CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 03713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di detenzione illecita di stupefacente di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 (fatto del 1.12.2018). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'insussistenza dei presupposti legittimanti la disposta confisca del denaro detenuto dall'imputato, anche per contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza di primo grado, non potendo ritenersi la somma di denaro sequestrata "provento" del reato in contestazione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 5. Il motivo dedotto non considera che la Corte territoriale ha adeguatamente esposto le ragioni che l'hanno indotta a disporre la confisca c.d. "allargata" del denaro trovato in possesso del prevenuto, avuto riguardo all'innplausibilità delle giustificazioni da costui addotte in merito. Invero, la tesi dell'imputato, secondo cui la somma di denaro sarebbe servita per l'acquisto di una seminatrice, nulla spiega in ordine alla provenienza dei soldi. Inoltre, osserva legittimamente la sentenza impugnata che le somme ricevute dal Furini a titolo di pensione o per canoni mensili di locazione non giustificano la presenza della somma in contanti di euro 5.600, suddivisa in banconote da 100, 50, 20 e 10 euro. • Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15 dicembre 2022 re este