CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36601/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Q [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, nel dedurre la nullità della sentenza per violazione dell'art. 512 cod.proc.pen., è reiterativo di unacensura già formulata con l'atto di appello rispetto alla quale la decisione impugnata ha fornito, nel disattenderla, una motivazione congrua facendo riferimento alle ricerche svolte per il reperimento dei testimoni e alle ragioni per le quali non sarebbe stato possibile disporne ulteriori (pag. 2-3); Rilevato che il secondo motivo è parimenti inammissibile poiché, nel confermare il diniego delle concessioni delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale ha evidenziato compiutamente le ragioni che vi ostavano correlate tanto alla modalità della condotta che alla negativa personalità dell'imputato; Considerato, ulteriormente, che entrambi i motivi di ricorso sono dunque affetti da genericità poiché non si confrontano in alcuna misura con le argomentazioni sottese al diniego degli analoghi motivi di appello poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 — 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così