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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05361/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabrizio COMIGNANI contro la decisione con la quale il primo giudice lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 120 euro di multa per il reato di truffa.

2. Propone ricorso Fabrizio COMIGNANI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza.

3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza proposta, con la quale neppure è indicato da quale, fra i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., sarebbe affetta l'ordinanza impugnata.

La Corte di appello, esaminando le argomentazioni della sentenza di primo grado, il motivo di appello sulla responsabilità e le richieste, mancanti delle ragioni a sostegno, sul trattamento sanzionatorio, ha correttamente dichiarato la inammissibilità del gravame, privo di "specificità estrinseca", vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v.

Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini /1 i Il Presidente L L [OSCURATO:PERSONA] i ì A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Fabrizio COMIGNANI contro la decisione con la quale il primo giudice lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione e 120 euro di multa per il reato di truffa. 2. Propone ricorso Fabrizio COMIGNANI, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della suddetta ordinanza. 3. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza della doglianza proposta, con la quale neppure è indicato da quale, fra i vizi tassativamente previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., sarebbe affetta l'ordinanza impugnata. La Corte di appello, esaminando le argomentazioni della sentenza di primo grado, il motivo di appello sulla responsabilità e le richieste, mancanti delle ragioni a sostegno, sul trattamento sanzionatorio, ha correttamente dichiarato la inammissibilità del gravame, privo di "specificità estrinseca", vale a dire della «esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (così Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841; Sez. 2, n. 5253 del 15/01/2019, C., Rv. 275522; Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778; da ultimo v. Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 3.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Agostini /1 i Il Presidente L L [OSCURATO:PERSONA] i ì A
Sentenza Cassazione n. 05361/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris