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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24586/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] - letta la memoria difensiva a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 15/5/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di estorsione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa.

2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità ed aspecificità dei motivi di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi declinati da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 secondo cui l'impugnante incorre in difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nella specie, i giudici d'appello hanno ampiamente argomentato sul punto, evidenziando in relazione a tutti e tre i motivi di gravame l'assenza di una critica puntuale e mirata delle argomentazioni svolte dal primo giudice, con valutazione conforme ai criteri normativi di cui all'art. 581 cod.proc.pen. e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Potenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 13/7/2022 -dato atto del rituale avviso alle parti; -sentita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA] - letta la memoria difensiva a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del locale Tribunale che, in data 15/5/2020, aveva riconosciuto l'imputato colpevole dei reati di estorsione e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, condannandolo alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 1600,00 di multa. 2. Ha presentato ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta genericità ed aspecificità dei motivi di gravame. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi declinati da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01 secondo cui l'impugnante incorre in difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nella specie, i giudici d'appello hanno ampiamente argomentato sul punto, evidenziando in relazione a tutti e tre i motivi di gravame l'assenza di una critica puntuale e mirata delle argomentazioni svolte dal primo giudice, con valutazione conforme ai criteri normativi di cui all'art. 581 cod.proc.pen. e alla consolidata interpretazione giurisprudenziale. 4.Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 24586/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris