Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03241/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 575, 61 n.2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione.

Con plurimi motivi di censura, il ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di primo grado priva di allegato contenente l'imputazione contestata; lamenta la riaffermazione del reato di resistenza per asserita mancanza di dolo specifico; sostiene che quello di lesioni doveva ritenersi assorbito nel delitto di resistenza; si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il ricorrente non ha dedotto con l'atto di appello il primo motivo di censura che, attenendo ad una pretesa violazione di legge, resta precluso in questa sede di legittimità; gli altri motivi (secondo e terzo) investono il fatto ed il merito della vicenda processuale e risultano per tale verso parimenti inammissibili; l'ultimo motivo è manifestamente infondato a fronte delle pertinenti considerazioni svolte dalla sentenza su entrambe le questioni dedotte (v. pag. 5 motiv.).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 337 e 582, 585, 575, 61 n.2 cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di otto mesi di reclusione. Con plurimi motivi di censura, il ricorrente deduce violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in quanto la sentenza di primo grado priva di allegato contenente l'imputazione contestata; lamenta la riaffermazione del reato di resistenza per asserita mancanza di dolo specifico; sostiene che quello di lesioni doveva ritenersi assorbito nel delitto di resistenza; si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente non ha dedotto con l'atto di appello il primo motivo di censura che, attenendo ad una pretesa violazione di legge, resta precluso in questa sede di legittimità; gli altri motivi (secondo e terzo) investono il fatto ed il merito della vicenda processuale e risultano per tale verso parimenti inammissibili; l'ultimo motivo è manifestamente infondato a fronte delle pertinenti considerazioni svolte dalla sentenza su entrambe le questioni dedotte (v. pag. 5 motiv.). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il
Sentenza Cassazione n. 03241/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris