CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 26909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16001/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA].r.l., con sede legale in Cosenza, alla [OSCURATO:PERSONA] u seppe Santo r o n. 20 ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato su fog l io separato sottoscritto digitalmente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elett i va me nte d om iciliata pr esso lo studio del primo,sito in Roma alla Vi a IV nove mbr e n. 107 ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Avviso accertamento recupero a tassazione Iva – Liquidazione spese processuali al di sotto dei minimi tariffari Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 64 0 /20 20 emessa dalla CTR della Calabria il 19/02/2020 e non notificata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l’annualità 2011, l’IVA portata in detrazione dalla detta società a seguito dell’acquisto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di alcuni beni per la realizzazione dell’edificando Porto di Diamante. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando, da un lato, che legittima era stata l’imputazione ad acconto sul prezzo contrattualmente pattuito della originaria caparra confirmatoria e che il mancato parziale ritrovamento della merce nei luoghi di destinazione indicati nei DDT era stato giustificato sulla base della sospensione dei lavori generata da cause di forza maggiore, che aveva comportato l’impossibilità di collocare i beni all’interno del porto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la CTR condannato l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese da distrarre del grado del giudizio secondo le tariffe ministeriali in base al valore della causa.1.1. Ilmotivo è fondato per quanto di ragione. La presente controversia va risolta alla luce dei seguenti principi: 1)in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è, invece, doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (Sez. 3, Ordinanza n. 89 del 07/01/2021; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 19989 del 13/07/2021, secondo cui l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella); invero, salvo il rispetto dei parametri minimi e massimi, la determinazione in concreto del compenso per le prestazioni professionali di avvocato è rimessa esclusivamente al prudente apprezzamento del giudice di merito (Sez. 1, Ordinanza n. 4782 del 24/02/2020); 2)ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, il giudice può scendere anche al di sotto o salire pure al di sopra dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento, purché ne dia apposita e specifica motivazione (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11601 del 14/05/2018; conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 35270 del 18/11/2021); 3)la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, non ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci e degli importi considerati allorquando detti minimi siano stati largamente violati senza alcuna giustificazione (Sez. 3, Sentenza n. 1312 del 21/01/2005). Orbene, considerato che il valore della causa era pari ad euro 119.726,00 (dovendosi, per l’effetto, applicare lo scaglione che va da euro 52.000 ad euro 260.000) e che i valori medi di cui all’allegata tabella possono essere diminuiti fino al 50%, i valori minimi intangibili, in base alla tabella 24, sarebbero stati pari, avuto riguardo al secondo grado di giudizio dinanzi alla CTR, a complessivi euro 5.047,00. Da ciò consegue che la CTR ha riconosciuto un importo (euro 2.500,00) inferiore ai minimi tariffari, in assenza sul punto di qualsivoglia motivazione. 2. Ne consegue l'accoglimento del ricorso nei limiti di cui in parte motiva, la cassazione della sentenza impugnata unicamente in ordine alla liquidazione delle spese del giudizio di appello ed il rinvio alla CTR della Calabria in diversa composizione per un nuovo esame, attenendosi ai principi sopra enunciati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR Calabria in differente composizione. Cosi deciso in Roma, nella cam