Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 22846/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLuigi Russo– controricorrente –Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.3760/2023 depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 3760/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace diArienzo n. 1169/2018, depositata in data 11 novembre 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Giudice di Pace e -premesso di essere titolare di buoni fruttiferi postali serie Q, numero1.359.207.05, del valore nominale di Lire 1.000.000, emesso in data 5aprile 1993, e di aver ricevuto al momento della scadenza una sommainferiore a quella dovuta utilizzando i parametri indicati a tergo deibuoni medesimi – aveva chiesto la condanna dell’odierna ricorrente alpagamento della somma di € 275,49, quale differenza tra l’importoliquidato e quello effettivamente dovuto.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza delladomanda – ed eccependo, in particolare, che l’odierna controricorrenteaveva accettato, con quietanza liberatoria, le somme percepite senzanull’altro a pretendere, dovendosi detrarre dall’importo derivantedall’applicazione dei tassi di interesse indicati a tergo del titoloappartenente alla serie Q la ritenuta fiscale del 12,50% introdotta conD.L. n. 556/1986 convertito con Legge n. 759/1986 – il Giudice di Pace,con sentenza depositata in data 11 novembre 2019, aveva accolto ladomanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoreSez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 275,49 ed alla refusionedelle spese processuali.3.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul gravamedi [OSCURATO:PERSONA], ha osservato, in premessa, che il buonofruttifero postale, per i cui interessi [OSCURATO:PERSONA] aveva agitoapparteneva, alla serie “Q”, rispetto alla quale non si era verificataalcuna variazione dei tassi rispetto a quelli indicati sul retro dei buonimedesimi.Svolta tale premessa preliminare, il Tribunale ha ricostruitol’evoluzione normativa del regime di imposizione fiscale – a partiredall’esenzione prevista dall’art. 31, d.P.R. n. 601/1973, per proseguirecon l’introduzione, ad opera del D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986) e proprio per i buoni della serie “Q”, di una ritenuta diimposta, e con la successiva introduzione, ad opera del D. Lgs. n.239/1996, di una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% - per poiconcludere che la disciplina fiscale in questione doveva ritenersiispirata al c.d. principio di cassa, con la conseguenza che il momentoimpositivo doveva essere collocato all'atto in cui il reddito venivapercepito dal sottoscrittore e quindi al momento del rimborso delbuono.Il Tribunale, quindi, ha ritenuto illegittima la prassi dell’odiernaricorrente di operare la capitalizzazione annuale degli interessi di voltain volta maturati, al netto - e non al lordo – dell’imposizione, in talmodo anticipando il momento impositivo ad una fase anteriore allapercezione degli importi da parte del risparmiatore.Il Tribunale, infine, ha negato rilevanza alla previsione di cui all’art.7, D.M. 23 giugno 1997, rilevando che lo stesso si poneva in contrastocon la normativa primaria di grado superiore e doveva, pertanto,essere disapplicato.Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/20264.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 24 Cost.Si censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsisull’eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dall’odiernaricorrente sulla base dell’avvenuta riscossione – da parte dell’odiernacontroricorrente – del buono fruttifero, con conseguente sottoscrizionedella quietanza apposta sul titolo.Deduce la ricorrente che tale quietanza avrebbe valore estensivo esatisfattivo dell’intero credito - non potendo quindi residuare alcunaulteriore pretesa dell’odierna controricorrente – e che il Tribunaleavrebbe quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c., incidendo anche sul diritto di difesa exart. 24 Cost.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c.Si censura la sentenza impugnata, in quanto, secondo la ricorrente,l’intero giudizio doveva essere devoluto al giudice tributario.Argomenta la ricorrente che la controversia, pur formalmenterelativa al rimborso di un buono, verrebbe ad investire in realtà lalegittimità della ritenuta fiscale applicata sugli interessi.Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/20261.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1, 2e 3, D.L. n. 556/1986; 3, comma 2, lett. d) ed f), d.P.R. n. 602/1973.La ricorrente ricostruisce l’evoluzione del regime di tassazione –dall’originaria esenzione ex art. 174. d.P.R. n. 156/1973, alla ritenutaalla fonte sugli interessi di cui al D.L. n. 556/1986, alla disciplina delD.

Lgs. n. 239/1996 e del D.M. n. 23.6.1997 – evidenziando che laritenuta del 12,5% deve essere applicata anche agli interessi maturati– con conseguente capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta– ed argomentando ulteriormente che la ritenuta è obbligatoria per ilsostituto d’imposta.Deduce che la tassazione deve avvenire non secondo il principio dicassa bensì secondo il principio di competenza, ossia sugli interessimaturati, anche se non ancora corrisposti, in quanto gli interessicapitalizzati costituiscono incremento patrimoniale già maturato erappresentano una manifestazione di capacità contributiva, dovendosiquindi applicare la ritenuta fiscale al momento della maturazione ecapitalizzazione, non al momento della riscossione.2.

Occorre, in primo luogo, disattendere l’eccezione di complessivainammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazionealla inidonea esposizione dei fatti di causa che caratterizzerebbe ilricorso.Quest’ultimo, infatti, offre una sintesi dei fatti di causasufficientemente sviluppata da consentire di escludere una complessivaed irrimediabile violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.Giudizio, questo, che non vale tuttavia ad escludere la possibilità diindividuare – come ci si appresta a constatare – carenze che affliggonoil ricorso non nel suo complesso bensì in relazione ai singoli motivi neiquali lo stesso si viene ad articolare.Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/20263.

Il primo motivo di ricorso, infatti, è inammissibile.Inammissibile, in quanto la ricorrente viene a dolersi della omessastatuizione in ordine ad una eccezione preliminare di inammissibilitàdell’originaria domanda, omettendo di considerare che ad essereimpugnata nella presente sede non è la decisione di prime cure, ma ladecisione in sede di appello.Ne consegue che la censura avrebbe dovuto essere formulata nonsub specie di omessa pronuncia su una eccezione bensì come omessastatuizione su un ipotetico motivo di appello col quale fosse statacensurata la decisione di prime cure per non aver accolto l’eccezione.Il ricorso, tuttavia, pur non essendo complessivamenteinammissibile – come visto in precedenza – risulta, su tale specificaquestione, non rispettoso della regola di specificità di cui all’art. 366c.p.c., in quanto non riproduce i minimi contenuti essenziali né dellacomparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di Pace né delladecisione di prime cure né, infine, dell’atto di appello dell’odiernaricorrente, oltre a non procedere alla localizzazione di tali atti.Risulta in tal modo preclusa la possibilità di verificare se,effettivamente, fosse stato formulato uno specifico motivo di gravameavverso la decisione del Giudice di Pace sul quale la decisioneimpugnata abbia omesso di statuire.Tale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera delgiudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso - seppur modulata in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteridi sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale deglin. 8950 del 18/03/2022; Cass. Sez.

L - Ordinanza n. 3612 delSez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/202604/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6769 del01/03/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) - cheviene ad essere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice dilegittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraversol'esame diretto degli atti (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 20181 del25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass.Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n.15071 del 10/09/2012).Né – si aggiunge per completezza – può essere dato rilievo alcontenuto della sentenza impugnata o del controricorso, dovendotrovare applicazione il principio è esclusa la possibilità di ricostruire ifatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri(Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 28508 del 27/10/2025; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020).4.

Inammissibile – e comunque infondato - è il secondo motivo diricorso.Come eccepito dalla controricorrente, si deve ritenere che sullaquestione si sia formato un giudicato interno, non risultando che lastatuizione del Giudice di Pace in relazione a tale profilo sia stataoggetto di specifica impugnazione.Conclusione, questa, che non esime dal rilevare che, in ogni caso,risulta evidente che l’oggetto del giudizio non è l’accertamentodell’obbligazione tributaria, né della relativa modalità impositiva, bensìil diritto del titolare del buono postale alla percezione del corrispettivodell’investimento effettuato.5.

Fondato risulta invece il terzo motivo di ricorso.La questione sollevata dal motivo di ricorso è stata recentementeaffrontata e risolta da questa Corte con sentenza Cass. Sez. 1,Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Sentenza n. 10462 del 2026, giungendo alla conclusione per cui, intema di buoni postali fruttiferi delle serie Q, R ed S, emessianteriormente al 1° gennaio 1997, la ritenuta fiscale sugli interessideve essere applicata secondo il criterio della competenza e non dellacassa – in quanto la disciplina primaria vigente già prevedeval’assoggettamento a tassazione dei redditi maturati ancorché noncorrisposti – con la conseguenza che, in conformità all’art. 7 del D.M.23 giugno 1997, gli interessi maturati nei primi venti anni di vita deltitolo devono essere annualmente capitalizzati al netto della ritenuta,concorrendo così alla formazione del montante produttivo degliinteressi successivi.Nella motivazione di tale decisione – al cui contenuto comunque sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – questa Corte ha in primoluogo rammentato che il D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986), ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buonipostali, fissando per i buoni della serie Q l’applicazione della ritenutadel 12,50%.Questa Corte ha poi osservato che:- alla luce del disposto di cui all’art. 1, D.L. n. 556/1986 è daritenere che “la ritenuta d’imposta era dunque già prevista eapplicata secondo il principio di competenza, all’attodell’emissione dei buoni per cui è causa, e non già secondo ilprincipio di cassa”, in quanto le ritenute devono essere versateanche con riferimento a redditi “maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti”, tenuto conto del fatto che “uninteresse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile adun interesse «effettivamente incassato», poiché idoneo adaccrescere la capacità contributiva dell’investitore-contribuente”;Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026- il successivo D. Lgs. n. 239/1996 - che ha sostituito laprecedente ritenuta con l’imposta sostitutiva del 12,50% - nonha introdotto il criterio di cassa e, al contrario, ha confermatola possibilità di una tassazione periodica degli interessimaturati, prevedendo espressamente che per i titoli di duratasuperiore a dodici mesi la tassazione si applichi annualmenteagli interessi maturati, ed ha rimesso la determinazione dellemodalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali adun decreto ministeriale;- tale decreto è, appunto, il D.M. 23 giugno 1997, il cui art. 7dispone che, per i buoni delle serie Q, R ed S emessi fino al 31dicembre 1996, gli interessi siano capitalizzati annualmente alnetto della ritenuta fiscale nei primi venti anni di vita del titolo;- tale previsione non può ritenersi, pertanto, illegittima o incontrasto con le fonti di rango primario, in quanto, al contrario,costituisce un atto espressamente previsto dalla normaprimaria e destinato a specificare le modalità operative diquest’ultima;- assume rilevanza anche il successivo D.M. n. 511/1998, inquanto da esso “risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997 (…) si applica laprevigente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fosserostati corrisposti”, confermandosi che il D.M. 23 giugno 1997 “siconfigura, dunque, come norma di rango secondario cheintegra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolarimodalità operative e così assumendone il medesimo rango (…)Sez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascunacapitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta”.Sulla base di questo percorso argomentativo, questa Corte èpervenuta alla conclusione per cui, per i primi venti anni di vita deibuoni della serie Q, “gli interessi maturati annualmente al netto dellaritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati neglianni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sulquale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivoanno di riferimento” mentre “Dal 21° al 30° anno solare successivo aquello di emissione va, invece, corrisposto l’importo dovuto sulla basedel regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati intermini assoluti sul retro del titolo della serie Q”.Così richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, risultainevitabile osservare, a questo punto, che la decisione impugnata èvenuta a statuire in senso diametralmente opposto e, in tal modo, hafatto inadeguato governo delle norme applicabili.Consegue, pertanto, l’accoglimento del motivo.6.

Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo,inammissibili il primo ed il secondo, e, per l’effetto, la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, in persona di diverso magistrato, il quale che dovràprocedere ad un nuovo esame del giudizio, applicando il principiopoc’anzi richiamato, e provvederà altresì a regolare le spese anche delgiudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo edil secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delSez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inpersona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoLuigi Russo– controricorrente –Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.3760/2023 depositata il 10/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno01/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 3760/2023, pubblicata in data 10 ottobre 2023,il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nella regolare costituzionedell’appellata [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame propostoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace diArienzo n. 1169/2018, depositata in data 11 novembre 2019.2. [OSCURATO:PERSONA] aveva adito il Giudice di Pace e -premesso di essere titolare di buoni fruttiferi postali serie Q, numero1.359.207.05, del valore nominale di Lire 1.000.000, emesso in data 5aprile 1993, e di aver ricevuto al momento della scadenza una sommainferiore a quella dovuta utilizzando i parametri indicati a tergo deibuoni medesimi – aveva chiesto la condanna dell’odierna ricorrente alpagamento della somma di € 275,49, quale differenza tra l’importoliquidato e quello effettivamente dovuto.Costituitasi [OSCURATO:PERSONA] contestando la fondatezza delladomanda – ed eccependo, in particolare, che l’odierna controricorrenteaveva accettato, con quietanza liberatoria, le somme percepite senzanull’altro a pretendere, dovendosi detrarre dall’importo derivantedall’applicazione dei tassi di interesse indicati a tergo del titoloappartenente alla serie Q la ritenuta fiscale del 12,50% introdotta conD.L. n. 556/1986 convertito con Legge n. 759/1986 – il Giudice di Pace,con sentenza depositata in data 11 novembre 2019, aveva accolto ladomanda, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favoreSez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 2 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026di [OSCURATO:PERSONA], della somma di € 275,49 ed alla refusionedelle spese processuali.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], decidendo sul gravamedi [OSCURATO:PERSONA], ha osservato, in premessa, che il buonofruttifero postale, per i cui interessi [OSCURATO:PERSONA] aveva agitoapparteneva, alla serie “Q”, rispetto alla quale non si era verificataalcuna variazione dei tassi rispetto a quelli indicati sul retro dei buonimedesimi.Svolta tale premessa preliminare, il Tribunale ha ricostruitol’evoluzione normativa del regime di imposizione fiscale – a partiredall’esenzione prevista dall’art. 31, d.P.R. n. 601/1973, per proseguirecon l’introduzione, ad opera del D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986) e proprio per i buoni della serie “Q”, di una ritenuta diimposta, e con la successiva introduzione, ad opera del D. Lgs. n.239/1996, di una imposta sostitutiva nella misura del 12,50% - per poiconcludere che la disciplina fiscale in questione doveva ritenersiispirata al c.d. principio di cassa, con la conseguenza che il momentoimpositivo doveva essere collocato all'atto in cui il reddito venivapercepito dal sottoscrittore e quindi al momento del rimborso delbuono.Il Tribunale, quindi, ha ritenuto illegittima la prassi dell’odiernaricorrente di operare la capitalizzazione annuale degli interessi di voltain volta maturati, al netto - e non al lordo – dell’imposizione, in talmodo anticipando il momento impositivo ad una fase anteriore allapercezione degli importi da parte del risparmiatore.Il Tribunale, infine, ha negato rilevanza alla previsione di cui all’art.7, D.M. 23 giugno 1997, rilevando che lo stesso si poneva in contrastocon la normativa primaria di grado superiore e doveva, pertanto,essere disapplicato.Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 3 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/20264. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Santa MariaCapua Vetere ricorre [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., omessa pronuncia ex artt. 112 c.p.c. e 24 Cost.Si censura la decisione impugnata per aver omesso di pronunciarsisull’eccezione di inammissibilità della domanda, sollevata dall’odiernaricorrente sulla base dell’avvenuta riscossione – da parte dell’odiernacontroricorrente – del buono fruttifero, con conseguente sottoscrizionedella quietanza apposta sul titolo.Deduce la ricorrente che tale quietanza avrebbe valore estensivo esatisfattivo dell’intero credito - non potendo quindi residuare alcunaulteriore pretesa dell’odierna controricorrente – e che il Tribunaleavrebbe quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato ex art. 112 c.p.c., incidendo anche sul diritto di difesa exart. 24 Cost.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c.Si censura la sentenza impugnata, in quanto, secondo la ricorrente,l’intero giudizio doveva essere devoluto al giudice tributario.Argomenta la ricorrente che la controversia, pur formalmenterelativa al rimborso di un buono, verrebbe ad investire in realtà lalegittimità della ritenuta fiscale applicata sugli interessi.Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 4 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/20261.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1, 2e 3, D.L. n. 556/1986; 3, comma 2, lett. d) ed f), d.P.R. n. 602/1973.La ricorrente ricostruisce l’evoluzione del regime di tassazione –dall’originaria esenzione ex art. 174. d.P.R. n. 156/1973, alla ritenutaalla fonte sugli interessi di cui al D.L. n. 556/1986, alla disciplina delD. Lgs. n. 239/1996 e del D.M. n. 23.6.1997 – evidenziando che laritenuta del 12,5% deve essere applicata anche agli interessi maturati– con conseguente capitalizzazione degli interessi al netto della ritenuta– ed argomentando ulteriormente che la ritenuta è obbligatoria per ilsostituto d’imposta.Deduce che la tassazione deve avvenire non secondo il principio dicassa bensì secondo il principio di competenza, ossia sugli interessimaturati, anche se non ancora corrisposti, in quanto gli interessicapitalizzati costituiscono incremento patrimoniale già maturato erappresentano una manifestazione di capacità contributiva, dovendosiquindi applicare la ritenuta fiscale al momento della maturazione ecapitalizzazione, non al momento della riscossione.2. Occorre, in primo luogo, disattendere l’eccezione di complessivainammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente in relazionealla inidonea esposizione dei fatti di causa che caratterizzerebbe ilricorso.Quest’ultimo, infatti, offre una sintesi dei fatti di causasufficientemente sviluppata da consentire di escludere una complessivaed irrimediabile violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.Giudizio, questo, che non vale tuttavia ad escludere la possibilità diindividuare – come ci si appresta a constatare – carenze che affliggonoil ricorso non nel suo complesso bensì in relazione ai singoli motivi neiquali lo stesso si viene ad articolare.Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 5 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/20263. Il primo motivo di ricorso, infatti, è inammissibile.Inammissibile, in quanto la ricorrente viene a dolersi della omessastatuizione in ordine ad una eccezione preliminare di inammissibilitàdell’originaria domanda, omettendo di considerare che ad essereimpugnata nella presente sede non è la decisione di prime cure, ma ladecisione in sede di appello.Ne consegue che la censura avrebbe dovuto essere formulata nonsub specie di omessa pronuncia su una eccezione bensì come omessastatuizione su un ipotetico motivo di appello col quale fosse statacensurata la decisione di prime cure per non aver accolto l’eccezione.Il ricorso, tuttavia, pur non essendo complessivamenteinammissibile – come visto in precedenza – risulta, su tale specificaquestione, non rispettoso della regola di specificità di cui all’art. 366c.p.c., in quanto non riproduce i minimi contenuti essenziali né dellacomparsa di costituzione e risposta innanzi al Giudice di Pace né delladecisione di prime cure né, infine, dell’atto di appello dell’odiernaricorrente, oltre a non procedere alla localizzazione di tali atti.Risulta in tal modo preclusa la possibilità di verificare se,effettivamente, fosse stato formulato uno specifico motivo di gravameavverso la decisione del Giudice di Pace sul quale la decisioneimpugnata abbia omesso di statuire.Tale carenza viene a precludere anche l'esercizio, ad opera delgiudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudiziodi merito, in quanto è necessariamente all’ammissibilità del motivo diricorso - seppur modulata in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteridi sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale deglin. 8950 del 18/03/2022; Cass. Sez. L - Ordinanza n. 3612 delSez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 6 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/202604/02/2022; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6769 del01/03/2022; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021) - cheviene ad essere subordinato l’esercizio del potere-dovere del giudice dilegittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraversol'esame diretto degli atti (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20181 del25/07/2019; Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 27368 del 01/12/2020; Cass.Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012; Cass. Sez. 1, Sentenza n.15071 del 10/09/2012).Né – si aggiunge per completezza – può essere dato rilievo alcontenuto della sentenza impugnata o del controricorso, dovendotrovare applicazione il principio è esclusa la possibilità di ricostruire ifatti essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso sulla base di altri(Cass. Sez. 5 - Sentenza n. 28508 del 27/10/2025; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24432 del 03/11/2020).4. Inammissibile – e comunque infondato - è il secondo motivo diricorso.Come eccepito dalla controricorrente, si deve ritenere che sullaquestione si sia formato un giudicato interno, non risultando che lastatuizione del Giudice di Pace in relazione a tale profilo sia stataoggetto di specifica impugnazione.Conclusione, questa, che non esime dal rilevare che, in ogni caso,risulta evidente che l’oggetto del giudizio non è l’accertamentodell’obbligazione tributaria, né della relativa modalità impositiva, bensìil diritto del titolare del buono postale alla percezione del corrispettivodell’investimento effettuato.5. Fondato risulta invece il terzo motivo di ricorso.La questione sollevata dal motivo di ricorso è stata recentementeaffrontata e risolta da questa Corte con sentenza Cass. Sez. 1,Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 7 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicaz ion e 07/07/2026Sentenza n. 10462 del 2026, giungendo alla conclusione per cui, intema di buoni postali fruttiferi delle serie Q, R ed S, emessianteriormente al 1° gennaio 1997, la ritenuta fiscale sugli interessideve essere applicata secondo il criterio della competenza e non dellacassa – in quanto la disciplina primaria vigente già prevedeval’assoggettamento a tassazione dei redditi maturati ancorché noncorrisposti – con la conseguenza che, in conformità all’art. 7 del D.M.23 giugno 1997, gli interessi maturati nei primi venti anni di vita deltitolo devono essere annualmente capitalizzati al netto della ritenuta,concorrendo così alla formazione del montante produttivo degliinteressi successivi.Nella motivazione di tale decisione – al cui contenuto comunque sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. – questa Corte ha in primoluogo rammentato che il D.L. n. 556/1986 (conv. con Legge n.759/1986), ha introdotto la ritenuta erariale sugli interessi dei buonipostali, fissando per i buoni della serie Q l’applicazione della ritenutadel 12,50%.Questa Corte ha poi osservato che:- alla luce del disposto di cui all’art. 1, D.L. n. 556/1986 è daritenere che “la ritenuta d’imposta era dunque già prevista eapplicata secondo il principio di competenza, all’attodell’emissione dei buoni per cui è causa, e non già secondo ilprincipio di cassa”, in quanto le ritenute devono essere versateanche con riferimento a redditi “maturati nel periodo d’impostaancorché non corrisposti”, tenuto conto del fatto che “uninteresse «capitalizzato» è in tutto e per tutto assimilabile adun interesse «effettivamente incassato», poiché idoneo adaccrescere la capacità contributiva dell’investitore-contribuente”;Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 8 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026- il successivo D. Lgs. n. 239/1996 - che ha sostituito laprecedente ritenuta con l’imposta sostitutiva del 12,50% - nonha introdotto il criterio di cassa e, al contrario, ha confermatola possibilità di una tassazione periodica degli interessimaturati, prevedendo espressamente che per i titoli di duratasuperiore a dodici mesi la tassazione si applichi annualmenteagli interessi maturati, ed ha rimesso la determinazione dellemodalità applicative delle imposte sui buoni fruttiferi postali adun decreto ministeriale;- tale decreto è, appunto, il D.M. 23 giugno 1997, il cui art. 7dispone che, per i buoni delle serie Q, R ed S emessi fino al 31dicembre 1996, gli interessi siano capitalizzati annualmente alnetto della ritenuta fiscale nei primi venti anni di vita del titolo;- tale previsione non può ritenersi, pertanto, illegittima o incontrasto con le fonti di rango primario, in quanto, al contrario,costituisce un atto espressamente previsto dalla normaprimaria e destinato a specificare le modalità operative diquest’ultima;- assume rilevanza anche il successivo D.M. n. 511/1998, inquanto da esso “risulta, quindi, chiaramente che per i buoniemessi anteriormente al 1° gennaio 1997 (…) si applica laprevigente disciplina fiscale che prevedeva appunto lariscossione della ritenuta ancorché gli interessi non fosserostati corrisposti”, confermandosi che il D.M. 23 giugno 1997 “siconfigura, dunque, come norma di rango secondario cheintegra e specifica, a ciò espressamente autorizzato, ilcontenuto della disposizione di rango primario di cui all’art. 2del d.lgs. n. 239/1996, potendone quindi stabilire le particolarimodalità operative e così assumendone il medesimo rango (…)Sez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 9 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026sicché la ritenuta fiscale va applicata a ciascunacapitalizzazione annuale, che deve pertanto essere effettuataal netto della ritenuta d’imposta”.Sulla base di questo percorso argomentativo, questa Corte èpervenuta alla conclusione per cui, per i primi venti anni di vita deibuoni della serie Q, “gli interessi maturati annualmente al netto dellaritenuta fiscale vanno sommati al capitale ed a quelli maturati neglianni precedenti, concorrendo così alla determinazione del montante sulquale viene applicato il tasso di rendimento previsto per il successivoanno di riferimento” mentre “Dal 21° al 30° anno solare successivo aquello di emissione va, invece, corrisposto l’importo dovuto sulla basedel regime fiscale che prevede l’applicazione di una ritenuta pari al12,5%, anche se diverso da quello risultante dai rendimenti indicati intermini assoluti sul retro del titolo della serie Q”.Così richiamato l’orientamento espresso da questa Corte, risultainevitabile osservare, a questo punto, che la decisione impugnata èvenuta a statuire in senso diametralmente opposto e, in tal modo, hafatto inadeguato governo delle norme applicabili.Consegue, pertanto, l’accoglimento del motivo.6. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo,inammissibili il primo ed il secondo, e, per l’effetto, la decisioneimpugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Santa MariaCapua Vetere, in persona di diverso magistrato, il quale che dovràprocedere ad un nuovo esame del giudizio, applicando il principiopoc’anzi richiamato, e provvederà altresì a regolare le spese anche delgiudizio di legittimità P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo edil secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese delSez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 10 di 11Numero registro generale 8597/2024Numero sezionale 2945/2026Numero di raccolta generale 22846/2026Data pubblicazione 07/07/2026giudizio di cassazione, al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], inpersona di diverso magistrato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 1° luglio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 8597/2024 – CC 01/07/2026 - Pagina nr. 11 di 11
Sentenza Cassazione n. 22846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris