CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025
Cassazione n. 30717/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla lieve entità, con il secondo motivo, in ordine all'affermazione della responsabilità e con il terzo motivo, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La prima e la seconda censura sono manifestamente infondate. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo hashish da cui erano ricavabili 390 dosi medie singole, già confezionata in dosi pronte per la cessione, al rinvenimento di materiale per il confezionamento, all'assenza di fonti legittime di reddito, ai precedenti penali, alle risultanze delle operazioni di o.p.c., dalle quali è emerso che il ricorrente, poco prima della perquisizione domiciliare, aveva contatti con varie persone che si recavano presso la sua abitazione, affermando che l'attività di spaccio era svolta in modo organizzato e non occasionale. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice cori l'assenza di elementi o circostanze di ségno positivo, a maggior ragione dopo la' riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice il giudice territoriale non ha rinvenuto elementi positivi tali da giustificarne la concessione, ed ha evidenziato lo svolgimento in modo organizzato e non occasionale dell'attività illecita. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, OÌ\ 1 nonché quello del versamento, in favore• della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere este