CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 19286/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso con ogni conseguente statuizione; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per CAPUTO Libero, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale CAPUTO Libello era stato condannato per detenzione illecita, in concorso con PACILLI [OSCURATO:PERSONA] e PALENA Michele, di dieci panetti di hashish per gr. 987,6, con principio attivo dal quale potevano trarsi 5230 d.m.g. (in Manfredonia il 10/11/2017), ritenuta la continuazione tra il fatto oggetto del presente processo (un'ipotesi di) e quelli giudicati con la sentenza di applicazione pena n. 984/2020 del Tribunale di Foggia, irrevocabile il 8/7/2020 (avente a oggetto associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, con sede in Manfredonia, oltre a numerosi reati fine), ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione, con condanna a quella finale di anni cinque di reclusione, ritenuto più grave il reato di cui alla sentenza definitiva. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto non violato il divieto di bis in idem in relazione al reato per il quale è intervenuta condanna, per essere stato lo stesso rubricato al capo 66) dell'imputazione del diverso procedimento e valutato in termini di aumento per la continuazione nella sentenza che lo ha definito. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Valentina [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile con ogni conseguente statuizione. 4. Anche la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha insistito per l'annullamento della sentenza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte d'appello ha dato atto del fatto che CAPUTO Libero era stato tratto in arresto in flagranza del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nell'ambito del presente procedimento, in concorso con PACILLI [OSCURATO:PERSONA] e PALENA Michele, per fatti aventi a oggetto un quantitativo di gr. 967 circa di hashish, in essere in Cerignola e Manfredonia il 10/11/2017 e che, per tali fatti, egli era stato condannato dal Tribunale di Foggia con sentenza del 13/3/2018, resa due anni prima della sentenza con la quale era stato definito il diverso procedimento n. 710/2020, nel quale gli era stato contestato il reato di cui all'art. 74 stesso d.P.R. n. 309/1990, oltre a più reati fine, tra i quali in imputazione era riportato anche il capo 66). Nella stessa imputazione, tuttavia, era contenuta l'espressa precisazione che, per il capo 66), il CAPUTO e i coimputati erano già stati giudicati nel separato giudizio.3. Il motivo è manifestamente infondato. La difesa, nel rappresentare che l'istanza di patteggiamento accolta nel separato giudizio era stata formulata tenendo conto degli aumenti per la continuazione per i residui capi d'imputazione, assume ipso facto che tra quelli per i quali è stata applicata la pena fosse ricompreso anche il capo d'imputazione indicato, per il quale, già in base al tenore dell'imputazione, al contrario, era stato specificato che il reato era stato giudicato in separata sede. La Corte d'appello ha fornito una spiegazione del tutto logica della circostanza, corroborata dalla trascrizione di quel capo d'imputazione, secondo cui quel reato fine era stato richiamato anche nel diverso procedimento a titolo di riferimento fattuale atto a corroborare l'ipotesi associativa e la stabilità del vincolo. Con tale spiegazione il ricorrente non ha operato un effettivo confronto, limitandosi a sostenere ancora una volta che, per il solo fatto che nella istanza di patteggiamento fosse richiamato anche un reato già giudicato (indicato espressamente come tale nella stessa imputazione), lo stesso sia stato poi effettivamente computato in termini di aumento per la continuazione in sede di patteggiannento allargato recepito nella sentenza intervenuta due anni dopo quella appellata. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 6 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]