CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08182/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ' ORDINANZA sul ricorso 6101-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 60, rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato; - con troricorrente avverso la sentenza n. 109/2017 della Corte d'appello di Trieste pubblicata il 20 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2022 dal relatore [OSCURATO:PERSONA]; Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], quale gestore del gioco lecito autorizzato, ha installato presso la [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo ed autonomo, degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (cd. slot o AWP). L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha verificato che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva, dopo l'installazione dei detti apparecchi, attività di raccolta delle scommesse pur essendo priva della licenza di cui all'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931. Di conseguenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha notificato alla _- [OSCURATO:SOCIETA] la contestazione n. 23692, con la quale ha prospettato la violazione dell'art. 110, comma 9, lett. f bis, TULPS perché il titolare dell'esercizio aveva effettuato attività di raccolta scommesse e ha comminato la sanzione di C 27.000,00. Dopo che la [OSCURATO:SOCIETA] ha risposto alla menzionata contestazione, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le ha notificato ordinanza ingiunzione per un importo di C 45.000,00. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso contro la citata ordinanza che il Tribunale di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 331/2016, ha respinto.[OSCURATO:SOCIETA] ha presentato appello che la Corte d'appello di Trieste, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 109 del 2017, ha rigettato. [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è difesa con controricorso. Parte ricorrente ha depositato memorie. 1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata perché la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che con l'appello fosse stata contestata la circostanza che il Tribunale di Trieste aveva trascurato le modalità di raccolta delle scommesse. Al contrario, la pronuncia di primo grado era stata gravata in 'quanto, diversaménte da ciò che era stato accertato dal citato Tribunalé di Trieste, le dette scommesse non erano state raccolte con gli apparecchi installati da essa ricorrente. La doglianza è fondata. La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma, 6 Cost. (Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30 giugno 2020). Nella specie, la corte territoriale, nonostante la [OSCURATO:SOCIETA] avesse sostenuto di non dovere essere sanzionata atteso che le apparecchiature in questione non erano state utilizzate per le scommesse, ha respinto il relativo motivo d'appello affermando che la società ricorrente riteneva che dovesse venire in rilievo, quale causa scriminante della sua responsabilità, "la differenza fra scommesse raccolte a mezzo terminale telematico, rispetto a quello di raccolta a voce, donde solo in quest'ultimo rileverebbe la circostanza che nel medesimo ambiente vi siano installate delle slot machine". Inoltre, la Corte di appello di Trieste ha ulteriormente argomentato che esattamente il Tribunale di Trieste aveva accertato "che gli apparecchi erano effettivamente installati nei locali dall'appellante, che ne era proprietaria e ne aveva la piena gestione". Il giudice di appello, però, nulla ha detto in ordine all'effettivo uso delle apparecchiature in esame per ricevere le scommesse de quibus ed a come ciò sarebbe avvenuto, con la conseguenza che la motivazione della decisione impugnata è del tutto incoerente con il motivo di gravame respinto e, quindi, è meramente apparente. 2. Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta l'erronea ricognizione della fattispecie concreta poiché la Corte di appello di Trieste avrebbe travisato tre fatti rilevanti, vale a dire la circostanza che gli apparecchi non servivano per raccogliere scommesse, che tale raccolta avveniva tramite un terminale telematico e che i locali non sarebbero stati suoi. Detta doglianza non deve essere esaminata, alla luce dell'accoglimento del primo motivo. 3. Con il terzo motivo la società ricorrente contesta il fatto che la decisione di appello sarebbe stata fondata su una disposizione, l'art. 88 TULPS, in base alla quale la licenza per la raccolta delle scommesse poteva essere concessa solo a soggetti autorizzati e che, però, non aveva nulla a che vedere con la sanzione inflitta. La contestazione non deve essere esaminata, stante l'accoglimento del primo motivo.4. Con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, avendo la Corte di appello di Trieste negato l'assenza dell'elemento soggettivo della sanzione senza tenere conto che l'Amministrazione non ne aveva dimostrato la sussistenza. La doglianza non deve essere esaminata, considerato l'accoglimento del primo motivo. 5. Con il quinto motivo la società ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia reputato irrilevante l'eventuale adempimento tardivo delle regole concessorie atteso che, se le sanzioni non erano applicabili al titolare dell'esercizio operante con Stanleybet in quanto contrarie alle norme comunitarie, a maggior ragione non lo sarebbero state al concessionario che' avesse posto le sue slot machine all'interno dello stesso esercizio. La doglianza non deve essere esaminata alla luce dell'accoglimento del primo motivo. 6. Con il sesto motivo la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. perché l'estensore della sentenza appellata aveva copiato il testo di altra sentenza facendo riferimento a fattispecie diversa da quella oggetto del contendere. La doglianza non deve essere esaminata, atteso raccoglimento del primo motivo di ricorso. 7. Il ricorso va accolto quanto al primo motivo, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, diversa sezione, affinché decida la causa nel merito anche in ordine alle spese di lite di legittimità. P.Q.M. La Corte, - accoglie il ricorso in ordine al primo motivo, assorbiti gli altri; - cassa con rinvio alla Corte di appello di Trieste, diversa sezione, la quale deciderà la causa nel merito, anche quanto alle spese di lite di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II Civile della Corte Suprema di Cass