CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22241/2018 promosso da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo A. Sarti 4, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, nella persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, corso Italia 102, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la decisione n. 1783/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 21/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 1783/2018, depositata in data 21/03/2018, la Corte di appello di Roma ha accolto l'impugnazione del lodo n. 63/2011, depositato il 23/06/2011, emesso dal Collegio arbitrale costituito in Roma presso la Camera arbitrale dei contratti. La statuizione ha riguardato la controversia insorta tra l'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (di seguito, "[OSCURATO:PERSONA]") e l'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza (di seguito "[OSCURATO:PERSONA]"), in ordine all'esecuzione dei lavori di costruzione dell'[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], oggetto del contratto di appalto stipulato il 29/08/1995, che è stata definita con la condanna dell'Amministrazione al pagamento in favore dell'impresa della somma di C 774.648,44. La Corte di appello ha preliminarmente affermato l'erroneità della decisione arbitrale, nella parte in cui ha ritenuto essere intervenuta una rinuncia dell'[OSCURATO:PERSONA] all'eccezione riguardante la dedotta inesistenza di una valida convenzione di arbitrato, per effetto dell'intervenuta nomina da parte della stessa di un proprio arbitro, evidenziando che si era trattato di un atto privo di significato univoco (nel senso abdicativo della giurisdizione ordinaria), che l'Amministrazione aveva dovuto compiere per evitare la designazione ex art. 810, comma 2, c.p.c. La stessa Corte ha, quindi, dichiarato la nullità del lodo arbitrale, ritenendo che, alla stregua delle risultanze documentali, emergeva l'assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'[OSCURATO:PERSONA] all'accettazione di una clausola compromissoria, neppure prevista espressamente nel contratto di appalto del 1995 (ove si dava atto del tutto genericamente dell'invito all'osservanza di prescrizioni riferite alla normativa del Capitolato delle 00.PP.), rifiuto poi consacrato nel formale diniego di accedere all'arbitrato obbligatorio. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'intimata si è difesa con controricorso. La ricorrente, in data 15/09/2022, ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 C.p.C. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 808 e ss c.p.c., degli art. 1362, 1363 e ss. c.c. ed anche l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.). Secondo parte ricorrente, la decisione impugnata è viziata nella parte in cui ha ritenuto che dalla documentazione agli atti emergesse l'assenza di qualsiasi consenso dell'[OSCURATO:PERSONA] all'accettazione di una clausola compromissoria, omettendo un compiuto esame della volontà delle parti oggettivata nei documenti contrattuali, così obliterando che quella clausola (art. 1 del contratto di appalto e art. 67 del Capitolato speciale) era stata invece validamente prevista per effetto del rinvio per relationem perfectam a tutte le disposizioni contenute del d.P.R. n. 1063 del 1962 e, quindi, anche agli artt. 43 e ss., che appunto disciplinano l'arbitrato. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, oltre alla violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello omesso la pronuncia sulla tempestività della declinatoria, nonché la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962 così come ripristinato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996 (in relazione rispettivamente all'art. 360, comma 1, nn. 5, 4 e 3, c.p.c.).In particolare, parte ricorrente ha affermato che la Corte di appello ha omesso di esaminare l'eccepita intervenuta decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] dalla facoltà di declinare l'arbitrato (obbligatorio), e comunque non ha statuito sul punto, sebbene fosse emerso che tale facoltà era stata esercitata ben oltre il termine fissato dall'art. 47 del Capitolato Generale dello Stato, che doveva ritenersi operante per i procedimenti avviati dopo la pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 294 r.d. n. 383 del 1934, dell'art. 112 c.p.c., degli artt. 1362 e ss, c.c. e delle pattuizioni contenute nel contratto di appalto e nel capitolato speciale (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.). Viene, in sintesi, prospettata la non corrispondenza tra quanto richiesto dall'appellante (obbligatorietà dell'arbitrato in virtù del rinvio al Capitolato generale dello Stato) e quanto implicitamente ritenuto dalla Corte di merito (obbligatorietà dell'arbitrato per la presenza di un finanziamento della Cassa depositi e Prestiti) ed anche l'erroneità della decisione arbitrale nella parte in cui ha ritenuto trattarsi nella specie di arbitrato obbligatorio. Con il quarto motivo è dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 827, 828, 829 e ss. c.p.c. ed anche l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.), per avere la Corte di appello escluso, contrariamente a quanto deciso dagli arbitri, che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse rinunciato all'eccezione di declinatoria dell'arbitrato, compiendo una inammissibile interpretazione della condotta della parte, riservata esclusivamente agli arbitri. Con il quinto motivo è, infine, dedotta, in via gradata rispetto al precedente motivo, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 807 e ss. c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per non avere la Corte di appello ritenuto che, con la nomina dell'arbitro e la designazione del Collegio a tre membri, l'Amministrazione avesse manifestato il proprio consenso all'arbitrato.2. Prima di esaminare ciascuno dei motivi di impugnazione, è opportuno riportare il contenuto della sentenza impugnata. In primo luogo, la Corte di merito ha escluso che l'Amministrazione avesse rinunciato all'eccezione dell'insussistenza della potestas iudicandi in capo agli arbitri per effetto della nomina di un proprio arbitro, ritenendo trattarsi di atto necessario per evitare la nomina da parte del Presidente del tribunale ex art.810 c.p.c. (p. 6 e 7 della sentenza impugnata). La stessa Corte poi, sulla scorta di quanto pattuito in contratto e della ulteriore documentazione esaminata, ha rilevato "l'assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'Amministrazione provinciale di Cosenza all'accettazione di una clausola compromissoria neppure prevista espressamente nel contratto di appalto del 1995 ove si dà atto del tutto genericamente dell'invito all'osservanza di prescrizioni riferite alla normativa del Capitolato delle 00.PP., rifiuto poi consacrato nel formale diniego di accedere all'arbitrato obbligatorio in esame" (p. 7 della sentenza impugnata). La medesima Corte ha aggiunto quanto segue: "Né può indurre in contrario convincimento l'affermazione secondo cui non sarebbe applicabile al caso di specie, la sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 1996. È principio consolidato che poiché il deferimento di una controversia al giudizio degli arbitri comporta una deroga alla giurisdizione del giudice naturale dello Stato, anche nel caso di dubbio in ordine alla interpretazione della portata della clausola compromissoria (rectius del richiamo per relationem) deve preferirsi una interpretazione restrittiva di essa e affermativa della giurisdizione sta tuale. Sul punto vale la pena richiamare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui 'n tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della I. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di potestas degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo' (cfr. Cass. n. 22834/2017)" (p. 8 della sentenza impugnata). Questi ultimi argomenti sono evidentemente argomenti aggiuntivi, posti a supporto della decisione comunque già assunta - fondata sulla ritenuta "assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'Amministrazione provinciale di Cosenza all'accettazione di una clausola compromissoria" - e volti ad evidenziare il ritenuto favore dell'ordinamento nei confronti della giurisdizione statuale. 3. Passando ad esaminare il primo motivo di ricorso, quest'ultimo si rivela inammissibile. 3.1. Com'è noto, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente non solo di indicare le norme che assume essere state violate, ma anche, e soprattutto, di adottare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre, alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Diversamente verrebbe ad essere impedito alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24298 del 29/11/2016; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; v. anche Cass. Sez. U., n. 23745 del 28/10/2020 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18998 del 06/07/2021).Si deve, inoltre, considerare che questa Corte, in tema di appalti pubblici stipulati da enti diversi dallo Stato, ha precisato che il d.P.R. n. 1063 del 1962 non ha valore normativo vincolante, con la conseguenza che la disposizione di cui all'art. 47 d.P.R. cit. - che prevede il ricorso all'arbitrato per la soluzione delle controversie - può trovare applicazione soltanto per effetto di un esplicito rinvio formulato dalle parti, oppure di una specifica disposizione di legge, che ne estenda espressamente l'applicazione all'ente o al contratto in questione. Ne discende che, per valutare la ricorrenza della competenza arbitrale di fonte convenzionale nello specifico rapporto, occorre esaminare il tenore esatto del contratto e della clausola di rinvio, al fine di stabilire se, attraverso il richiamo alla normativa che regola gli appalti pubblici, le parti abbiano inteso limitarsi ad identificare la disciplina legale concretamente applicabile, oppure abbiano inteso recepire il contenuto della normativa generale relativa agli appalti pubblici vigente al momento della stipula del contratto, conferendo alla stessa un valore negoziale (v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29332 del 22/12/2020). Per quanto in questa sede maggiormente rileva, occorre tenere presente che, per ritenere operante il rinvio alla previsione della clausola compromissoria contenuta in un altro documento o testo normativo, occorre pur sempre un univoco ed espresso richiamo alla previsione dell'arbitrato. In tal senso si è sempre espressa la giurisprudenza di questa Corte, richiedendo che i contraenti di un appalto di opere pubbliche non tenuti all'applicazione delle norme del capitolato del 1962 devono operare un richiamo esplicito, e non meramente formale, a detta disciplina (così Cass., n. 81 del 04/01/2017; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 27764 del 31/10/2018; Cass. Cass., 4 febbraio 2011, n. 2749; v. inoltre Cass., Sez. 1, Sentenza n. 812 del 19/01/2016, ove S.C. ha affermato, in motivazione, proprio con riferimento al rinvio al Capitolato Generale di cui al d.P.R. n. 1063 del 1096, che tale rinvio può avere valore, per ritenere voluta per accordo delle parti la disciplina dell'arbitrato ivi contenuta, solo ove vi sia non un generico richiamo, ma un richiamo espresso e specifico al capitolato generale ed in particolare alle specifiche disposizioni dettate in tema di deferimento in arbitri delle controversie; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 747 del 19/01/2015). Nel caso di specie, il motivo di ricorso si incentra sulla parte della statuizione impugnata in cui la Corte d'appello, dopo avere esaminato il contratto di appalto e la ulteriore documentazione richiamata, ha ritenuto "l'assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'Amministrazione provinciale di Cosenza all'accettazione di una clausola compromissoria neppure prevista espressamente nel contratto di appalto del 1995 ove si dà atto del tutto genericamente dell'invito all'osservanza di prescrizioni riferite alla normativa del Capitolato delle 00.PP., rifiuto poi consacrato nel formale diniego di accedere all'arbitrato obbligatorio in esame". Secondo la ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di gravame, l'accordo sulla devoluzione ad arbitri avrebbe dovuto essere ritenuto sussistente perché era sufficiente la relatio perfecta contenuta nell'art. 1 del contratto di appalto (ove l'impresa aggiudicataria si è obbligata all'osservanza delle prescrizioni contenute nel vigente Capitolato Generale d'appalto del Ministero dei lavori pubblici, purché le norme in esso contenute non risultino derogate o modificate dalle clausole pattizie), confermato dall'art. 67 del [OSCURATO:PERSONA] d'appalto. L'[OSCURATO:PERSONA] ha, in sintesi, affermato che né il contratto né il [OSCURATO:PERSONA] contenevano alcuna deroga alle disposizioni del Capitolato Generale, sicché dovevano ritenersi operanti tutte le disposizioni del d.P.R. n. 1063 del 1962, richiamato in contratto, anche quelle relative all'arbitrato, come pure si evinceva dall'atto di declinatoria notificato dall'[OSCURATO:PERSONA]. È pertanto evidente che, alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla Corte di appello, la parte ha semplicemente, e assertivamente, contrapposto la propria.Manca del tutto la spiegazione del perché la valutazione di merito del giudice, non condivisa, avrebbe violato, in diritto, le norme sull'interpretazione del contratto, solo menzionate e non illustrate nella loro effettiva portata e, in sostanza, perché il rinvio è ritenuto tale da essere non solo formale e generico ma effettivo e specifico in modo tale da comprendere anche la devoluzione ad arbitri della controversia. 3.2. La censura, così come formulata, prospetta solo una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, diversa da quella del giudice del gravame, così risolvendosi in una richiesta di riesame nel merito della statuizione impugnata, che impone anche sotto questo profilo una pronuncia di inammissibilità. 3.3. Il motivo è inammissibile anche nella parte in cui prospetta il mancato esame di un fatto decisivo. Il libero convincimento del giudice è, infatti, sindacabile, per mancato esame di fatti storici, anche se veicolati da elementi indiziari non esaminati e, dunque, non considerati dal giudice, che però siano decisivi, nel senso che siano in grado di determinare una diversa soluzione, con l'effetto di invalidare l'efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato (Cass., Sez. 1, n. 10253/2021). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non una questione o un punto, ma un vero e proprio fatto, un preciso accadimento storico, ovvero una determinata circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 2, n. 26274/2018). Non costituiscono, viceversa, fatti, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., Sez. 2, n. 14802/2017; Cass., Sez. 5, n. 21152/2014), gli elementi istruttori in sé considerati, le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, o i motivi di appello.Nel caso di specie, come già anticipato, il motivo non ha evidenziato nessun fatto storico specifico che non sia stato considerato e che, se valutato, avrebbe portato ad una diversa decisione della vertenza, ma ha criticato solo la valutazione delle risultanze processuali, comunque esaminate dal giudice di merito, a cui sono state contrapposte quelle della ricorrente. 4. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. In primo luogo, va rammentato che non è configurabile il vizio dell'omessa pronuncia, ove l'eccezione, anche se non espressamente esaminata, risulti incompatibile con la statuizione di accoglimento della domanda o dell'eccezione della parte, trattandosi piuttosto, in questi casi, di implicita decisione di rigetto (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24953 del 06/11/2020). Nel caso di specie, l'[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il mancato esame dell'eccezione di tardività della declinatoria arbitrale (in violazione del disposto dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962, così come risultante all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996), aggiungendo che tale omissione è stata causata dall'erroneo presupposto della "illegittimità" della clausola compromissoria, o meglio, dell'inesistenza o della mancata approvazione di detta clausola (p. 22 e 16 del ricorso per cassazione). Dalla stessa prospettazione della parte si evince che, nella specie, non si tratta di omessa pronuncia, ma rigetto implicito dell'eccezione. Come sopra evidenziato, la Corte d'appello ha ritenuto "l'assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'Amministrazione provinciale di Cosenza all'accettazione di una clausola compromissoria neppure prevista espressamente nel contratto di appalto del 1995". Il mancato accordo in contratto in ordine alla devoluzione ad arbitri delle future controversie esclude, di conseguenza, l'applicazione della disciplina prevista dal d.P.R. n. 1063 del 1962, compreso il disposto dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962.Anche la censura riconducibile alla dedotta violazione di legge è inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi, fondata sulla mancanza del consenso dell'Amministrazione alla pattuizione sulla clausola compromissoria, che pertanto preclude l'accertamento in ordine all'operatività della disciplina dell'arbitrato contenuta nel d.P.R. n. 1063 del 1962. 5. Allo stesso modo, il terzo motivo d'impugnazione non è ammissibile, tenuto conto che con una unica esposizione prospetta plurimi vizi, senza individuare gli specifici punti della decisione che sarebbero affetti da ciascuno di essi. Non è neppure colta la ratio decidendi, poiché, come più volte si è evidenziato, la decisione si incentra sulla ritenuta assenza di qualsiasi consenso mai dato dall'[OSCURATO:PERSONA] all'accettazione della clausola compromissoria, neppure prevista espressamente nel contratto di appalto, e non - come dedotto dalla ricorrente - sul carattere obbligatorio dell'arbitrato. 6. Non è ammissibile neppure il quarto motivo di impugnazione. 6.1. Come già illustrato, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente non solo di indicare le norme che assume essere state violate, ma anche, e soprattutto, di adottare specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre, alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, quelle sostenute dal ricorrente. Nel caso di specie, parte ricorrente si è limitata a dedurre che la Corte di appello ha erroneamente annullato la statuizione arbitrale - nella parte in cui gli arbitri hanno ritenuto rinunciata l'eccezione riguardante la dedotta assenza della potestas iudicandi in capo agli arbitri stessi - affermando che il giudice del gravame aveva operato una qualificazione e interpretazione della complessiva condotta della parte ad essa preclusa e riservata esclusivamente agli arbitri.Da quanto sopra riportato, tuttavia, si evince con chiarezza che la Corte di appello non ha attribuito alcun significato univoco alla nomina del proprio arbitro da parte dell'Amministrazione, escludendo che potesse dimostrare la rinuncia di quest'ultima alla giurisdizione ordinaria, rilevando che si trattava di attività comunque necessaria per evitare il ricorso alla procedura prevista dall'art. 810, comma 2, c.p.c. (p. 7 della sentenza impugnata). Parte ricorrente, non ha spiegato le ragioni per le quali tale specifica valutazione giuridica, relativa alla non univocità di significato della condotta tenuta, e in fatto non controversa, fosse da ritenersi preclusa al giudice dell'impugnazione del lodo, formulando, dunque, una censura estremamente generica. 6.2. Il motivo è comunque infondato. Questa Corte ha precisato che, a differenza dell'attività di interpretazione del contratto, che è diretta alla ricerca della comune volontà dei contraenti e integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, la qualificazione giuridica è finalizzata a individuare la disciplina applicabile alla fattispecie e, affidandosi al metodo della sussunzione, è suscettibile di verifica in sede di legittimità non solo per ciò che attiene alla descrizione del modello tipico di riferimento, ma anche per quanto riguarda la rilevanza qualificante attribuita agli elementi di fatto accertati e le implicazioni effettuali conseguenti (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15603 del 04/06/2021). Se è pur vero, dunque, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale trova, nella verifica della violazione di legge ad opera degli arbitri, lo stesso limite di accesso al fatto che incontra il giudice di legittimità, nel valutare le censure riconducibili all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., tuttavia tale limite non incide sulla possibilità di qualificare giuridicamente i fatti incontrovertibilmente accertati in sede arbitrali e ricondurli all'una o all'altra disciplina. 7. Anche il quinto motivo è inammissibile, tenuto conto che è semplicemente criticata la valutazione operata dal giudice di appello, in ordine • ritenuta irrilevanza della nomina del proprio arbitro e della designazione del Collegio per ritenere provato il consenso alla modifica della clausola compromissoria. La generica censura, in termini di violazione di legge, riferita all'art. 807 c.p.c., senza ulteriori specificazioni, sovrappone inammissibilmente la valutazione in fatto operata dalla parte alla diversa valutazione in fatto operata dalla Corte di appello. 8. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 9. La statuizione sulle spese di lite, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza. 10. In applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l'impugnazione proposta, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controricorrente, che liquida in C 10.000,00 per compenso, oltre C 200,00 per esborsi e accessori di legge; dà atto, in applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte