Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 36/2024
ECLI:EU:T:2024:896
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0420_INF
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) dell’11 dicembre 2024 – Al‑Assad/Consiglio
(causa T‑420/23) (
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)
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Criterio dell’“appartenenza familiare” – Articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012 – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)
1.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sulla base dell’articolo 29 TUE e da un regolamento basato sull’articolo 215 TFUE – Adozione di un regolamento di esecuzione subordinata alla previa adozione di una decisione sulla base dell’articolo 29 TUE – Domanda di annullamento diretta esclusivamente contro il regolamento di esecuzione adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE – Ammissibilità
[Art. 29 TUE; art. 215, § 1, TFUE; decisione del Consiglio (PESC) 2023/847; regolamento del Consiglio 2023/844]
(v. punti 23‑25)
2.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Siria – Divieto d’ingresso e di transito nonché congelamento dei capitali degli imprenditori di spicco che operano in Siria – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
(Art. 296 TFUE; regolamenti del Consiglio nn.
o
36/2012 e 2023/844, allegato II)
(v. punti 40‑56)
3.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn.
o
36/2012 e 2023/844, allegato II)
(v. punti 59‑64)
4.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Inserimento del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata a causa della sua appartenenza alle famiglie Assad o Makhlouf – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn.
o
36/2012 e 2023/844, allegato II)
(v. punti 65, 66)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti degli imprenditori di spicco che operano in Siria e dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, §§ 1 e 2, b), e 28, §§ 1 e 2, b); regolamenti del Consiglio nn
o
36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), e 1 bis, b)]
(v. punti 68‑79, 107‑109)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche nei confronti di talune persone ed entità alla luce della situazione in Siria – Decisione 2013/255/PESC e regolamento n. 36/2012 – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Ammissibilità – Presupposti – Presunzione relativa – Prova contraria – Insussistenza
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 1, 2, b), e 3, e 28, § 1, 2, b), e 3; regolamenti del Consiglio nn.
o
36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1, a), § 1 bis e § 1 ter]
(v. punti 80‑84, 90‑94, 98‑101, 114‑118)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Siria – Portata del controllo – Criteri di adozione delle misure restrittive – Presunzione di sostegno al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Portata
[Decisione del Consiglio 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2015/1836, artt. 27, § 3, e 28, § 3; regolamenti del Consiglio nn.
o
36/2012 e 2015/1828, art. 15, § 1 ter]
(v. punti 95‑97)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA]Assad è condannato alle spese.
(
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)
GU C 52 del 9.10.2023
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