CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 maggio 2025
Cassazione n. 13169/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. AmbrosiR.E. rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pieri;- controricorrente–nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n.2647/2022 della Corte di Appello di Firenzepubblicata in data 25 novembre 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio2025 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. Q.I. e R.E. rispettivamente, moglie efiglia di S.L. citavano in giudizio l’Azienda OspedalieraUniversitaria Pisana, deducendo che il decesso del loro congiunto,avvenuto in data 8/06/2005, era imputabile ai sanitari che avendoloricoverato in data 21/05/2005 per una macroematuria, nonostantedalla scheda anamnestica emergesse che il paziente, tre mesi prima,era stato operato per una disseccazione aortica, con inserimento diprotesi meccanica, avevano omesso di diagnosticaretempestivamente e trattare adeguatamente la dissezione dell’aortatoracica e dell’aorta addominale. L’Azienda costituitasi in giudizio,contestata ogni responsabilità, aveva comunque chiamato in causail proprio assicuratore per la responsabilità civile, CarigeAssicurazioni, che, a sua volta, aveva contestato tanto laresponsabilità dell’assicurato quanto l’operare della polizza,invocando altresì, in subordine, il massimale e la franchigia, e iLloyd’s of London ex art. 1910 c.c. i quali, a loro volta, avevanocontestato la pretesa, sostenendo che la polizza stipulata conOscuramento disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. AmbrosiAzienda fosse già cessata al momento della prima richiesta degliIl Tribunale di Pisa, con sentenza n. 280/2018, ritenevasussistenti sia l’inadempimento dell’Azienda ospedaliera sia il nessocausale tra la malpractice e il decesso di S.L.riconoscendo la fondatezza della domanda di manleva propostadall’Azienda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:PERSONA]),condannando quest’ultima a pagare direttamente alle danneggiate ilcredito risarcitorio ex art. 1917 secondo comma c.c., escludendol’applicabilità al caso in questione dell’art. 1910 c.c. nei confrontidegli Assicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] di Londra e condannato tanto lal’Azienda convenuta quanto Carige, in solido, a risarcire alle attrici ildanno non patrimoniale iure proprio – euro 292.454,00 per la Q.I.ed euro 216.982,00 per la S.L. oltre accessori - (non anche,invece, quello non patrimoniale iure proprio e quello, patrimoniale enon, iure hereditatis), nonché i due terzi delle spese di lite,compensando il residuo terzo; aveva infine condannato Carige apagare le spese di lite dei [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di prime cure, proponevano distinti attidi gravame sia [OSCURATO:PERSONA] (già di [OSCURATO:PERSONA]) sia l’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA] e, a sua volta, appello incidentaleAmissima nel giudizio di gravame instaurato dall’Azienda; costituitesitutte le parti appellate, R.E. anche quale erede dellamadre, Q.I. deceduta nelle more del giudizio e riuniti igiudizi, la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata,ha respinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e quello dell’[OSCURATO:PERSONA] confronti della S.L. quello di [OSCURATO:PERSONA], sia principale cheincidentale, nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA]; nonché l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA]; viceversa, ha accolto l’appellodell’[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannandol’assicuratore a tenere indenne l’assicurato da quanto eventualmentepagato alla S.L. sia a titolo risarcitorio che per spese di lite eOscuramento disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. Ambrosidi CTU, nonché a corrispondere all’Azienda ospedaliera le spesesostenute per la propria difesa in primo grado, così come liquidatein dispositivo; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido tra loro, a corrispondere alla S.L. le spese dell’appello econdannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all’[OSCURATO:PERSONA] lespese dell’appello, nonchè condannato [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere agliAssicuratori dei [OSCURATO:PERSONA] le spese dell’appello, così come liquidate indispositivo.3. Avverso la decisione della Corte d’appello di Firenze, [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA]) ha proposto ricorso per cassazionesorretto da tre motivi. Hanno resistito con distinti atti di controricorsoR.E. [OSCURATO:PERSONA] S.A. e l’AziendaSanitaria [OSCURATO:PERSONA], la quale aderisce a quanto sostenutoda [OSCURATO:SOCIETA]. nel secondo motivo di cassazione.Ai fini della decisione del presente ricorso questa Corte haproceduto in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.Parte ricorrente e ciascuna delle parti controricorrenti [...]R.E. [OSCURATO:PERSONA] e LLOYD’[OSCURATO:PERSONA] S.A. hanno depositato distinte e rispettivememorie.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, l’Assicurazione, odiernaricorrente, denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ. in relazione, all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”; inparticolare, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteescluso la sussistenza di un giudicato esterno tra la Compagnia el’[OSCURATO:PERSONA] rilevante nel presente procedimento in temadi estinzione delle obbligazioni della Compagnia per intervenutoesaurimento del massimale aggregato previsto nel contratto diassicurazione per il periodo nel quale ricade il sinistro oggetto delgiudizio; in particolare, la Corte di appello, respingendo l’eccezionedi esaurimento del massimale sollevata dalla medesima Compagnia,[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. Ambrosinon avrebbe tenuto conto del giudicato esterno formatosi consentenza n.1757/2017 pronunciata da altra sezione della medesimaCorte di appello di Firenze che, viceversa, aveva accolto dettaeccezione in un giudizio tra le stesse parti, in relazione al medesimocontratto, per il medesimo periodo di vigenza della polizza n.1205/2006 (giudizio conclusosi con declaratoria di inammissibilitàdel ricorso incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] della Cortedi cassazione con ordinanza n. 11598/2020); la ricorrente evidenzial’erroneità dell’argomentazione utilizzata dalla Corte di merito inproposito, secondo cui la sentenza passata in giudicato avrebbe «adoggetto le medesime parti e la medesima polizza, ma una diversasituazione giuridica soggettiva, avente diverso petitum e diversacausa petendi in quanto relativa ad altro sinistro», nonchèl’irrilevanza del ragionamento svolto secondo cui «l’accoglimentodell’eccezione di giudicato consentirebbe la surrettizia sanatoria dellepreclusioni istruttorie in cui sarebbe incorsa nel presente giudizio laCompagnia», in quanto, a parere della Assicurazione ricorrente,l’accertamento del giudicato prescinde da ogni valutazione circa laritualità e/o tempestività delle produzioni documentali in giudizio.1.2. Il motivo è infondato.1.2.1. Giova richiamare il principio espresso da questa Cortesecondo cui qualora due giudizi tra le stesse parti abbianoriferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia statodefinito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento cosìcompiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione diquestioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentalecomune ad entrambe la cause, formando la premessa logicaindispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo dellasentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertatoe risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse daquelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass.Sez. U., 16/06/2006 n. 13916).[OSCURATO:PERSONA] dispostoCC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Numero registro generale 3677/2023Ric. n. 3677/2023 Numero sezionale 768/2025Pres. E. VincentiNumero di raccolta generale 13169/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 18/05/2025E’ stato altresì chiarito come il giudicato sostanziale (art. 2909c.c.) che, quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa statoad ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo onegativo del diritto controverso, si forma su tutto ciò che hacostituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fattoche rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico egiuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame dellestesse circostanze in un successivo giudizio, che abbia gli identicielementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causapetendi ed il petitum (Cass. Sez. 2, 21/02/2019, n. 5138).1.2.2. Nella fattispecie in esame, si discute della domanda dimanleva per il pagamento di posta risarcitoria dovuta per un sinistrospecifico che entra nel thema decidendum della manleva e segna lacausa petendi della domanda stessa e quindi non può formarsi ungiudicato esterno rispetto a diverso sinistro che postula un diversopagamento e un diverso accertamento sulla franchigia.Come risulta dalla lettura dalla sentenza impugnata, la Corted’appello ha correttamente escluso la fondatezza dell’eccezione digiudicato esterno sollevata da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la precedentesentenza n. 1575/2017 della Corte di appello di Firenze «avevainfatti ad oggetto le medesime parti e la medesima polizza, ma unadiversa situazione giuridica soggettiva, avente diverso petitum ediversa causa petendi, in quanto relativa ad altro sinistro» (foglio 17della sentenza impugnata), e osservando in ossequio ai principiespressi da questa Corte e sopra richiamati, che «proprio perché ilgiudicato esterno non riguarda i meri fatti storici, opera solo entro irigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone chetra la precedente causa e quella in atto vi sia identità, non solo diparti, ma anche di petitum e di causa petendi (così Cass. 06/07/2021n. 19048), si deve escludere che in questo giudizio possa spiegareeffetti l’accertamento del superamento del massimale» (foglio 19della sentenza impugnata).[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. Ambrosi2. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e2056 cod. civ. in relazione, all’art. 360, I comma, n. 3 c.p.c.”; nellospecifico, lamenta che la Corte d’appello avrebbe erroneamenteimputato il decesso del paziente alla struttura sanitaria convenuta,benché dalla CTU espletata fosse emerso che i sanitari hanno al piùcagionato una diminuzione delle chances di sopravvivenza e benchéla parte attrice non abbia chiesto il ristoro di tale pregiudizio.2.1. Il motivo non è fondato.Contrariamente a quanto sostenuto dalla Compagniaricorrente (e adesivamente dalla Azienda ospedaliera) la Corted’appello ha espressamente escluso sulla base dell’elaborato peritaleche vi sia stata una mera riduzione di chances di sopravvivenza delS.L. per effetto dell’acclarata condotta omissiva del personalesanitario, affermando, viceversa, che «la mala gestio ha causato lamorte del paziente, perché la condotta omessa ne avrebbeverosimilmente consentito la sopravvivenza. Dal punto di vistagiuridico raffrontare matematicamente le chances di sopravvivenzaoriginarie e quelle residue (dopo l’errore medico) - comunquenotevolmente inferiori - non ha alcun senso posto che il nocumentocausato non è da ravvisare nella diminuzione di chances, ma nellamorte: ciò che rileva è che ove la condotta dei sanitari fosse stataconforme alle leges artis con alta probabilità logica il pazientesarebbe sopravvissuto» (foglio 13 della sentenza impugnata).Affermando ciò, la Corte di merito si è posta in linea con quantoritenuto da tempo da qusta Corte e cioè che in tema di lesione deldiritto alla salute da responsabilità sanitaria, la perdita di chance acarattere non patrimoniale consiste nella privazione della possibilitàdi un miglior risultato sperato, incerto ed eventuale (la maggioredurata della vita o la sopportazione di minori sofferenze)conseguente - secondo gli ordinari criteri di derivazione eziologica -alla condotta colposa del sanitario ed integra evento di dannoOscuramento disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. Ambrosirisarcibile (da liquidare in via equitativa) soltanto ove la perdutapossibilità sia apprezzabile, seria e consistente. (Cass. Sez. 3,11/11/2019 n. 28993; nella specie, la S.C. ha confermato lasentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di una perditadi chance rilevando che, anche in caso di corretta esecuzione dellaprestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza della pazienteera talmente labile e teorica da non poter essere determinataneppure in termini probabilistici).Nel caso in esame, difatti, la Corte territoriale non ha ritenutoche potesse trattarsi di evento incerto ed eventuale chance comeesistenza di un’incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilitàdi vivere per un lasso temporale ancora più lungo rispetto ad unapercentuale del 70% di sopravvivenza, in presenzadell’accertamento della condotta colposa eziologicamente “certa”rispetto all’evento. Ha ritenuto, al contrario - in ragione dellecondizioni particolarmente compromesse del paziente, il quale avevaavuto una dissecazione dell’aorta solo tre mesi prima e sulla base diquanto accertato dalla CTU, che pur parlando di “sopravvivenza” haposto in evidenza la probabilità di “perdita anticipata della vita” – eche il paziente si sarebbe potuto «salvare con una probabilità del70%» e che ne sarebbe stata scongiurata la morte «con unaprobabilità del 55%» (foglio 12 della sentenza impugnata).3. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1910 cod.civ. in relazione all’art. 360, I comma I, n. 3 c.p.c.”; la Corted’appello non avrebbe correttamente interpretato e applicato leclausole che regolano l’operatività temporale della garanzia delcontratto di assicurazione stipulato dall’Azienda sanitaria con l’altroassicuratore dei [OSCURATO:PERSONA], escludendo in tal modo l’obbligo dicompartecipazione di tale assicuratore ex art. 1910 c.c.3.1. Il terzo motivo è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 3677/2023CC 24.02.2025 Numero sezionale 768/2025Ric. n. 3677/2023 Numero di raccolta generale 13169/2025Pres. E. VincentiData pubblicazione 18/05/2025Est. I. AmbrosiParte ricorrente pretende, in questa sede, una diversainterpretazione delle clausole di operatività del contratto dei [OSCURATO:PERSONA],nonchè dell’esposto inviato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento infatto compiuto al riguardo, correttamente, dalla Corte di merito.E’ appena il caso di richiamare l’indirizzo consolidato di questaCorte secondo cui l'interpretazione del contratto, traducendosi in unaoperazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve inuna indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile incassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, aisensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi diomesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. Sez. L,04/04/2022 n. 10745).Le deduzioni di parte ricorrente si risolvono, infatti, in unamera critica, inammissibile di per sé, su come la Corte d’appello diparticolare, e per quanto di interesse, in modo difforme dalle sueaspettative e nell’inammissibile pretesa di una lettura del materialeprobatorio diversa da quella operata dal Giudice d’appello.Ebbene, la Corte territoriale, condividendo sul punto ladecisione di primo grado, ha ritenuto il motivo d’appello prospettatodall’allora appellante [OSCURATO:PERSONA], infondato; in particolare,ha affermato che la missiva inviata al [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] e al Tribunale dei Diritti del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da I.V. genero di [...]S.L. costituisse un mero reclamo: con esso, lo scriventeriferiva lo svolgersi dei diversi momenti del ricovero e chiedevachiarimenti e non formulava richieste risarcitorie per contodell’avente diritto.Va infine osservato che, nella specie, l’asserito erroreinterpretativo si innesta necessariamente sull’esame del documentoOscuramento dispostoCC 24.02.2025 Numero registro generale 3677/2023Ric. n. 3677/2023 Numero sezionale 768/2025Pres. E. VincentiNumero di raccolta generale 13169/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 18/05/2025del 13/12/2005, senza che parte ricorrente abbia proposto unacensura di omesso esame dei fatti ivi rappresentati ai sensi del n. 5dell’art. 360 c.p.c.; del resto, anche sotto la prospettiva di unacensura sostanzialmente proposta ai sensi del citato n. 5 conriferimento alla violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., va rilevatoche mancherebbe di decisività poiché quel documento è stato,sebbene in altro contesto contrattuale, considerato dalla Corteappello escludendo che potesse ritenersi richiesta risarcitoria, masolo “reclamo”, sicché non sarebbe neppure evidenziata la suaeffettiva e inequivocabile valenza di atto destinato ad integrare leipotesi di cui alla clausola contrattuale “definizione di polizza n. 10”.4. Il ricorso va rigettato.Le spese del giudizio di legittimità seguono il principio disocombenza tra la parte ricorrente e la controricorrente R.E. esono da liquidarsi a quest’ultima come in dispositivo.Sussistono le ragioni di cui all’art. 92 c.p.c. per disporrel’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra laparte ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA] e Lloyd’sInsurance Company S.A. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali infavore della parte controricorrente R.E. che si liquidanoin complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltrespese forfettarie al 15% ed accessori di legge.Compensa integralmente le spese tra la parte ricorrente e leparti controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] eLloyd’s [OSCURATO:PERSONA] S.A..Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributoOscuramento dispostoCC 24.02.2025 Numero registro generale 3677/2023Ric. n. 3677/2023 Numero sezionale 768/2025Pres. E. VincentiNumero di raccolta generale 13169/2025Est. I. AmbrosiData pubblicazione 18/05/2025unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.Ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, si dispone che,in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi di R.E. [...Q.I. e S.L.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 24 febbraio 2025.Il PresidenteEnzo Vincenti