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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07062/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio dei propri difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ammettendo [OSCURATO:PERSONA] al rito abbreviato, ha confermato per il resto la sentenza impugnata e rideterminato la pena in quattordici anni e otto mesi di reclusione per plurimi reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, e 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere costituito, promosso, organizzato e coordinato un'associazione dedita al narcotraffico nonché dei relativi reati fine di commercio, importazione, vendita, trasporto e distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, fino al giugno del 2006.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, ricorre avverso la decisione della Corte di appello di Firenze.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati. 2.1.1 Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) (rectius: lett. c), in relazione agli artt. 295 e 296 cod. proc. pen., ed agli artt. 165, 179 e 185 cod. proc. pen. stante l'invalida dichiarazione di latitanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della sua vocatio in iudicium.

Erronea risulterebbe la ritenuta completa ricerca effettuata sul territorio nazionale tenuto conto che era nota la abituale dimora in Albania di [OSCURATO:PERSONA] e non necessario che fosse egualmente noto anche l'esatta collocazione del luogo in questione.

La giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito come, ai fini della dichiarazione di latitanza, non sia richiesta l'individuazione di una precisa località, intesa come città, ma più in generale come territorio di uno Stato, visto che a ciò fanno riferimento gli accordi di cooperazione internazionale da attivare.

Nel caso di specie, quindi, venivano omesse le doverose ricerche necessarie alla dichiarazione di latitanza, pur nella piena consapevolezza della presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] in Albania, Paese del quale egli era cittadino e abituale residente e in cui dava atto di trovarsi nel corso delle intercettazioni telefoniche dalle quali non era desumibile, come pur sostenuto nella sentenza impugnata, che fosse stato identificato in Italia; identificazione avvenuta due anni prima e che lo stesso teste di polizia giudiziario sentito come testimone aveva affermato fosse avvenuta sommariamente.

L'illegittimità del decreto di latitanza comporta l'ulteriore illiceità degli atti consequenziali e, in particolare, della vocatio in iudicium.

2.1.2. Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. circa l'esatta individuazione dell'imputato.

Si rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte cui si afferma che le conversazioni telefoniche sarebbero attribuibili al ricorrente in virtù del riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria sulla base dell'esperienza da questi acquisita attraverso il ripetuto ascolto della voce dell'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la Corte territoriale aveva ritenuto necessario, proprio in presenza di dubbi in merito, di affidare l'incarico ad un perito fonico al fine di accertare la corrispondenza tra la voce contenuta nelle intercettazioni e quella del ricorrente.La perizia fonica, d'altro canto, si esprimerebbe in termini di mera probabilità visto che la maggior parte delle conversazioni attribuite all'imputato non venivano ricondotte al ricorrente avendo il perito affermato fosse impossibile assegnare valenza utile alla positività del test in ragione del mancato utilizzo di un database di riferimento in lingua albanese.

Gli accertamenti di polizia risulterebbero carenti nella parte in cui ricostruiscono la composizione anagrafica della famiglia [OSCURATO:PERSONA], evenienza non di poco momento alla luce della similitudine esistente tra i timbri vocale dei numerosi fratelli.

2.1.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art.533 cod. proc. pen., per violazione del principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui la Corte di appello ometterebbe di indicare le conversazioni telefoniche che dimostrerebbero la colpevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la loro attribuzione al ricorrente.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati.

2.2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 178, lett. c), 295, comma 2, e 296, comma 1, cod. proc. pen. in ordine all'illegittimità del decreto di latitanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e conseguente nullità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado.

Sulla base delle risultanze processuali emerge che il ricorrente non si sarebbe mai sottratto volontariamente al rintraccio e alla cattura ex art. 296 cod. proc. pen., non avendo avuto conoscenza - che non può essere fondata su mere presunzioni - dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico.

Proprio l'ordinanza della Corte territoriale che ha accolto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello costituisce palese dimostrazione della non conoscenza del procedimento a carico e dell'emissione del provvedimento cautelare.

2.2.2. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.533 cod. proc. pen. in ordine all'identificazione del ricorrente per il tramite della perizia fonica quale utilizzatore delle utenze poste a base dell'accusa.

L'attribuzione all'imputato delle chiamate intercettate viene operata sulla base della telefonata n. 837 in cui l'interlocutore, rispondendo ad [OSCURATO:PERSONA] - che effettuava la chiamata - affermava di trovarsi "a casa con la mamma", desumendosi che il colloquiante fosse il fratello, [OSCURATO:PERSONA]; contesto in cui non risulta che la "mamma" menzionata fosse proprio quella comune ai due interlocutori.

Non sarebbe stata apprezzata la somiglianza tra le voci dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], mentre, sotto altro profilo, il perito fonico avrebbe dichiarato di non essere in grado di affermare con certezza che quella delle conversazioni intercettate fosse proprio la voce del ricorrente seppure, in alcune di esse, simile.

L'assenza di certezza sull'attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] della voce intercettata avrebbe dovuto comportare, per il principio del favor rei, l'assoluzione dell'imputato.

2.2.3. Plurimi vizi di motivazione in relazione al ritenuto concorso di persone nel delitto di detenzione e importazione di sostanza stupefacente del tipo eroina di cui ai capi El (due chilogrammi di eroina) ed F1 (sei chilogrammi di eroina).

La Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi in maniera analitica con le evidenze disponibili e dare risposta alle specifiche censure formulate con i motivi di gravame, mentre nella decisione impugnata viene operato un semplice rinvio alle sintetiche motivazioni della sentenza di primo grado.

Non viene precisato in che modo il ricorrente avrebbe contribuito con gli altri concorrenti all'organizzazione del trasporto, così come mancherebbe ogni elemento fattuale capace di collegare l'[OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate, secondo un convincente vincolo di implicazione necessaria.

2.2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e relativa responsabilità del ricorrente quale partecipe.

Non sarebbe possibile rinvenire l'esistenza di un vincolo associativo che dia vita ad un'organizzazione stabile e capace di permanere a prescindere dal compimento dei reati per i quali è stata costituita, essendo stati riscontrati singoli episodi illeciti, indipendenti l'uno dall'altro.

Né sarebbe stata provata l'esistenza di un apparato organizzativo, uno stabile sistema di finanziamento delle operazioni illecite, nonché la predisposizione dei mezzi di trasporto e locali utilizzati per l'operatività del narcotraffico.

Quanto al necessario elemento soggettivo, mancherebbe la coscienza e volontà di partecipare e contribuire con la propria opera alla vita ed alla esecuzione del programma dell'associazione criminale, non essendo stato dimostrato che l'interesse manifestato dai singoli nelle vicende sia o meno riconducibile ad un legame associativo o alla situazione determinata dall'unico reato-fine.

Non sarebbe stato accertato il ruolo attribuito al ricorrente in seno al sodalizio ovvero lo specifico contributo portato alla realizzazione del programma criminoso.

Sarebbe assente lo stabile contributo del ricorrente non dimostrato dal contenuto generico ed incerto delle intercettazioni; né la sentenza specifica quali siano le modalità con cui avveniva l'interazione tra i soci ed il collegamento operativo con costoro, con conseguente carenza di prova onde ritenere [OSCURATO:PERSONA] persona consapevole di essere inserito in un sodalizio criminale organizzato con il ruolo di promotore.2.2.5.

Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena base ed al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse ex artt. artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen.

La mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio sarebbe stata fondato sul "lungo periodo di latitanza", argomento che risulta illogico e contradditorio essendo necessario determinare la pena al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale e non al 'tipo d'autore'.

La marginalità, unicità e occasionalità del contributo prestato avrebbero imposto la quantificazione della pena prossima ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché complessivamente generico e caratterizzato da censure afferenti il merito.

2. Il primo ed il secondo motivo contenuti nei distinti atti di ricorso di entrambi i difensori di [OSCURATO:PERSONA] risultano sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattati unitariamente.

2.1. Le critiche formulate da entrambe le difese, là dove deducono la nullità della dichiarazione di latitanza e della conseguente notifica al difensore d'ufficio degli atti processuali successivi sino alla decisione di primo grado, risultano generiche in quanto reiterative di motivi già svolti in sede di gravame ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta.

Deve premettersi che, con sentenza del 28 gennaio 2009, il Tribunale di Firenze in composizione collegiale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni ventidue di reclusione, decisione appellata dal difensore di ufficio dell'imputato che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2013 confermava.

La sentenza veniva posta in esecuzione mediante ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale che, a seguito di estradizione dall'Albania, veniva eseguito il 30 maggio 2018.

Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] presentava richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza di primo grado che, con ordinanza del 18 gennaio 2019, la Corte di appello accoglieva dichiarando la sentenza emessa in appello non irrevocabile, pervenendo all'esito processuale oggetto della presente impugnazione.

Ciò premesso, secondo ormai pacifico orientamento di questa Corte questa, ai fini della dichiarazione di latitanza, situazione niente affatto sovrapponibile a quella ricollegabile all'irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere esaustive al fine di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere all'esecuzione della misura per il mancato rintraccio e la volontaria sottrazione dell'imputato - non devono essere estese necessariamente ai luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice (Sez.

U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569; Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, Miccoli, Rv. 262227).

Ineccepibile risulta, pertanto, quanto rilevato dalla Corte di appello che ha rilevato che la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa a seguito di complete ed esaustive ricerche compiute sul territorio italiano dove l'imputato si trovava per un certo periodo (come da verbale di identificazione in data 30.10.2014 da parte dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]).

Deve, inoltre, rilevarsi che la stessa decisione impugnata (pag. 9, note 1 e 2 sentenza impugnata) mette in evidenza come le intercettazioni in atto avessero consentito di acquisire il dato a mente del quale il ricorrente era stato invitato dal suo interlocutore a tornare indietro proprio mentre era in procinto di giungere in Italia, visto che le forze dell'ordine lo stavano cercando (conversazione del 11 giugno 2006 con tale Nevia), nonché, successivamente, invitato a gettare gli apparati telefonici che - secondo il colloquiante - erano sottoposti a captazione in considerazione del coinvolgimento nelle indagini che emergevano dalla ordinanza in parte già eseguita ed il suo nome risultava ovunque nelle intercettazioni (conversazione del 13 giugno 2006 con Nevia); consiglio a cui il ricorrente rispondeva facendo presente che si sarebbe fatto carico delle spese per l'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] tutte che portano a ritenere, da un canto che il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non fosse sempre in Albania nel corso delle indagini, e dall'altro, che avesse inteso volontariamente sottrarsi alla cattura assecondando l'avvertimento del suo complice che lo aveva invitato a tornare indietro perché ricercato.

Corretto risulta allora che, in considerazione della mancata esatta conoscenza dell'indirizzo ove il ricorrente fosse dimorante in Albania (neppure esplicitato da parte delle difese nei motivi di gravame), rende generica la deduzione secondo cui fosse necessario attivare canali di cooperazione internazionale per la ricerca, rilievo eccentrico sia perché non era certo sufficiente - come pur sostenuto nel ricorso - che fosse noto il Paese estero (Albania) di abituale dimora, sia perché non pregevole risulta il tentativo di accreditare il dato secondo cui il ricorrente non fosse consapevole delle indagini a carico e della misura da eseguire; notizie invece, da quanto sopra evidenziato, ben note tanto che costui era stato costretto a rientrare in Albania ed invitato a non utilizzare i telefoni una volta appreso della sua ricerca da parte delle forze di polizia relativamente ad indagine in cui era convolto insieme al fratello Ilir.

2.2. Generiche risultano le censure rivolte dai difensori alla ritenuta individuazione del ricorrente quale soggetto sottoposto ad intercettazione: le deduzioni non si confrontano con l'esaustiva motivazione dei Giudici di merito che hanno complessivamente apprezzato, non solo le dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito del riconoscimento dell'interlocutore da parte degli operatori di polizia giudiziaria, ma anche l'esito della perizia fonica che ha avvalorato la sua attendibilità (così superando i dubbi palesati nei motivi di gravame, che avevano portato la Corte territoriale ad accedere alla richiesta di perizia fonica) in ordine all'identità dell'utilizzatore dell'utenza oggetto di captazione.

Proprio la complessiva valutazione degli elementi ha consentito di identificare nel ricorrente il soggetto che organizzava il trasporto dello stupefacente dall'Albania; elementi che invece le difese esaminano in maniera parcellizzata ed attraverso il precluso diretto riferimento agli atti di indagine onde confutare l'attribuzione delle voci delle telefonate captate a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno portato a ritenere dirimente l'esito della perizia fonica, previa analisi delle modalità attraverso cui il perito aveva effettuato il raffronto e facendo riferimento agli alti indici di probabilità che le conversazioni captate fossero quelle di Abedeni; la Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse la certezza circa la riconducibilità della conversazione al ricorrente: ha analizzato il dato proveniente dal perito insieme alle altre risultanze che facevano riferimento all'identificazione da parte degli inquirenti, elemento quest'ultimo che, unitamente alla perizia, aveva fugato ogni dubbio anche riconducibile alle carenze insite nella metodica con cui era stata espletata la perizia trascrittiva molti anni prima nel corso del processo celebrato in primo grado (pervenuto alla condanna degli altri associati e concorrenti nei reati fine), ma che non aveva anche riguardato l'attribuzione dei dialoghi ai soggetti monitorati.

Non pregevole risulta la critica dei difensori che fondano il ricorso sul ritenuto non esaustivo esito della perizia che, se è vero che non è espressa in termini di certezza, ma di probabilità, è innegabile abbia costituito solo uno degli elementi presi in esame.

La Corte di merito ha messo in evidenza come fosse sufficientemente rassicurante in ordine alla intervenuta identificazione il fatto che gli operanti avessero ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] anche solo alcune conversazioni in ordine alle quali si dubitava, costituendo dato rilevante idoneo ad inferire l'ordinaria utilizzazione del cellulare intercettato da parte del medesimo;elemento logico che ha fondato l'attribuzione dei dialoghi, che non ha costituito oggetto di specifica censura da parte delle difese.

La Corte di merito ha spiegato il motivo che aveva portato ad attribuire al ricorrente alcune conversazioni che non avevano formato oggetto di perizia per la loro intrinseca impossibilità ad essere esaminate sotto il profilo tecnico: una volta che la perizia aveva confermato nei termini sopra espressi l'affidabilità del riconoscimento del tono di voce di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alle conversazioni che, pur non oggetto di perizia, gli operanti avevano ricondotto al nitrrente.

Motivazione completa e logica che risulta apprezzabile proprio nella parte in cui ha avuto cura di non fondarsi in maniera acritica sulle sole conclusioni degli investigatori, ma ha inteso corroborare le stesse attraverso ulteriori elementi che erano univocamente tesi ad associare gli interlocutori alle utenze oggetto di intercettazione.

4. Generico, e pertanto inammissibile, in quanto privo di reale censura, si presenta il terzo motivo di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione del principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui la Corte di appello ometterebbe di indicare le conversazioni telefoniche che dimostrerebbero la colpevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la loro attribuzione al ricorrente, tenuto conto della precisa risposta fornita dalla Corte di appello che ha sintetizzato (pag. 13 e 14) le parti della motivazione del primo giudice (indicando le relative pagine, 78 e seguenti della sentenza di primo grado ove erano elencate e intercettazioni) non prima di averle descritte nella parte iniziale della decisione impugnata (pagg. da 3 a 6 sentenza di appello).

5. Analoga genericità si rileva in ordine al terzo ed al quarto motivo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che censura la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90.

5.1. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente le ragioni che avevano indotto il primo giudice a pervenire alla decisione di condanna (pag. 4, 5 e 6) ha fornito completa risposta al motivo di gravame che poneva in dubbio la rilevanza, ai fini della ritenuta supremazia nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico, del segmento di condotta contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta la verifica da parte del Tribunale (la cui sintesi si scorge a pag. 291 e 292 della sentenza) del dato che vedeva tutti i soggetti coinvolti nelle indagini, implicati nei cinque episodi relativi ad acquisti di rilevanti partite di sostanze stupefacenti (per oltre nove chilogrammi complessivi di eroina e cocaina): l'apprezzata entità dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente in questione svolta nell'arco di appena due mesi e mezzo (dal 16 marzo al 5 maggio 2006); le accertate modalità di importazione e trasporto avvenuto a breve distanza di tempo, fatti di reato che le intercettazioni avevano consentito di ritenere fossero state precedute da altre dello stesso tenore e che ne fossero state programmate di ulteriori; i valutati rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con molteplici soggetti in Albania e i rapporti ben consolidati e amichevoli di costui con i diversi fornitori oltre che la capacità del sodalizio di continuare a programmare l'attività dedita al narcotraffico anche in caso di arresti di sodali e sequestri di rilevante consistenza (in tal senso esplicita sentenza Tribunale di Firenze, pag. 292).

La Corte territoriale richiama le numerose telefonate, già prese in esame dal primo giudice, nella parte in cui mettevano in risalto il ruolo di coordinatore e di promotore svolto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto punto di riferimento in quanto soggetto "che aveva l'ultima parola", che risolveva i contrasti e teneva i contatti con gli associati e che, in conclusione, aveva costituito, insieme ai fratelli, promosso e diretto, l'associazione dedita al narcotraffico.

In definitiva, la Corte di merito, dopo adeguato e consentito richiamo alla decisione di primo grado (tra le tante v.

Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, che ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui, in ipotesi di cd.

«doppia conforme», ipotesi che si realizza quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale) che comunque sinteticamente riproduce nelle parti rilevanti, ha dato ampiamente conto delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva il ruolo di guida della compagine del ricorrente, in quanto elemento propulsivo di tutta l'attività di importazione dello stupefacente; ruolo che non poteva essere riduttivamente quale di mero procacciatore della sostanza stupefacente alla luce della direzione e disciplina di tutte le fasi successive all'ingresso in Italia delle singole partite di droga (pag. 13 sentenza impugnata).

5.2. Generiche risultano, altresì, le censure rivolte alla parte della decisione che, a fronte della contestazione dei reati fine previsti dai capi D1, E1, F1, G1 e H1, ha confermato il coinvolgimento in ordine ai reati fine di cui ai capi E1) e F1).

5.2.1. Quanto al capo F1, relativo al concorso nella importazione e trasporto di sei chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, la Corte territoriale rinvia alla compiuta ricostruzione effettuata dal Tribunale che aveva riprodotto tutte le intercettazioni ed in particolare quelle tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Ilir, con cui erano stati concordati tempi e modi del pagamento dell'acconto di euro 28.000 (poi monitorato dalla polizia giudiziaria), nonché quelle con [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva decisa la consegna a Milano dei sei chilogrammi di eroina.

Ha messo in risalto, riproducendone il testo, come [OSCURATO:PERSONA] conducesse l'operazione dall'Albania, favorisse il pagamento dell'acconto a Firenze, risolvesse i problemi connessi alla consegna della droga a Milano seguendo costantemente l'andamento dell'operazione e realizzando una triangolazione tra Albania, Toscana e Milano.

5.2.2. Quanto al capo E1, relativamente al concorso nell'importazione e trasporto di due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, i Giudici di merito hanno compiutamente analizzato gli elementi probatori attraverso pertinenti richiami alle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che la fornitura era stata direttamente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non comparisse nelle telefonate, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle intercettazioni emergesse che detta fornitura di stupefacente si inseriva tra quella precedente del 16 marzo 2006 di cui al capo D1 e quella successiva di cui al capo F1, conclusa tra la fine di aprile e l'inizio maggio 2006, sopra citata, tenuto conto della determinante circostanza che, da un canto, il germano e sodale Ilir si trovava in Albania ma soprattutto perché, nel corso di una conversazione captata durante le fasi attinenti alla fornitura di cui al capo [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il quantitativo di sostanza stupefacente rapportandolo alla precedente fornitura e, quindi, a quella del capo E1 di cui di discute.

Motivazione, quella fornita dalla Corte di appello, che ha fatto ritenere il ricorrente quale soggetto a capo del sodalizio composto da soggetti legati da stretti vincoli familiari in uno alla complessiva interpretazione delle intercettazioni avvenuta in maniera logica e pertinente, concorrente nell'operazione di importazione di una partita di droga eseguita con schemi usuali e collaudati che, in quanto afferente a motivatamente apprezzate risultanze in fatto, non è sindacabile in sede di legittimità.

6. Non consentito risulta l'ultimo motivo con cui il ricorrente critica la parte della decisione che concerne la dosimetria della pena anche nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche.

Per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei limiti in cui è idoneo a far emergere il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (v.

Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900).

La Corte territoriale, con motivazione completa e priva di lacune logiche, ha dato conto dell'assenza di elementi che consentissero di accordare le attenuanti generiche, facendo anche riferimento alla non significativa - a tali fini - condotta processuale alla luce della lunga latitanza; motivazione che involgendo un giudizio di merito logicamente espresso non è censurabile in sede di legittimità.

In senso analogo deve concludersi per la determinazione della pena che, essendo stata quantificata nel minimo ed aumentata per la continuazione in ordine ai due episodi di importazioni di quantità significativa di sostanza stupefacente (otto chilogrammi di eroina complessivi) con l'ulteriore pena di due anni di reclusione ridotti per il rito abbreviato di due anni, è stata adeguatamente apprezzata attraverso il rinvio ai criteri di cui allOart. 133 cod. pen. 7.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio dei propri difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, ammettendo [OSCURATO:PERSONA] al rito abbreviato, ha confermato per il resto la sentenza impugnata e rideterminato la pena in quattordici anni e otto mesi di reclusione per plurimi reati di cui agli artt. 110 cod. pen. 73, comma 1, e 74, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile di avere costituito, promosso, organizzato e coordinato un'associazione dedita al narcotraffico nonché dei relativi reati fine di commercio, importazione, vendita, trasporto e distribuzione di sostanze stupefacenti del tipo eroina e cocaina, fino al giugno del 2006. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti, ricorre avverso la decisione della Corte di appello di Firenze. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati. 2.1.1 Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) (rectius: lett. c), in relazione agli artt. 295 e 296 cod. proc. pen., ed agli artt. 165, 179 e 185 cod. proc. pen. stante l'invalida dichiarazione di latitanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della sua vocatio in iudicium. Erronea risulterebbe la ritenuta completa ricerca effettuata sul territorio nazionale tenuto conto che era nota la abituale dimora in Albania di [OSCURATO:PERSONA] e non necessario che fosse egualmente noto anche l'esatta collocazione del luogo in questione. La giurisprudenza di legittimità avrebbe chiarito come, ai fini della dichiarazione di latitanza, non sia richiesta l'individuazione di una precisa località, intesa come città, ma più in generale come territorio di uno Stato, visto che a ciò fanno riferimento gli accordi di cooperazione internazionale da attivare. Nel caso di specie, quindi, venivano omesse le doverose ricerche necessarie alla dichiarazione di latitanza, pur nella piena consapevolezza della presenza dell'[OSCURATO:PERSONA] in Albania, Paese del quale egli era cittadino e abituale residente e in cui dava atto di trovarsi nel corso delle intercettazioni telefoniche dalle quali non era desumibile, come pur sostenuto nella sentenza impugnata, che fosse stato identificato in Italia; identificazione avvenuta due anni prima e che lo stesso teste di polizia giudiziario sentito come testimone aveva affermato fosse avvenuta sommariamente. L'illegittimità del decreto di latitanza comporta l'ulteriore illiceità degli atti consequenziali e, in particolare, della vocatio in iudicium. 2.1.2. Manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. circa l'esatta individuazione dell'imputato. Si rileva la contraddittorietà della motivazione nella parte cui si afferma che le conversazioni telefoniche sarebbero attribuibili al ricorrente in virtù del riconoscimento vocale effettuato dagli operatori di polizia giudiziaria sulla base dell'esperienza da questi acquisita attraverso il ripetuto ascolto della voce dell'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto che la Corte territoriale aveva ritenuto necessario, proprio in presenza di dubbi in merito, di affidare l'incarico ad un perito fonico al fine di accertare la corrispondenza tra la voce contenuta nelle intercettazioni e quella del ricorrente.La perizia fonica, d'altro canto, si esprimerebbe in termini di mera probabilità visto che la maggior parte delle conversazioni attribuite all'imputato non venivano ricondotte al ricorrente avendo il perito affermato fosse impossibile assegnare valenza utile alla positività del test in ragione del mancato utilizzo di un database di riferimento in lingua albanese. Gli accertamenti di polizia risulterebbero carenti nella parte in cui ricostruiscono la composizione anagrafica della famiglia [OSCURATO:PERSONA], evenienza non di poco momento alla luce della similitudine esistente tra i timbri vocale dei numerosi fratelli. 2.1.3. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), in relazione all'art.533 cod. proc. pen., per violazione del principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui la Corte di appello ometterebbe di indicare le conversazioni telefoniche che dimostrerebbero la colpevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la loro attribuzione al ricorrente. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce i motivi di seguito indicati. 2.2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 178, lett. c), 295, comma 2, e 296, comma 1, cod. proc. pen. in ordine all'illegittimità del decreto di latitanza dell'[OSCURATO:PERSONA] e conseguente nullità del decreto di rinvio a giudizio e della sentenza di primo grado. Sulla base delle risultanze processuali emerge che il ricorrente non si sarebbe mai sottratto volontariamente al rintraccio e alla cattura ex art. 296 cod. proc. pen., non avendo avuto conoscenza - che non può essere fondata su mere presunzioni - dell'esistenza di un procedimento penale a proprio carico. Proprio l'ordinanza della Corte territoriale che ha accolto la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello costituisce palese dimostrazione della non conoscenza del procedimento a carico e dell'emissione del provvedimento cautelare. 2.2.2. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione all'art.533 cod. proc. pen. in ordine all'identificazione del ricorrente per il tramite della perizia fonica quale utilizzatore delle utenze poste a base dell'accusa. L'attribuzione all'imputato delle chiamate intercettate viene operata sulla base della telefonata n. 837 in cui l'interlocutore, rispondendo ad [OSCURATO:PERSONA] - che effettuava la chiamata - affermava di trovarsi "a casa con la mamma", desumendosi che il colloquiante fosse il fratello, [OSCURATO:PERSONA]; contesto in cui non risulta che la "mamma" menzionata fosse proprio quella comune ai due interlocutori. Non sarebbe stata apprezzata la somiglianza tra le voci dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], mentre, sotto altro profilo, il perito fonico avrebbe dichiarato di non essere in grado di affermare con certezza che quella delle conversazioni intercettate fosse proprio la voce del ricorrente seppure, in alcune di esse, simile. L'assenza di certezza sull'attribuibilità ad [OSCURATO:PERSONA] della voce intercettata avrebbe dovuto comportare, per il principio del favor rei, l'assoluzione dell'imputato. 2.2.3. Plurimi vizi di motivazione in relazione al ritenuto concorso di persone nel delitto di detenzione e importazione di sostanza stupefacente del tipo eroina di cui ai capi El (due chilogrammi di eroina) ed F1 (sei chilogrammi di eroina). La Corte di appello avrebbe dovuto confrontarsi in maniera analitica con le evidenze disponibili e dare risposta alle specifiche censure formulate con i motivi di gravame, mentre nella decisione impugnata viene operato un semplice rinvio alle sintetiche motivazioni della sentenza di primo grado. Non viene precisato in che modo il ricorrente avrebbe contribuito con gli altri concorrenti all'organizzazione del trasporto, così come mancherebbe ogni elemento fattuale capace di collegare l'[OSCURATO:PERSONA] alle condotte contestate, secondo un convincente vincolo di implicazione necessaria. 2.2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta esistenza dell'associazione dedita al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e relativa responsabilità del ricorrente quale partecipe. Non sarebbe possibile rinvenire l'esistenza di un vincolo associativo che dia vita ad un'organizzazione stabile e capace di permanere a prescindere dal compimento dei reati per i quali è stata costituita, essendo stati riscontrati singoli episodi illeciti, indipendenti l'uno dall'altro. Né sarebbe stata provata l'esistenza di un apparato organizzativo, uno stabile sistema di finanziamento delle operazioni illecite, nonché la predisposizione dei mezzi di trasporto e locali utilizzati per l'operatività del narcotraffico. Quanto al necessario elemento soggettivo, mancherebbe la coscienza e volontà di partecipare e contribuire con la propria opera alla vita ed alla esecuzione del programma dell'associazione criminale, non essendo stato dimostrato che l'interesse manifestato dai singoli nelle vicende sia o meno riconducibile ad un legame associativo o alla situazione determinata dall'unico reato-fine. Non sarebbe stato accertato il ruolo attribuito al ricorrente in seno al sodalizio ovvero lo specifico contributo portato alla realizzazione del programma criminoso. Sarebbe assente lo stabile contributo del ricorrente non dimostrato dal contenuto generico ed incerto delle intercettazioni; né la sentenza specifica quali siano le modalità con cui avveniva l'interazione tra i soci ed il collegamento operativo con costoro, con conseguente carenza di prova onde ritenere [OSCURATO:PERSONA] persona consapevole di essere inserito in un sodalizio criminale organizzato con il ruolo di promotore.2.2.5. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, alla determinazione della pena base ed al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche già concesse ex artt. artt. 62-bis, 69 e 133 cod. pen. La mancata concessione delle attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio sarebbe stata fondato sul "lungo periodo di latitanza", argomento che risulta illogico e contradditorio essendo necessario determinare la pena al principio di colpevolezza e di personalità della responsabilità penale e non al 'tipo d'autore'. La marginalità, unicità e occasionalità del contributo prestato avrebbero imposto la quantificazione della pena prossima ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché complessivamente generico e caratterizzato da censure afferenti il merito. 2. Il primo ed il secondo motivo contenuti nei distinti atti di ricorso di entrambi i difensori di [OSCURATO:PERSONA] risultano sostanzialmente sovrapponibili e possono essere trattati unitariamente. 2.1. Le critiche formulate da entrambe le difese, là dove deducono la nullità della dichiarazione di latitanza e della conseguente notifica al difensore d'ufficio degli atti processuali successivi sino alla decisione di primo grado, risultano generiche in quanto reiterative di motivi già svolti in sede di gravame ed a cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Deve premettersi che, con sentenza del 28 gennaio 2009, il Tribunale di Firenze in composizione collegiale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni ventidue di reclusione, decisione appellata dal difensore di ufficio dell'imputato che la Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2013 confermava. La sentenza veniva posta in esecuzione mediante ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale che, a seguito di estradizione dall'Albania, veniva eseguito il 30 maggio 2018. Il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] presentava richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. al fine di impugnare la sentenza di primo grado che, con ordinanza del 18 gennaio 2019, la Corte di appello accoglieva dichiarando la sentenza emessa in appello non irrevocabile, pervenendo all'esito processuale oggetto della presente impugnazione. Ciò premesso, secondo ormai pacifico orientamento di questa Corte questa, ai fini della dichiarazione di latitanza, situazione niente affatto sovrapponibile a quella ricollegabile all'irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere esaustive al fine di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere all'esecuzione della misura per il mancato rintraccio e la volontaria sottrazione dell'imputato - non devono essere estese necessariamente ai luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma 4, dello stesso codice (Sez. U, n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792; Sez. 6, n. 31285 del 23/03/2017, Lleshaj, Rv. 270569; Sez. 5, n. 5583 del 28/10/2014, Miccoli, Rv. 262227). Ineccepibile risulta, pertanto, quanto rilevato dalla Corte di appello che ha rilevato che la dichiarazione di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] è stata emessa a seguito di complete ed esaustive ricerche compiute sul territorio italiano dove l'imputato si trovava per un certo periodo (come da verbale di identificazione in data 30.10.2014 da parte dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA]). Deve, inoltre, rilevarsi che la stessa decisione impugnata (pag. 9, note 1 e 2 sentenza impugnata) mette in evidenza come le intercettazioni in atto avessero consentito di acquisire il dato a mente del quale il ricorrente era stato invitato dal suo interlocutore a tornare indietro proprio mentre era in procinto di giungere in Italia, visto che le forze dell'ordine lo stavano cercando (conversazione del 11 giugno 2006 con tale Nevia), nonché, successivamente, invitato a gettare gli apparati telefonici che - secondo il colloquiante - erano sottoposti a captazione in considerazione del coinvolgimento nelle indagini che emergevano dalla ordinanza in parte già eseguita ed il suo nome risultava ovunque nelle intercettazioni (conversazione del 13 giugno 2006 con Nevia); consiglio a cui il ricorrente rispondeva facendo presente che si sarebbe fatto carico delle spese per l'avvocato. [OSCURATO:PERSONA] tutte che portano a ritenere, da un canto che il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non fosse sempre in Albania nel corso delle indagini, e dall'altro, che avesse inteso volontariamente sottrarsi alla cattura assecondando l'avvertimento del suo complice che lo aveva invitato a tornare indietro perché ricercato. Corretto risulta allora che, in considerazione della mancata esatta conoscenza dell'indirizzo ove il ricorrente fosse dimorante in Albania (neppure esplicitato da parte delle difese nei motivi di gravame), rende generica la deduzione secondo cui fosse necessario attivare canali di cooperazione internazionale per la ricerca, rilievo eccentrico sia perché non era certo sufficiente - come pur sostenuto nel ricorso - che fosse noto il Paese estero (Albania) di abituale dimora, sia perché non pregevole risulta il tentativo di accreditare il dato secondo cui il ricorrente non fosse consapevole delle indagini a carico e della misura da eseguire; notizie invece, da quanto sopra evidenziato, ben note tanto che costui era stato costretto a rientrare in Albania ed invitato a non utilizzare i telefoni una volta appreso della sua ricerca da parte delle forze di polizia relativamente ad indagine in cui era convolto insieme al fratello Ilir. 2.2. Generiche risultano le censure rivolte dai difensori alla ritenuta individuazione del ricorrente quale soggetto sottoposto ad intercettazione: le deduzioni non si confrontano con l'esaustiva motivazione dei Giudici di merito che hanno complessivamente apprezzato, non solo le dichiarazioni dei testimoni che hanno riferito del riconoscimento dell'interlocutore da parte degli operatori di polizia giudiziaria, ma anche l'esito della perizia fonica che ha avvalorato la sua attendibilità (così superando i dubbi palesati nei motivi di gravame, che avevano portato la Corte territoriale ad accedere alla richiesta di perizia fonica) in ordine all'identità dell'utilizzatore dell'utenza oggetto di captazione. Proprio la complessiva valutazione degli elementi ha consentito di identificare nel ricorrente il soggetto che organizzava il trasporto dello stupefacente dall'Albania; elementi che invece le difese esaminano in maniera parcellizzata ed attraverso il precluso diretto riferimento agli atti di indagine onde confutare l'attribuzione delle voci delle telefonate captate a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha dato conto delle ragioni che hanno portato a ritenere dirimente l'esito della perizia fonica, previa analisi delle modalità attraverso cui il perito aveva effettuato il raffronto e facendo riferimento agli alti indici di probabilità che le conversazioni captate fossero quelle di Abedeni; la Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse la certezza circa la riconducibilità della conversazione al ricorrente: ha analizzato il dato proveniente dal perito insieme alle altre risultanze che facevano riferimento all'identificazione da parte degli inquirenti, elemento quest'ultimo che, unitamente alla perizia, aveva fugato ogni dubbio anche riconducibile alle carenze insite nella metodica con cui era stata espletata la perizia trascrittiva molti anni prima nel corso del processo celebrato in primo grado (pervenuto alla condanna degli altri associati e concorrenti nei reati fine), ma che non aveva anche riguardato l'attribuzione dei dialoghi ai soggetti monitorati. Non pregevole risulta la critica dei difensori che fondano il ricorso sul ritenuto non esaustivo esito della perizia che, se è vero che non è espressa in termini di certezza, ma di probabilità, è innegabile abbia costituito solo uno degli elementi presi in esame. La Corte di merito ha messo in evidenza come fosse sufficientemente rassicurante in ordine alla intervenuta identificazione il fatto che gli operanti avessero ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] anche solo alcune conversazioni in ordine alle quali si dubitava, costituendo dato rilevante idoneo ad inferire l'ordinaria utilizzazione del cellulare intercettato da parte del medesimo;elemento logico che ha fondato l'attribuzione dei dialoghi, che non ha costituito oggetto di specifica censura da parte delle difese. La Corte di merito ha spiegato il motivo che aveva portato ad attribuire al ricorrente alcune conversazioni che non avevano formato oggetto di perizia per la loro intrinseca impossibilità ad essere esaminate sotto il profilo tecnico: una volta che la perizia aveva confermato nei termini sopra espressi l'affidabilità del riconoscimento del tono di voce di [OSCURATO:PERSONA] operato dalla polizia giudiziaria, ad analoga conclusione doveva pervenirsi in ordine alle conversazioni che, pur non oggetto di perizia, gli operanti avevano ricondotto al nitrrente. Motivazione completa e logica che risulta apprezzabile proprio nella parte in cui ha avuto cura di non fondarsi in maniera acritica sulle sole conclusioni degli investigatori, ma ha inteso corroborare le stesse attraverso ulteriori elementi che erano univocamente tesi ad associare gli interlocutori alle utenze oggetto di intercettazione. 4. Generico, e pertanto inammissibile, in quanto privo di reale censura, si presenta il terzo motivo di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che deduce la violazione del principio del "al di là di ogni ragionevole dubbio" nella parte in cui la Corte di appello ometterebbe di indicare le conversazioni telefoniche che dimostrerebbero la colpevolezza dell'[OSCURATO:PERSONA] e la loro attribuzione al ricorrente, tenuto conto della precisa risposta fornita dalla Corte di appello che ha sintetizzato (pag. 13 e 14) le parti della motivazione del primo giudice (indicando le relative pagine, 78 e seguenti della sentenza di primo grado ove erano elencate e intercettazioni) non prima di averle descritte nella parte iniziale della decisione impugnata (pagg. da 3 a 6 sentenza di appello). 5. Analoga genericità si rileva in ordine al terzo ed al quarto motivo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che censura la ritenuta responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. 5.1. La Corte territoriale, dopo aver ripercorso analiticamente le ragioni che avevano indotto il primo giudice a pervenire alla decisione di condanna (pag. 4, 5 e 6) ha fornito completa risposta al motivo di gravame che poneva in dubbio la rilevanza, ai fini della ritenuta supremazia nell'ambito dell'associazione dedita al narcotraffico, del segmento di condotta contestato al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risulta la verifica da parte del Tribunale (la cui sintesi si scorge a pag. 291 e 292 della sentenza) del dato che vedeva tutti i soggetti coinvolti nelle indagini, implicati nei cinque episodi relativi ad acquisti di rilevanti partite di sostanze stupefacenti (per oltre nove chilogrammi complessivi di eroina e cocaina): l'apprezzata entità dell'attività di spaccio della sostanza stupefacente in questione svolta nell'arco di appena due mesi e mezzo (dal 16 marzo al 5 maggio 2006); le accertate modalità di importazione e trasporto avvenuto a breve distanza di tempo, fatti di reato che le intercettazioni avevano consentito di ritenere fossero state precedute da altre dello stesso tenore e che ne fossero state programmate di ulteriori; i valutati rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con molteplici soggetti in Albania e i rapporti ben consolidati e amichevoli di costui con i diversi fornitori oltre che la capacità del sodalizio di continuare a programmare l'attività dedita al narcotraffico anche in caso di arresti di sodali e sequestri di rilevante consistenza (in tal senso esplicita sentenza Tribunale di Firenze, pag. 292). La Corte territoriale richiama le numerose telefonate, già prese in esame dal primo giudice, nella parte in cui mettevano in risalto il ruolo di coordinatore e di promotore svolto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto punto di riferimento in quanto soggetto "che aveva l'ultima parola", che risolveva i contrasti e teneva i contatti con gli associati e che, in conclusione, aveva costituito, insieme ai fratelli, promosso e diretto, l'associazione dedita al narcotraffico. In definitiva, la Corte di merito, dopo adeguato e consentito richiamo alla decisione di primo grado (tra le tante v. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, che ribadisce il consolidato principio di diritto secondo cui, in ipotesi di cd. «doppia conforme», ipotesi che si realizza quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale) che comunque sinteticamente riproduce nelle parti rilevanti, ha dato ampiamente conto delle intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva il ruolo di guida della compagine del ricorrente, in quanto elemento propulsivo di tutta l'attività di importazione dello stupefacente; ruolo che non poteva essere riduttivamente quale di mero procacciatore della sostanza stupefacente alla luce della direzione e disciplina di tutte le fasi successive all'ingresso in Italia delle singole partite di droga (pag. 13 sentenza impugnata). 5.2. Generiche risultano, altresì, le censure rivolte alla parte della decisione che, a fronte della contestazione dei reati fine previsti dai capi D1, E1, F1, G1 e H1, ha confermato il coinvolgimento in ordine ai reati fine di cui ai capi E1) e F1). 5.2.1. Quanto al capo F1, relativo al concorso nella importazione e trasporto di sei chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, la Corte territoriale rinvia alla compiuta ricostruzione effettuata dal Tribunale che aveva riprodotto tutte le intercettazioni ed in particolare quelle tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Ilir, con cui erano stati concordati tempi e modi del pagamento dell'acconto di euro 28.000 (poi monitorato dalla polizia giudiziaria), nonché quelle con [OSCURATO:PERSONA], con cui veniva decisa la consegna a Milano dei sei chilogrammi di eroina. Ha messo in risalto, riproducendone il testo, come [OSCURATO:PERSONA] conducesse l'operazione dall'Albania, favorisse il pagamento dell'acconto a Firenze, risolvesse i problemi connessi alla consegna della droga a Milano seguendo costantemente l'andamento dell'operazione e realizzando una triangolazione tra Albania, Toscana e Milano. 5.2.2. Quanto al capo E1, relativamente al concorso nell'importazione e trasporto di due chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, i Giudici di merito hanno compiutamente analizzato gli elementi probatori attraverso pertinenti richiami alle intercettazioni telefoniche da cui emergeva che la fornitura era stata direttamente gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non comparisse nelle telefonate, la Corte territoriale ha ritenuto che dalle intercettazioni emergesse che detta fornitura di stupefacente si inseriva tra quella precedente del 16 marzo 2006 di cui al capo D1 e quella successiva di cui al capo F1, conclusa tra la fine di aprile e l'inizio maggio 2006, sopra citata, tenuto conto della determinante circostanza che, da un canto, il germano e sodale Ilir si trovava in Albania ma soprattutto perché, nel corso di una conversazione captata durante le fasi attinenti alla fornitura di cui al capo [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato il quantitativo di sostanza stupefacente rapportandolo alla precedente fornitura e, quindi, a quella del capo E1 di cui di discute. Motivazione, quella fornita dalla Corte di appello, che ha fatto ritenere il ricorrente quale soggetto a capo del sodalizio composto da soggetti legati da stretti vincoli familiari in uno alla complessiva interpretazione delle intercettazioni avvenuta in maniera logica e pertinente, concorrente nell'operazione di importazione di una partita di droga eseguita con schemi usuali e collaudati che, in quanto afferente a motivatamente apprezzate risultanze in fatto, non è sindacabile in sede di legittimità. 6. Non consentito risulta l'ultimo motivo con cui il ricorrente critica la parte della decisione che concerne la dosimetria della pena anche nella parte in cui sono state negate le attenuanti generiche. Per giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei limiti in cui è idoneo a far emergere il pensiero del giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (v. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo, Rv. 252900). La Corte territoriale, con motivazione completa e priva di lacune logiche, ha dato conto dell'assenza di elementi che consentissero di accordare le attenuanti generiche, facendo anche riferimento alla non significativa - a tali fini - condotta processuale alla luce della lunga latitanza; motivazione che involgendo un giudizio di merito logicamente espresso non è censurabile in sede di legittimità. In senso analogo deve concludersi per la determinazione della pena che, essendo stata quantificata nel minimo ed aumentata per la continuazione in ordine ai due episodi di importazioni di quantità significativa di sostanza stupefacente (otto chilogrammi di eroina complessivi) con l'ulteriore pena di due anni di reclusione ridotti per il rito abbreviato di due anni, è stata adeguatamente apprezzata attraverso il rinvio ai criteri di cui allOart. 133 cod. pen. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pe
Sentenza Cassazione n. 07062/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris