CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 ottobre 2023
Cassazione n. 29965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ime. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Si osserva, preliminarmente, che il capo della sentenza impugnata riguardante il rapporto processuale relativo a [OSCURATO:PERSONA] è passato in giudicato, non essendo stato impugnato da [OSCURATO:PERSONA] che non ha svolto difese. 2.- Con il primo motivo la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dei principi di tema di ripartizione dell’onere della prova espressi da SU n. 2951 del 2016, per avere la Corte salernitana erroneamente riversato su di essa convenuta l’onere di dimostrare che il credito azionato dal correntista fosse escluso dal conferimento del ramo di azienda della Cassa di [OSCURATO:PERSONA], mentre sarebbe stato onere del correntista provare che il credito vi fosse incluso e che, quindi, essa banca fosse legittimata passivamente nel giudizio. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli art. 132 n. 4, 115 e 116 c.p.c., per non avere valutato numerosi documenti prodotti da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio d’appello dai quali emergeva che né quest’ultima né [OSCURATO:PERSONA] erano titolari del rapporto controverso che era riconducibile soltanto alla Cassa di [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA], e che [OSCURATO:PERSONA] ne era a conoscenza, avendo ricevuto un decreto ingiuntivo definitivo ottenuto della stessa Cassa nei suoi confronti. 2.1.- I predetti motivi si possono esaminare congiuntamente e sono inammissibili. Sulla questione investita dai motivi in esame, la Corte ha riqualificato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da [OSCURATO:PERSONA] in termini di difetto di titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva (per essere [OSCURATO:PERSONA] conferitaria di un ramo di azienda della Cassa di [OSCURATO:PERSONA], nel F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 19386/2019 Numero sezionale 3805/2023 quale la banca assumeva che non rientrasse il rapporto di conto Numero di raccolta generale 29965/2023Data pubblicazione 30/10/2023 corrente intrattenuto con il sig. [OSCURATO:PERSONA], essendo espressamente esclusi i crediti “ad incaglio” e deteriorati qual era quello di cui si discuteva) e l’ha ritenuta infondata, confermando la legittimazione passiva della banca appellante. La Corte ha osservato, a tal fine, che il documento prodotto da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, riguardante la pubblicazione dell’atto di conferimento del ramo di azienda sulla [OSCURATO:PERSONA] del 23 marzo 1998, non era sufficiente a dimostrare che il rapporto di c/c in questione non vi fosse ricompreso; che la stessa banca non aveva provato che il credito fosse deteriorabile e, come tale, escluso dal conferimento; che le missive di riscontro prodotte da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado deponevano per un comportamento della banca incompatibile con la tesi della sua estraneità alle pretese creditorie del correntista (risultava che [OSCURATO:PERSONA], a fronte delle richieste di [OSCURATO:PERSONA] del saldo del conto n. 241, si era limitata ad evidenziare la legittimità del proprio operato e aveva fatto riferimento alla intervenuta cessione a [OSCURATO:SOCIETA] della posizione rinveniente dal predetto rapporto sostanziale). Entrambi i motivi non censurano le seguenti rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata: a) «l’unico documento [atto di conferimento del ramo di azienda dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] del 31 dicembre 1997, pubblicato nella GU del 23 marzo 1998] depositato dalla [OSCURATO:PERSONA] spa in primo grado e valutabile in sede di appello non consente di ritenere comprovato il difetto della sua legittimazione passiva», infatti «sarebbe stato necessario depositare nel giudizio di prime cure la perizia estimativa allegata… mediante la quale si sarebbe potuto verificare se tra i crediti in sofferenza, tra i crediti “incagliati” e tra quelli in bonis non conferiti rientrasse anche quello vantato dalla Cassa di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]»; b) «comunque, sarebbe stato necessario dimostrare altrimenti che la posizione F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 19386/2019 debitoria di quest’ultimo era incontrovertibilmente riconducibile tra Numero sezionale 3805/2023Numero di raccolta generale 29965/2023 quelle incagliate o in sofferenza e, dunque, tra quelle non transitate Data pubblicazione 30/10/2023 nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] spa». A quest’ultimo riguardo (sub b), la Corte territoriale ha osservato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto difese incompatibili con la tesi sostenuta in giudizio, in tal modo riconoscendo implicitamente di essere titolare del rapporto (e quindi legittimata) dal lato passivo. I motivi si limitano a denunciare genericamente e infondatamente la violazione dei principi espressi da SU n. 2951 del 2016, in tema di ripartizione dell’onere della prova tra le parti, avendone la sentenza invece fatto corretta applicazione. Se è vero che la titolarità della posizione soggettiva, attiva e passiva, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all’attore allegarla e provarla, resta ferma sia la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della carenza di titolarità del rapporto controverso se risultante dagli atti di causa, sia – come nella specie – la possibilità di desumere la sussistenza della stessa titolarità dalla proposizione di difese della parte con essa incompatibili (SU cit.). Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nella preclusione – sulla quale non ha formulato specifiche censure – in ordine al tempestivo deposito in giudizio della documentazione afferente alla eccepita estraneità del rapporto con il correntista a quelli transitati per via del conferimento del ramo di azienda e, inoltre, non ha censurato specificamente l’ulteriore ratio decidendi espressa nella sentenza impugnata (sub b), proponendo con il secondo motivo inammissibili censure di merito. 3.- Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando in via subordinata violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 t.u.b., 1418, 1419 e 1421 c.c. e 100 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rilevato la carenza di F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9