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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 36/2024

ECLI:EU:T:2024:896
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0420_INF

Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2024 – Al‑Assad/Consiglio (causa T‑420/23) ( 1 ) («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento basato sull’articolo 215 TFUE – Adozione di un regolamento di esecuzione subordinata alla previa adozione di una decisione sulla base dell’articolo 29 TUE – Domanda di annullamento diretta esclusivamente contro il regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Ammissibilità [Art. 29 TUE; art. 215, § 1, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/847; regolamento del Consiglio 2023/844] (v. punti 23‑25)

2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 40‑56)

3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 59‑64)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 65, 66)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, b), e 28, §§ 1 e 2, b); regolamenti del Consiglio nn o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis, b)] (v. punti 68‑79, 107‑109)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 1, 2, b), e 3, e 28, § 1, 2, b), e 3; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), § 1 bis e § 1 ter] (v. punti 80‑84, 90‑94, 98‑101, 114‑118)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Portata [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter] (v. punti 95‑97) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Assad è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 52 del 9.10.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0420_INF Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2024 – Al‑Assad/Consiglio (causa T‑420/23) ( 1 ) («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione») 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento basato sull’articolo 215 TFUE – Adozione di un regolamento di esecuzione subordinata alla previa adozione di una decisione sulla base dell’articolo 29 TUE – Domanda di annullamento diretta esclusivamente contro il regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Ammissibilità [Art. 29 TUE; art. 215, § 1, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/847; regolamento del Consiglio 2023/844] (v. punti 23‑25) 2. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria (Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 40‑56) 3. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 59‑64) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2023/844, allegato II) (v. punti 65, 66) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, b), e 28, §§ 1 e 2, b); regolamenti del Consiglio nn o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis, b)] (v. punti 68‑79, 107‑109) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 1, 2, b), e 3, e 28, § 1, 2, b), e 3; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), § 1 bis e § 1 ter] (v. punti 80‑84, 90‑94, 98‑101, 114‑118) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Portata [Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn. o 36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter] (v. punti 95‑97) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Assad è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 52 del 9.10.2023 .