarebbe stato adempiuto nel caso specifico, dove le fatture silimitano a riportare l’indicazione del tributo, l’aliquota IVA, l’addizionaleprovinciale e “arrotondamenti”, senza altri riferimenti. Sostiene che ilNumero registro generale 29643/2022Numero sezionale 4191/2026Numero di raccolta generale 15777/2026Data pubblicazione 22/05/2026contribuente non era pertanto in grado di conoscere le ragion di fatto e didiritto legittimanti la pretesa.2. Con il secondo motivo evidenzia il vizio di ultapetita/extrapetita nonchéviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’art. 360n. 4 cpc. Afferma che la questione dibattuta tra le parti fosse solo quelladella sussistenza o meno della qualifica d’imprenditore agricolo, non avendomai il contribuente svolto la professione d’avvocato, pur avendo riportato inepigrafe tal titolo, né alcun riferimento faceva l’appello a tale circostanza.Sostiene che, così facendo, la Corte di merito avrebbe sostituito gli elementicostitutivi del fatto incorrendo in vizio d’ultrapetizione/extrapetizione.3. Con il terzo motivo rimarca l’omesso esame di un fatto decisivo che èstato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc.Sostiene che, limitandosi a motivare sulla qualifica professionaledell’appellato, la Corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sul fattodecisivo e controverso relativo alla prova della qualifica d’imprenditoreagricolo e dell’esistenza della relativa attività.4. Con il quarto motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 17, comma 2, lett. b) del regolamento comunale n.51 del 31 maggio 2005, nonché dell’art. 7, comma 3, d.lgs. 22/1997, incombinato disposto con gli artt. 2697 cc, 2909 cc, 112 e 329 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Sostiene che avrebbe errato laCorte di merito nel ritenere inadempiuta, da parte dell’appellato, l’esistenzae delimitazione delle superfici esenti perché ivi si producono rifiuti specialie non assimilabili agli urbani ovvero non si producono rifiuti essendo le areeadibite esclusivamente all’uso agricolo. Argomenta che, ai sensi delledisposizioni del d.lgs. 22/97 succitate, i rifiuti da attività agricole sono rifiutispeciali e diversi dai rifiuti urbani, mentre il regolamento comunalerichiamato esclude l’assimilazione ope legis di tali rifiuti a quelli urbani, aifini TIA. Non sarebbe previsto un obbligo di delimitare le superfici esenti.L’attività di azienda agricola era peraltro nota posto che le fatture e laNumero registro generale 29643/2022Numero sezionale 4191/2026Numero di raccolta generale 15777/2026Data pubblicazione 22/05/2026richiesta erano ad essa destinate. Sostiene che nei locali di via Bassano, dicui alla fattura trascritta in ricorso (mq 150) si svolge esclusivamentepossibilità d’onerare il contribuente di un’ulteriore prova.5. Ritiene questa Corte che il primo motivo sia fondato, con conseguenteassorbimento dei rimanenti.5.1 È noto come gli atti con i quali il gestore del servizio di smaltimento deirifiuti solidi urbani richiede al contribuente il pagamento della tariffa diigiene ambientale (T.I.A.), anche quando assumono la forma della fatturacommerciale, non avendo per oggetto il corrispettivo di una prestazioneliberamente richiesta, bensì un'entrata pubblicistica, hanno natura di attiimpositivi ed il contribuente ha pertanto la facoltà (sebbene non l'obbligo)di impugnarli dinanzi al giudice tributario, sebbene non siano ricompresinell'elenco di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. Sez. 5,31/10/2018, n. 27805, Rv. 651085 - 01).Gli stessi, pertanto, in quanto aventi natura impositiva, ancorché nonricompresi nell'elenco ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sonoassoggettati ai principi generali del procedimento tributario di accertamentoe sottoposti all'onere di motivazione ex art. 7, comma 1, l. n. 212 del 2000(cd. Statuto dei diritti del contribuente - Cass. Sez. 5, 19/01/2024, n. 2029,Rv. 670201 - 01).5.2 Nel caso specifico, anche ammettendo la regolare notifica delle fatturequali atti prodromici alla richiesta di pagamento impugnata (che si limita arichiamare le fatture già inviate al contribuente vv. pag. 1 del ricorso),risulta dalla fattura riportata nel ricorso (pag. 9) come la stessa rechi lamera indicazione dell’entità della superficie tassata, un richiamo a unarticolo 19.1.1 in tema di distanza dal cassonetto, nonché l’indirizzo e lacategoria 08/30 (albergo) dal 2004. Manca pertanto ogni riferimento allanormativa, ai coefficienti applicati, al calcolo della tariffa, ai presuppostiNumero registro generale 29643/2022Numero sezionale 4191/2026Numero di raccolta generale 15777/2026Data pubblicazione 22/05/2026impositivi, palesandosi così l’impossibilità di ravvisare una motivazionesufficiente a garantire al contribuente l’esercizio del proprio diritto di difesa.Per quanto in materia sia ammissibile la motivazione per relationem ovveroil riferimento ad atti facilmente conoscibili dal contribuente (vv. Cass.33327/2023 e 8016/2024), nel caso specifico non risulta alcuna di questeindicazioni.6. Il motivo va pertanto accolto con assorbimento dei rimanenti e, nonessendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, alla cassazione dellasentenza consegue la decisione nel merito con accoglimento dell’originarioricorso del contribuente.6.1 Ai sensi dell’art. 385, comma secondo, c.p.c. la controricorrente vacondannata alla rifusione delle spese di tutti i precedenti giudizi, daliquidarsi come da dispositivo. P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso delcontribuente.Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, dellespese di tutte le fasi del giudizio che liquida per compensi in:- € 400,00 per il I grado;- € 450,00 per l’appello;- € 536,00 per la legittimità;oltre € 200,00 per esborsi, spese generali 15% e accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/05/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]