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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17871/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 30651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (TO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - L5 -- avverso la sentenza n. 224/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30651 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che:

1. la società S.M.A.C. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento per Ici dell'anno 2011 emesso dal Comune di Rivalta di Torino nei confronti di essa ricorrente in relazione al 100% del valore di un'area inclusa secondo il piano regolatore generale in zona CC6 e CC11;

2. con l'unico motivo di ricorso la società lamenta, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1994, n.504, nonché dell'art.132, comma 1, n.4 in relazione all'art. 360, comma 1, n.5., c.p.c.", che la CTR abbia fatto derivare la "imponibilità al 100%" dell'area dal mero fatto che trattavasi di suolo edificabile secondo il piano regolatore generale senza prendere in esame il fatto che, secondo la delibera della giunta comunale 189 del 31.12.2002, i valori di riferimento del calcolo dell'imposta per aree come, secondo la ricorrente, quella in esame, dovevano essere abbattuti del 50%, trattandosi di aree che, "per carenza di strumento attuativo di competenza comunale non possono godere di immediata edificabilità";

3. il Comune di Rivalta di Torino si è costituito con controricorso; considerato che:

1. il ricorso è fondato.

2. in effetti dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la questione -di cui al punto 2 della superiore premessa- sollevata dalla contribuente fino dal primo grado di giudizio (v. pagina 5 del ricorso per cassazione) non è stata esaminata.

La CTR si è limitata ad affermare che l'area in proprietà della contribuente era edificabile in quanto era tale secondo il PRG "indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo PRG" e che "di conseguenza l'imponibilità dell'area fabbricabile è pari al 100%".

A fronte della ricordata delibera di giunta, la CTR non ha spiegato perché ha ritenuto potersi prescindere dalla adozione degli strumenti attuativi;

3. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

La causa deve essere rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame;

4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, svolta con modalità da remoto.

President

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 30651-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (TO), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - L5 -- avverso la sentenza n. 224/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30651 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- Premesso che: 1. la società S.M.A.C. ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Piemonte ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento per Ici dell'anno 2011 emesso dal Comune di Rivalta di Torino nei confronti di essa ricorrente in relazione al 100% del valore di un'area inclusa secondo il piano regolatore generale in zona CC6 e CC11; 2. con l'unico motivo di ricorso la società lamenta, sotto la rubrica "violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1994, n.504, nonché dell'art.132, comma 1, n.4 in relazione all'art. 360, comma 1, n.5., c.p.c.", che la CTR abbia fatto derivare la "imponibilità al 100%" dell'area dal mero fatto che trattavasi di suolo edificabile secondo il piano regolatore generale senza prendere in esame il fatto che, secondo la delibera della giunta comunale 189 del 31.12.2002, i valori di riferimento del calcolo dell'imposta per aree come, secondo la ricorrente, quella in esame, dovevano essere abbattuti del 50%, trattandosi di aree che, "per carenza di strumento attuativo di competenza comunale non possono godere di immediata edificabilità"; 3. il Comune di Rivalta di Torino si è costituito con controricorso; considerato che: 1. il ricorso è fondato. 2. in effetti dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la questione -di cui al punto 2 della superiore premessa- sollevata dalla contribuente fino dal primo grado di giudizio (v. pagina 5 del ricorso per cassazione) non è stata esaminata. La CTR si è limitata ad affermare che l'area in proprietà della contribuente era edificabile in quanto era tale secondo il PRG "indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo PRG" e che "di conseguenza l'imponibilità dell'area fabbricabile è pari al 100%". A fronte della ricordata delibera di giunta, la CTR non ha spiegato perché ha ritenuto potersi prescindere dalla adozione degli strumenti attuativi; 3. il ricorso deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. La causa deve essere rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame; 4. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese dell'intero processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla commissione tributaria del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 aprile 2022, svolta con modalità da remoto. President
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