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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 15357/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24453/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza dellaCorte d'Appello di Trento n. 13/2018 depositata il15/02/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.2.2018, la Corte d'appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad aver interamente computati, ai fini del calcolo della pensione, i periodi per i quali aveva prestato servizio in regime di part-time verticale; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art. 391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che l’INPS si è determinato alla rinuncia in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 350, l. n. 178/2020, che ha dettato una disciplina del computo a fini contributivi dei periodi di part-time verticale affatto analoga a quella già fatta propria dai giudici territoriali, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018); P. Q. M. La Corte dichiara esti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24453/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza dellaCorte d'Appello di Trento n. 13/2018 depositata il15/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che, con sentenza depositata il 15.2.2018, la Corte d'appello di Trento ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] ad aver interamente computati, ai fini del calcolo della pensione, i periodi per i quali aveva prestato servizio in regime di part-time verticale; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che parte ricorrente ha depositato memoria con allegato atto di rinuncia al ricorso per cassazione notificato a parte controricorrente; che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, giacché, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 3971 del 2015 e 10140 del 2020); che, dato atto della rinuncia del ricorrente, va senz'altro dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; che, sebbene alla rinuncia al ricorso per cassazione cui non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte non si applichi (ferma restando l’estinzione del processo) l'art. 391, comma 4°, c.p.c., che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, potendo questa Corte negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti (Cass. n. 9474 del 2020), dirimente nella specie è rilevare che l’INPS si è determinato alla rinuncia in conseguenza dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 350, l. n. 178/2020, che ha dettato una disciplina del computo a fini contributivi dei periodi di part-time verticale affatto analoga a quella già fatta propria dai giudici territoriali, di talché non può negarsi, nella specie, la ricorrenza di giusti motivi per non pronunciare condanna alle spese del giudizio di legittimità; che, in considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono nemmeno i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. nn. 19560 del 2015 e 25485 del 2018); P. Q. M. La Corte dichiara esti
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