Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04894/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 16889-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amminigtra7innp P lPgRIP rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de' Calboli 1, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GROSSI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CASAMENTO; - ricorrente - I .i(cS03 contro [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MANGINO;- con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & C; - inti.mata - Avverso la sentenza n. 479/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "Euroconsult RD") ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 479/19, del 15 marzo 2019, della Corte di Appello di Torino, che - accogliendone parzialmente il gravame, dalla stessa esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 950/17, del 16 ottobre 2017, resa dal Tribunale di Cuneo - ha confermato, sebbene solo nei limiti del 50%, il suo obbligo di tenere indenne e manlevare la società R.C.M.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (d'ora in poi, "RCM") da quanto la stessa era stata riconosciuta tenuta a esr.r. ri ne e-A -2111-3 t".ese.ini- Cr" Deun4- C r- i [OSCURATO:PERSONA] 1 \[OSCURATO:PERSONA] .1.

2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a convenire in giudizio la società RCM, affinché questa fosse condannata sia alla restituzione di alcune fotocopiatrici e relativi accessori, oggetto di due contratti di noleggio stipulati - il 30 marzo 2006 e il 28 aprile 2006 - con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata dall'attrice come propria dante causa, dato che [OSCURATO:SOCIETA] si è resa cessionaria dei crediti ad essa spettante), sia al pagamento della somma di C 6.313,02, pretesa r-ro‘r- 1--rírarrn rii Fic -r-tr-r-r-r-rnr.r-.1-ri-2.1-a re -A IU 11141 &LULU 1 GJI-ILUILIM1 phrt.i I GGGIIIC-11.1.41 .Costituitasi in giudizio, RCM resisteva alla domanda, assumendo - tra l'altro - di aver acquistato tali beni dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale, a propria volta, ne aveva fatto Li cquisto da [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire, la dante causa dell'attrice [OSCURATO:PERSONA]).

La convenuta, pertanto, chiedeva - e otteneva - di essere autorizzata a chiamare in causa Euroconsult RD, per essere dalla stessa manlevata e garantita.

La terza chiamata si costituiva in giudizio, riferendo l'esistenza di un complesso rapporto di collaborazione commerciale tra essa (r. rrtetrtlir. 1-rm 1m rrrrri drfì rmt tem rInnrsminmi-m Pt trne-rtnet eli- %.0, LI Li I 41 Ma S.11.1 a a Li \[OSCURATO:PERSONA].

L.[OSCURATO:PERSONA] ....li Li L. I I S.J I I III ali t-Li L..

Li a VS—A.1a h—) %[OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA] e - per quanto qui ancora di interesse - la società Santander C.B., in virtù di accordo dell'Il gennaio 2007, in forza del quale Euroconsult si impegnava a svolgere attività definita di "remarketing", così meglio descritta.

Tale attività, in particolare, sarebbe consistita nell'acquisto delle fotocopiatrici (e relativi accessori) e nella loro rivendita ad [OSCURATO:SOCIETA], con la trkirenAticirnr‘c, ri-teN 4-ndi fa arn 4-nerv-iir‘n #J1 C., V 1.31U1 1C.... l-[OSCURATO:SOCIETA]. t.‘111 LI1J1JLII C.A.A...111W-1A I (.11 L.C.1 I I [OSCURATO:PERSONA].

UG1 1...V111.1411..t.1 1,-11 noleggio conclusi da [OSCURATO:SOCIETA] con terzi - fossero rivendute ad essa Euroconsult, sebbene al prezzo simbolico di un solo euro, giacché la stessa si era, a propria volta, impegnata a rivenderli alle proprie fornitrici iniziali, tra le quali figurava - nel caso dei due contratti di noleggio oggetto di giudizio - proprio RCM.

La convenuta in giudizio, pertanto, avrebbe assommato in sé le qualità di iniziale fornitrice dei beni a Euroconsult (che aveva poi provveduto a rivenderli a [OSCURATO:SOCIETA], dante causa, come detto, dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]), di noleggiatrice degli stessi nei riguardi della r-sr.1"nr, i -n ra4-, Iu ae" revé-i ;r-Ifinen, r4; si reurvi-es a 1‘./1991‘.1111.i... 1—U1 1J1 ey, , ..-9-..^nr+t-a .14- 1111111C., U1 CALA.#411 GI1LG ULI 1-411 LiL.LiI 1.3Lett., essendosi questa impegnata - una volta riacquistati gli stessi "nummo uno" da [OSCURATO:SOCIETA], non appena fosse terminato il noleggio - a rivenderli a RCM.

Avendo, tuttavia, [OSCURATO:SOCIETA] manifestato la volontà di recedere dall'accordo, in particolare rifiutandosi di provvedere alla rivendita delle apparecchiature a Eurocunsult (al termine dei noleggi), così esponendola a difficoltà nei confronti dei propri fornitori iniziali, verso i quali essa si era impegnata, a propria volta, alla rivendita, tra le due società interveniva, in data 6 agosto 2009, una transazione - riguardante anche le operazioni negoziali oggetto del presente giudizio - avente come scopo di superare tale "empasse".

In merito, tuttavia, al contenuto - anzi, ancor prima, alla validità - di tale transazione, l'attrice [OSCURATO:SOCIETA] e la terza chiamata Euroconsult RD (ovvero, rispettivamente, le aventi causa da [OSCURATO:SOCIETA].) hanno offerto, in giudizio, Interpretazioni del tutto differenti.

Se, infatti, per Euroconsult RD esso - pienamente valido ed efficace - prevedeva un meccanismo in forza del quale, alla scadenza dei contratti di noleggio, la proprietà dei beni le si sarebbe traferita in virtù del solo pagamento del prezzo, predeterminato dalla stessa transazione, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà (sicché essa acquirente sarebbe stata, per ciò solo, legittimata a rivenderli agli originari fornitori, tra i quali pure RCM), secondo [OSCURATO:SOCIETA] tale accordo sarebbe stato non solo nullo e inefficace, ma soprattutto non idoneo a determinare il trasferimento automatico della proprietà delle apparecchiature noleggiate in capo a Euroconsult RD.

Tali essendo le tesi prospettate dalle parti, il giudice di prime cure decideva la causa condannando la convenuta RCM a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] le fotocopiatrici e i relativi accessori, nonché al pagamento della somma di € 6.313,02, riconoscendo, nel contempo, il diritto della convenuta ad essere interamente Iene-ne-te. 114- D n i I ILI I il V.n V [OSCURATO:PERSONA] Li LA L.. l..11 I .J...'.J I [OSCURATO:PERSONA] I \ LI.

Esperito gravame da quest'ultima (e, per quanto qui ancora di interesse, impugnata in via incidentale la sentenza anche da RCM), il secondo giudice accoglieva, parzialmente, il solo appello ririncir-tmln ritnnennein 11.VI di Arminr t^ri% cirn VIIVVV S...

I I V

V. I 5... !a "rnenntne V V I I V %À V I manlevatoria" di Euroconsult RD nei limiti del 50%, ravvisando nel contegno di RCM l'ipotesi del concorso - ex art. 1227, comma 1, cod. civ. - nella causazione del danno patito.

In particolare, la Corte territoriale ha dato rilievo al fatto che RCM avesse concluso - con Euroconsult - l'operazione di riacquisto dei beni, quantunque avesse ricevuto, da [OSCURATO:SOCIETA], la notifica dell'atto di t-nccintnn Ani e-rnriii-i nni ci Ani ennfrnni-i dn Pt irrIrntint, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] V.../ LI I

IV. •-) M V I VV• 5.4111 %A V.V1 I ViVVI I9, nonché l'espresso avviso che terzi, "millantando la proprietà dei beni" oggetto del noleggio, avrebbero potuto "proporre la vendita" degli stessi, sebbene non fossero "legittimati a farlo".

3. Avverso la sentenza della Corte torinese ha proposto ricorso per cassazione Euroconsult RD, sulla base - come detto - di tre motivi.

3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.,1351, 1472, 1183 e ss., 1465 e 1376 cod. civ., oltre che degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115, comma 1, r-nri ~ne^ r•i%; • h/ IVV• VIV• Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo come valido e vincolante tra le parti l'accordo transattivo del 6 agosto 2009, esclude che l'impegno a vendere, assunto da [OSCURATO:SOCIETA] con tale accordo, potesse integrare una vendita di cosa futura, con conseguente automatismo dell'effetto reale.

Nel caso di specie, per contro, l'impegno in questione - ad 5.1 v v e..2%., n tic n tini In rnr-l-cs 4- nerif nri n'e:3 _ r rt4-4- ^ne-sete-v mI Il i-eterni ren Li V•V I L.V. 5.5_I I I LV I I Vi 15..

VI V LAAJ 1.0 -.I [OSCURATO:PERSONA] Il III sospensivo, corrispondente alla scadenza dei singoli contratti di noleggio, con esclusione di ogni automatismo traslativo, se è vero che la clausola n. 4) della transazìone autorizzava [OSCURATO:SOCIETA], a sua insindacabile scelta, a perfezionare, o meno, la vendita dei beni oggetto dell'accordo.

OI ilciktm rirst amrrin rit-rirrnni-c, di mweir celln rumr \Ie.. 4.4, 4.41 1 9 1.44.41 14.4 I 14..4.41 1 4..1 14.4... 4.41 4.4 V 4..1 14...1114.41114.44.4.0 .24.114.4 analogia la disposizione sulla vendita di cosa futura, al fine di sostenere che quelle disciplinate nell'accordo transattivo dell'agosto 2009 avessero il carattere proprio delle vendite obbligatorie.

Avendo, infatti, ad oggetto beni in quel momento legittimamente utilizzati dai vari noleggiatori, l'accordo concluso non poteva determinare il passaggio di proprietà dal venditore all'acquirente con effetto immediato.

"Futuri", dunque, non erano certamente i beni oggetto di transazione, come erroneamente ha ritenuto la Corte piemontese, bensì i termini di scadenza dei vari contratti di noleggio.

Orbene, se il giudice di appello avesse fatto corretta applicazione delle note disposizioni che disciplinano l'interpretazione del contratto, al fine di individuare la volontà rLLle delle parti, avrebbe. dovuto concludere e-ha line-r-e-trrirt ...II.- è transattivo sanciva, una volta per tutte, la definitiva volontà di una parte di vendere e dell'altra di acquistare i beni, definendo, nel contempo, le mere modalità con cui perfezionare (ovvero, formalizzare anche dal punto di vista fiscale e contabile) i trasferimenti di proprietà, destinati, però, a compiersi non appena fossero venuti a scadenza i vari contratti di noleggio.

TI rnenrincirrin t-cienet arn r‘ni la c.n.h.nza impugnata, per LI 1111/4.4.14....211114.4 Il 14./1.

V M )./4.J1, 1 .24...114.A-A vizio di motivazione apparente, nella parte in cui reputa "non minimamente condivisibili" le osservazioni critiche dell'allora appellante riguardo alla regolarità della cessione dei contratti di noleggio da Eurorent a [OSCURATO:SOCIETA], esito al quale la Corte territoriale è pervenuta "in ragione della reciproca autonomia formale e giuridica della società cedente di quella cessionaria".

Sostiene la ricorrente che il motivo di appello, con cui essa aveva contestato la regolarità della cessione, sarebbe stato "liquidato in poche righe", ignorando il fatto che esso avesse coni-m=1=1-n rrrri r Deint ntzl n1 A felecch /A I i I Il.. ...il, I I J. , I divenuta socia unica di Eurorating e come dalle visure camerali prodotte in giudizio risultasse confermato che, all'epoca della cessione, il "dominus" di entrambe fosse la stessa persona fisica.

3.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e-richt— I i i 1-2 reler-14-e-tri—/.2 imni in ri.2.1-• r. li r-tr-l-en. i en, r• i Ci è [OSCURATO:PERSONA].. li CI I i I q-1U Il [OSCURATO:PERSONA] I I I I Li pue Lc..

I è ti k /- I I MI ritenuto inammissibile il motivo di gravame proposto con riferimento alla quantificazione del credito pecuniario spettante all'attrice.

La sentenza impugnata, infatti, perveniva a tale conclusione sul rilievo che la questione relativa al "quantum" sarebbe stata formulata, per la prima volta, nelle scritture conclusionali di primo y rtrnrin n filen rt i n tarrihinmcani-c, I , Li I I %.1 Ul [OSCURATO:PERSONA] I I I l...

I I • Sottolinea, per contro, l'odierna ricorrente come nel proprio atto conclusivo del procedimento di primo grado essa avesse eccepito che [OSCURATO:SOCIETA], per quantificare le somme asseritamente dovutele da RCM, aveva fatto riferimento ad un ipotetico "listino servizi", tuttavia non presente agli atti del giudizio.

Non sarebbe dato comprendere, dunque, in che cosa sarebbe !a n C C Ft tr-r-w-nrict eli- fini l.L.1 LILILI LiLiIt.[OSCURATO:PERSONA] 1-1 momento che, nella propria comparsa conclusionale d'appello, essa non ha sollevato eccezioni processuali o di merito, non rilevabili d'ufficio, le quali debbono essere proposte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Per contro, l'allora appellante si sarebbe limitata a rilevare - ciò che non poteva ritenersi ad essa precluso - come l'attrice [OSCURATO:SOCIETA] non avesse adempiuto l'onere di provare, documentalmente, la fondatezza delle proprie pretese economiche.

3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1153, 1147, comma 1, e 1227 cod. civ., nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115, comma 1, cod. proc. civ.

Sì assume che neppure il giudice di appello, come già quello di primo cure, abbia dato chiaramente atto di quale specifica condotta, colposamente illegittima, Euroconsult si sarebbe resa responsabile per meritare la condanna in manleva, sia pure in miei irm i , ricnni-i-n n rii inFr in nrimn grmrin ~&I Li I IMS.ALL4,1 I1....)1./ ...\-LAJI..1 .jLl4I1LAJ 1W Il è I.111 II I IS.1 I {..11%.4 \J• Inoltre, la Corte territoriale - avendo ritenuto infondata la tesi di RCM, circa l'avvenuto acquisto delle fotocopiatrici in "buona fede" (vale a dire, nell'ignoranza di ledere il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]), giacché avvisata della possibilità che terzi, millantando diritti sui beni in questione, potessero offrirne l'acquisto senza essere legittimati a farlo - avrebbe dovuto trarre da ciò, quale dovuta conseguenza, l'esclusiva responsabilità di RCM in merito all'accaduto, anche perché di tale avviso Euroconsult era stata del tutto ignara.

4. Ha resistito all'avversaria ìmpugnazìone, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.

5. È rimasta solo intimata RCM.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

7. È stata depositata memoria da soggetto che assume essere la società in cui si è trasformata, quanto alla propria denominazione, la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

8. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei suoi tre motivi.

8.1. Il primo motivo - che si articola in due diverse censure - è, appunto, inammissibile.

8.1.1. In particolare, l'inammissibilità della prima di tal; censure - che contesta la mancata interpretazione, dell'accordo intercorso tra Euroconsult ed [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua di una "vendita obbligatoria" - va affermata alla luce delle seguenti considerazioni.

Per un verso, in difetto di una migliore specificazione delle ragioni per cui la sentenza impugnata avrebbe violato i criteri di nrrrInnni atir-m r.nnt-rn1-1-e tmin nrnwicti rimrdi 1 2P,'") n cc r-nri V...I I I I •...1 I li ti n-.1../ %.•••./ I I...I [OSCURATO:PERSONA] la 11... 1.1 I •-• V I J LI n./ %.../9I I LII %A.. • %..1 • \A V • , deve darsi seguito al principio secondo cui "la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il niodo in cui giudice del merito si sia dagli s4x5Si discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata rar-i•sileNni.4-.

I '.."2 14-r-2" (i ,'r4 /-1- a I r-ar•r• 1 nr-r4 pI V Illt-.9111ALIA I G111.1 (.1 1 - kk.A./.31 f LICA U11.1111 1 ni a arline‘ A., U. I 91U911%.! 2018, n. 16987, Rv. 649677-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01).

Più in generale, e dunque con riferimento anche alle altre norme richiamate dalla ricorrente (artt. 1351, 1472, 1183 e ss., 1465 e 1376 cod. civ.), deve, poi, osservarsi come la lunga illustrazione del motivo non contenga alcuna attività dimostrativa né della violazione, né della falsa applicazione, delle norme "de quibus", essendo le stesse solo genericamente ed assertivamente evocate, donde il difetto di specificità del motivo.

Trova, infatti, appíicazione principio affermato da questa Corte e secondo Clii "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio dì cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez.

I Ii- rrf 152 ii7AIZ Dts C i A A VLAAJLJI i o_ni • ira r• rAr-te- I

11. L. .Jl T .l, l V • -L II I 1/41 conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805- 01).

8.1.2. In relazione, invece, al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, quanto alla censura con cui l'allora appellante contestava la regolarità della cessione, deve rilevarsi, per un verso, che quella compiuta dalla Corte torinese risulta essere una motivazione più che adeguata, essendo incentrata sul rilievo dell'alterità soggettiva di cedente e cessionario, nonché, per altro verso, che la censura proposta dall'odierna ricorrente fuoriesce dal paradigma del vizio motivazionale, come I mrur-ti-n "nr-Ifirts ri n I t•ne-lit-.," rifn. /del 411.1.4‘11111C.11111.I...

V..M111119411(.31.AJ 41.41 V...V./4111‘...t.. '.AI t [OSCURATO:PERSONA] V IR...

Invero, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord.20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2_017, • 16502, P.v. 6,37781-01; ('as,s.

Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione., enclre-hei rent-mri-p. r pnt-pn7!".-1n! I è k.1 I g I I IS... i g... obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez.

Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 1-2c3An D., a A zs)--)o_n, • C LI a_-2 z ev1-1-€-% ~t kr" -mi Q 1./ .J‘..) 5../ -L • 1 %A • I LI I 5.. .L V _L n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez.

Un., sent. 8053 del )014, cit.), ,viale a dire "prescindendo da! confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01), sulla base delle quali, invece, l'odierna ricorrente - donde l'inammissibilità pure di tale censura - pretenderebbe di evidenziare il denunciato difetto motivazionale.

8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

8.2.1. Il ricorrente, per vero, neppure individua - né tantomeno riproduce - il motinv'o di appello ritenuto inammissibile dalla Corte torinese, donde l'applicazione del principio secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di effir-in r, in n% i Il r rli n=r+c, n Im lorn ur.nt ticiininn n n re-Irte 1-ztínrict in I l II %.1 li %A i 1.11.41 I LA-.

I I I n.1 i I /— I I i n.1 La LI L. /Vi I i l I sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez.

Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01).

In ogni caso il presente motivo si palesa pure infondato, visto che costituisce "eccezione nuova" quella "con cui la parte contesti la quantificazione del credito vantato dalla controparte", allorché essa, "convenuta per il suo pagamento", si sia, in precedenza, "limitata a dedurre dì non esservi obbligata" (Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2005, n. 17563, Rv. 583351-01).

8.3. Infine, l'esito della 11 411-MI 1‘.1 di issibilità s'impone pure per il terzo motivo.

8.3.1. Esso, infatti, non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità; cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv.

CQ A 1 1 _n i n n i 11....-14-^ II '2 o"' fl f t' rIn dìII ' rrrs r,Ii ry,ri4-rs Lì .J 4../ -1-11- V -L ), \il-1411W 4111(.1 [OSCURATO:PERSONA] I I 11.4 [OSCURATO:PERSONA]....V9111111G1 Llt..11‘11 domanda di manleva.

A tale esito la Corte torinese è pervenuta sul rilievo - che colloca la motivazione della sentenza, al riguardo, ben al di sopra del "minimo costituzionale" - che "se le fotocopiatrici non fossero state vendute" a RCM (e ciò in ragione, va aggiunto, di una non corretta interpretazione, da parte di Euroconsult, del contenuto dell'accordo transattivo, pretendendo essa di attribuirvi un automatismo traslativo che detta transazione non contemplava), "questa le avrebbe restituite alla scadenza dei contratti e non MNrreLhhci mffrnni-ni-^ 1-1 sti-n I i elf-nrinri c rifacci" inlinrn cnci-nna len [OSCURATO:PERSONA] Li i I I LII I..1L.JLA.1%.,1,.%., I I SA...1 ILII I ...g.

Fr il I l Con tale "ratio" non si confronta il presente motivo di ricorso (che, oltretutto, insiste nel prospettare - non in conformità, come si è detto, con gli indirizzi di questa Corte - un vizio motivaziongér basato sul confronto con risultanze istruttorie), donde la sua inammissibilità.

9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo.

10. In ragione della declaratoria dì inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unìficato, ai c=nci rinll'mr-1- 1 '2 t-^ rrt 1 - rtilmtchr ti D D -2n mnrtrtin LÀ I I 1.../ I L • J- -L 1.. 1.41.4 LA...I i n...1 • • I ••• II 94.1991 'N.• 2002, n. 115.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, itett-d-i-lei •nn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 16889-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio di Amminigtra7innp P lPgRIP rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de' Calboli 1, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] GROSSI, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] CASAMENTO; - ricorrente - I .i(cS03 contro [OSCURATO:PERSONA] a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MANGINO;- con troricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] & C; - inti.mata - Avverso la sentenza n. 479/2019 della CORTE di APPELLO di TORINO, depositata il 15/03/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d'ora in poi, "Euroconsult RD") ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 479/19, del 15 marzo 2019, della Corte di Appello di Torino, che - accogliendone parzialmente il gravame, dalla stessa esperito, in via di principalità, avverso la sentenza n. 950/17, del 16 ottobre 2017, resa dal Tribunale di Cuneo - ha confermato, sebbene solo nei limiti del 50%, il suo obbligo di tenere indenne e manlevare la società R.C.M.- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. (d'ora in poi, "RCM") da quanto la stessa era stata riconosciuta tenuta a esr.r. ri ne e-A -2111-3 t".ese.ini- Cr" Deun4- C r- i [OSCURATO:PERSONA] 1 \[OSCURATO:PERSONA] .1. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente che la società [OSCURATO:SOCIETA] ebbe a convenire in giudizio la società RCM, affinché questa fosse condannata sia alla restituzione di alcune fotocopiatrici e relativi accessori, oggetto di due contratti di noleggio stipulati - il 30 marzo 2006 e il 28 aprile 2006 - con la società [OSCURATO:SOCIETA]. (indicata dall'attrice come propria dante causa, dato che [OSCURATO:SOCIETA] si è resa cessionaria dei crediti ad essa spettante), sia al pagamento della somma di C 6.313,02, pretesa r-ro‘r- 1--rírarrn rii Fic -r-tr-r-r-r-rnr.r-.1-ri-2.1-a re -A IU 11141 &LULU 1 GJI-ILUILIM1 phrt.i I GGGIIIC-11.1.41 .Costituitasi in giudizio, RCM resisteva alla domanda, assumendo - tra l'altro - di aver acquistato tali beni dall'odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA], la quale, a propria volta, ne aveva fatto Li cquisto da [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire, la dante causa dell'attrice [OSCURATO:PERSONA]). La convenuta, pertanto, chiedeva - e otteneva - di essere autorizzata a chiamare in causa Euroconsult RD, per essere dalla stessa manlevata e garantita. La terza chiamata si costituiva in giudizio, riferendo l'esistenza di un complesso rapporto di collaborazione commerciale tra essa (r. rrtetrtlir. 1-rm 1m rrrrri drfì rmt tem rInnrsminmi-m Pt trne-rtnet eli- %.0, LI Li I 41 Ma S.11.1 a a Li \[OSCURATO:PERSONA]. L.[OSCURATO:PERSONA] ....li Li L. I I S.J I I III ali t-Li L.. Li a VS—A.1a h—) %[OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA] e - per quanto qui ancora di interesse - la società Santander C.B., in virtù di accordo dell'Il gennaio 2007, in forza del quale Euroconsult si impegnava a svolgere attività definita di "remarketing", così meglio descritta. Tale attività, in particolare, sarebbe consistita nell'acquisto delle fotocopiatrici (e relativi accessori) e nella loro rivendita ad [OSCURATO:SOCIETA], con la trkirenAticirnr‘c, ri-teN 4-ndi fa arn 4-nerv-iir‘n #J1 C., V 1.31U1 1C.... l-[OSCURATO:SOCIETA]. t.‘111 LI1J1JLII C.A.A...111W-1A I (.11 L.C.1 I I [OSCURATO:PERSONA]. UG1 1...V111.1411..t.1 1,-11 noleggio conclusi da [OSCURATO:SOCIETA] con terzi - fossero rivendute ad essa Euroconsult, sebbene al prezzo simbolico di un solo euro, giacché la stessa si era, a propria volta, impegnata a rivenderli alle proprie fornitrici iniziali, tra le quali figurava - nel caso dei due contratti di noleggio oggetto di giudizio - proprio RCM. La convenuta in giudizio, pertanto, avrebbe assommato in sé le qualità di iniziale fornitrice dei beni a Euroconsult (che aveva poi provveduto a rivenderli a [OSCURATO:SOCIETA], dante causa, come detto, dell'attrice [OSCURATO:SOCIETA]), di noleggiatrice degli stessi nei riguardi della r-sr.1"nr, i -n ra4-, Iu ae" revé-i ;r-Ifinen, r4; si reurvi-es a 1‘./1991‘.1111.i... 1—U1 1J1 ey, , ..-9-..^nr+t-a .14- 1111111C., U1 CALA.#411 GI1LG ULI 1-411 LiL.LiI 1.3Lett., essendosi questa impegnata - una volta riacquistati gli stessi "nummo uno" da [OSCURATO:SOCIETA], non appena fosse terminato il noleggio - a rivenderli a RCM. Avendo, tuttavia, [OSCURATO:SOCIETA] manifestato la volontà di recedere dall'accordo, in particolare rifiutandosi di provvedere alla rivendita delle apparecchiature a Eurocunsult (al termine dei noleggi), così esponendola a difficoltà nei confronti dei propri fornitori iniziali, verso i quali essa si era impegnata, a propria volta, alla rivendita, tra le due società interveniva, in data 6 agosto 2009, una transazione - riguardante anche le operazioni negoziali oggetto del presente giudizio - avente come scopo di superare tale "empasse". In merito, tuttavia, al contenuto - anzi, ancor prima, alla validità - di tale transazione, l'attrice [OSCURATO:SOCIETA] e la terza chiamata Euroconsult RD (ovvero, rispettivamente, le aventi causa da [OSCURATO:SOCIETA].) hanno offerto, in giudizio, Interpretazioni del tutto differenti. Se, infatti, per Euroconsult RD esso - pienamente valido ed efficace - prevedeva un meccanismo in forza del quale, alla scadenza dei contratti di noleggio, la proprietà dei beni le si sarebbe traferita in virtù del solo pagamento del prezzo, predeterminato dalla stessa transazione, senza necessità di una nuova manifestazione di volontà (sicché essa acquirente sarebbe stata, per ciò solo, legittimata a rivenderli agli originari fornitori, tra i quali pure RCM), secondo [OSCURATO:SOCIETA] tale accordo sarebbe stato non solo nullo e inefficace, ma soprattutto non idoneo a determinare il trasferimento automatico della proprietà delle apparecchiature noleggiate in capo a Euroconsult RD. Tali essendo le tesi prospettate dalle parti, il giudice di prime cure decideva la causa condannando la convenuta RCM a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] le fotocopiatrici e i relativi accessori, nonché al pagamento della somma di € 6.313,02, riconoscendo, nel contempo, il diritto della convenuta ad essere interamente Iene-ne-te. 114- D n i I ILI I il V.n V [OSCURATO:PERSONA] Li LA L.. l..11 I .J...'.J I [OSCURATO:PERSONA] I \ LI. Esperito gravame da quest'ultima (e, per quanto qui ancora di interesse, impugnata in via incidentale la sentenza anche da RCM), il secondo giudice accoglieva, parzialmente, il solo appello ririncir-tmln ritnnennein 11.VI di Arminr t^ri% cirn VIIVVV S... I I V V. I 5... !a "rnenntne V V I I V %À V I manlevatoria" di Euroconsult RD nei limiti del 50%, ravvisando nel contegno di RCM l'ipotesi del concorso - ex art. 1227, comma 1, cod. civ. - nella causazione del danno patito. In particolare, la Corte territoriale ha dato rilievo al fatto che RCM avesse concluso - con Euroconsult - l'operazione di riacquisto dei beni, quantunque avesse ricevuto, da [OSCURATO:SOCIETA], la notifica dell'atto di t-nccintnn Ani e-rnriii-i nni ci Ani ennfrnni-i dn Pt irrIrntint, [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA] V.../ LI I IV. •-) M V I VV• 5.4111 %A V.V1 I ViVVI I9, nonché l'espresso avviso che terzi, "millantando la proprietà dei beni" oggetto del noleggio, avrebbero potuto "proporre la vendita" degli stessi, sebbene non fossero "legittimati a farlo". 3. Avverso la sentenza della Corte torinese ha proposto ricorso per cassazione Euroconsult RD, sulla base - come detto - di tre motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss.,1351, 1472, 1183 e ss., 1465 e 1376 cod. civ., oltre che degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115, comma 1, r-nri ~ne^ r•i%; • h/ IVV• VIV• Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pur riconoscendo come valido e vincolante tra le parti l'accordo transattivo del 6 agosto 2009, esclude che l'impegno a vendere, assunto da [OSCURATO:SOCIETA] con tale accordo, potesse integrare una vendita di cosa futura, con conseguente automatismo dell'effetto reale. Nel caso di specie, per contro, l'impegno in questione - ad 5.1 v v e..2%., n tic n tini In rnr-l-cs 4- nerif nri n'e:3 _ r rt4-4- ^ne-sete-v mI Il i-eterni ren Li V•V I L.V. 5.5_I I I LV I I Vi 15.. VI V LAAJ 1.0 -.I [OSCURATO:PERSONA] Il III sospensivo, corrispondente alla scadenza dei singoli contratti di noleggio, con esclusione di ogni automatismo traslativo, se è vero che la clausola n. 4) della transazìone autorizzava [OSCURATO:SOCIETA], a sua insindacabile scelta, a perfezionare, o meno, la vendita dei beni oggetto dell'accordo. OI ilciktm rirst amrrin rit-rirrnni-c, di mweir celln rumr \Ie.. 4.4, 4.41 1 9 1.44.41 14.4 I 14..4.41 1 4..1 14.4... 4.41 4.4 V 4..1 14...1114.41114.44.4.0 .24.114.4 analogia la disposizione sulla vendita di cosa futura, al fine di sostenere che quelle disciplinate nell'accordo transattivo dell'agosto 2009 avessero il carattere proprio delle vendite obbligatorie. Avendo, infatti, ad oggetto beni in quel momento legittimamente utilizzati dai vari noleggiatori, l'accordo concluso non poteva determinare il passaggio di proprietà dal venditore all'acquirente con effetto immediato. "Futuri", dunque, non erano certamente i beni oggetto di transazione, come erroneamente ha ritenuto la Corte piemontese, bensì i termini di scadenza dei vari contratti di noleggio. Orbene, se il giudice di appello avesse fatto corretta applicazione delle note disposizioni che disciplinano l'interpretazione del contratto, al fine di individuare la volontà rLLle delle parti, avrebbe. dovuto concludere e-ha line-r-e-trrirt ...II.- è transattivo sanciva, una volta per tutte, la definitiva volontà di una parte di vendere e dell'altra di acquistare i beni, definendo, nel contempo, le mere modalità con cui perfezionare (ovvero, formalizzare anche dal punto di vista fiscale e contabile) i trasferimenti di proprietà, destinati, però, a compiersi non appena fossero venuti a scadenza i vari contratti di noleggio. TI rnenrincirrin t-cienet arn r‘ni la c.n.h.nza impugnata, per LI 1111/4.4.14....211114.4 Il 14./1. V M )./4.J1, 1 .24...114.A-A vizio di motivazione apparente, nella parte in cui reputa "non minimamente condivisibili" le osservazioni critiche dell'allora appellante riguardo alla regolarità della cessione dei contratti di noleggio da Eurorent a [OSCURATO:SOCIETA], esito al quale la Corte territoriale è pervenuta "in ragione della reciproca autonomia formale e giuridica della società cedente di quella cessionaria". Sostiene la ricorrente che il motivo di appello, con cui essa aveva contestato la regolarità della cessione, sarebbe stato "liquidato in poche righe", ignorando il fatto che esso avesse coni-m=1=1-n rrrri r Deint ntzl n1 A felecch /A I i I Il.. ...il, I I J. , I divenuta socia unica di Eurorating e come dalle visure camerali prodotte in giudizio risultasse confermato che, all'epoca della cessione, il "dominus" di entrambe fosse la stessa persona fisica. 3.2. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 167, comma 2, e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ., nonché dell'art. 115, comma 1, cod. proc. civ. e-richt— I i i 1-2 reler-14-e-tri—/.2 imni in ri.2.1-• r. li r-tr-l-en. i en, r• i Ci è [OSCURATO:PERSONA].. li CI I i I q-1U Il [OSCURATO:PERSONA] I I I I Li pue Lc.. I è ti k /- I I MI ritenuto inammissibile il motivo di gravame proposto con riferimento alla quantificazione del credito pecuniario spettante all'attrice. La sentenza impugnata, infatti, perveniva a tale conclusione sul rilievo che la questione relativa al "quantum" sarebbe stata formulata, per la prima volta, nelle scritture conclusionali di primo y rtrnrin n filen rt i n tarrihinmcani-c, I , Li I I %.1 Ul [OSCURATO:PERSONA] I I I l... I I • Sottolinea, per contro, l'odierna ricorrente come nel proprio atto conclusivo del procedimento di primo grado essa avesse eccepito che [OSCURATO:SOCIETA], per quantificare le somme asseritamente dovutele da RCM, aveva fatto riferimento ad un ipotetico "listino servizi", tuttavia non presente agli atti del giudizio. Non sarebbe dato comprendere, dunque, in che cosa sarebbe !a n C C Ft tr-r-w-nrict eli- fini l.L.1 LILILI LiLiIt.[OSCURATO:PERSONA] 1-1 momento che, nella propria comparsa conclusionale d'appello, essa non ha sollevato eccezioni processuali o di merito, non rilevabili d'ufficio, le quali debbono essere proposte nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. Per contro, l'allora appellante si sarebbe limitata a rilevare - ciò che non poteva ritenersi ad essa precluso - come l'attrice [OSCURATO:SOCIETA] non avesse adempiuto l'onere di provare, documentalmente, la fondatezza delle proprie pretese economiche. 3.3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1153, 1147, comma 1, e 1227 cod. civ., nonché degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115, comma 1, cod. proc. civ. Sì assume che neppure il giudice di appello, come già quello di primo cure, abbia dato chiaramente atto di quale specifica condotta, colposamente illegittima, Euroconsult si sarebbe resa responsabile per meritare la condanna in manleva, sia pure in miei irm i , ricnni-i-n n rii inFr in nrimn grmrin ~&I Li I IMS.ALL4,1 I1....)1./ ...\-LAJI..1 .jLl4I1LAJ 1W Il è I.111 II I IS.1 I {..11%.4 \J• Inoltre, la Corte territoriale - avendo ritenuto infondata la tesi di RCM, circa l'avvenuto acquisto delle fotocopiatrici in "buona fede" (vale a dire, nell'ignoranza di ledere il diritto di [OSCURATO:SOCIETA]), giacché avvisata della possibilità che terzi, millantando diritti sui beni in questione, potessero offrirne l'acquisto senza essere legittimati a farlo - avrebbe dovuto trarre da ciò, quale dovuta conseguenza, l'esclusiva responsabilità di RCM in merito all'accaduto, anche perché di tale avviso Euroconsult era stata del tutto ignara. 4. Ha resistito all'avversaria ìmpugnazìone, con controricorso [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. È rimasta solo intimata RCM. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 7. È stata depositata memoria da soggetto che assume essere la società in cui si è trasformata, quanto alla propria denominazione, la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8. Il ricorso è inammissibile, in ciascuno dei suoi tre motivi. 8.1. Il primo motivo - che si articola in due diverse censure - è, appunto, inammissibile. 8.1.1. In particolare, l'inammissibilità della prima di tal; censure - che contesta la mancata interpretazione, dell'accordo intercorso tra Euroconsult ed [OSCURATO:SOCIETA], alla stregua di una "vendita obbligatoria" - va affermata alla luce delle seguenti considerazioni. Per un verso, in difetto di una migliore specificazione delle ragioni per cui la sentenza impugnata avrebbe violato i criteri di nrrrInnni atir-m r.nnt-rn1-1-e tmin nrnwicti rimrdi 1 2P,'") n cc r-nri V...I I I I •...1 I li ti n-.1../ %.•••./ I I...I [OSCURATO:PERSONA] la 11... 1.1 I •-• V I J LI n./ %.../9I I LII %A.. • %..1 • \A V • , deve darsi seguito al principio secondo cui "la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il niodo in cui giudice del merito si sia dagli s4x5Si discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata rar-i•sileNni.4-. I '.."2 14-r-2" (i ,'r4 /-1- a I r-ar•r• 1 nr-r4 pI V Illt-.9111ALIA I G111.1 (.1 1 - kk.A./.31 f LICA U11.1111 1 ni a arline‘ A., U. I 91U911%.! 2018, n. 16987, Rv. 649677-01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01). Più in generale, e dunque con riferimento anche alle altre norme richiamate dalla ricorrente (artt. 1351, 1472, 1183 e ss., 1465 e 1376 cod. civ.), deve, poi, osservarsi come la lunga illustrazione del motivo non contenga alcuna attività dimostrativa né della violazione, né della falsa applicazione, delle norme "de quibus", essendo le stesse solo genericamente ed assertivamente evocate, donde il difetto di specificità del motivo. Trova, infatti, appíicazione principio affermato da questa Corte e secondo Clii "l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio dì cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura", non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione", ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. I Ii- rrf 152 ii7AIZ Dts C i A A VLAAJLJI i o_ni • ira r• rAr-te- I 11. L. .Jl T .l, l V • -L II I 1/41 conforme Cass. Sez. 5, ord. 6 luglio 2021, n. 18998, Rv. 661805- 01). 8.1.2. In relazione, invece, al preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata, quanto alla censura con cui l'allora appellante contestava la regolarità della cessione, deve rilevarsi, per un verso, che quella compiuta dalla Corte torinese risulta essere una motivazione più che adeguata, essendo incentrata sul rilievo dell'alterità soggettiva di cedente e cessionario, nonché, per altro verso, che la censura proposta dall'odierna ricorrente fuoriesce dal paradigma del vizio motivazionale, come I mrur-ti-n "nr-Ifirts ri n I t•ne-lit-.," rifn. /del 411.1.4‘11111C.11111.I... V..M111119411(.31.AJ 41.41 V...V./4111‘...t.. '.AI t [OSCURATO:PERSONA] V IR... Invero, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. - nel testo "novellato" dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato, ormai, ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord.20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2_017, • 16502, P.v. 6,37781-01; ('as,s. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione., enclre-hei rent-mri-p. r pnt-pn7!".-1n! I è k.1 I g I I IS... i g... obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-0), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 1-2c3An D., a A zs)--)o_n, • C LI a_-2 z ev1-1-€-% ~t kr" -mi Q 1./ .J‘..) 5../ -L • 1 %A • I LI I 5.. .L V _L n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. 8053 del )014, cit.), ,viale a dire "prescindendo da! confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata nonché, di recente, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120- 01), sulla base delle quali, invece, l'odierna ricorrente - donde l'inammissibilità pure di tale censura - pretenderebbe di evidenziare il denunciato difetto motivazionale. 8.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 8.2.1. Il ricorrente, per vero, neppure individua - né tantomeno riproduce - il motinv'o di appello ritenuto inammissibile dalla Corte torinese, donde l'applicazione del principio secondo cui "sono inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di effir-in r, in n% i Il r rli n=r+c, n Im lorn ur.nt ticiininn n n re-Irte 1-ztínrict in I l II %.1 li %A i 1.11.41 I LA-. I I I n.1 i I /— I I i n.1 La LI L. /Vi I i l I sede di giudizio di legittimità" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01). In ogni caso il presente motivo si palesa pure infondato, visto che costituisce "eccezione nuova" quella "con cui la parte contesti la quantificazione del credito vantato dalla controparte", allorché essa, "convenuta per il suo pagamento", si sia, in precedenza, "limitata a dedurre dì non esservi obbligata" (Cass. Sez. 2, sent. 31 agosto 2005, n. 17563, Rv. 583351-01). 8.3. Infine, l'esito della 11 411-MI 1‘.1 di issibilità s'impone pure per il terzo motivo. 8.3.1. Esso, infatti, non coglie la "ratio decidendi" della sentenza impugnata (donde la sua inammissibilità; cfr., tra le molte, Cass. Sez. 6-1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. CQ A 1 1 _n i n n i 11....-14-^ II '2 o"' fl f t' rIn dìII ' rrrs r,Ii ry,ri4-rs Lì .J 4../ -1-11- V -L ), \il-1411W 4111(.1 [OSCURATO:PERSONA] I I 11.4 [OSCURATO:PERSONA]....V9111111G1 Llt..11‘11 domanda di manleva. A tale esito la Corte torinese è pervenuta sul rilievo - che colloca la motivazione della sentenza, al riguardo, ben al di sopra del "minimo costituzionale" - che "se le fotocopiatrici non fossero state vendute" a RCM (e ciò in ragione, va aggiunto, di una non corretta interpretazione, da parte di Euroconsult, del contenuto dell'accordo transattivo, pretendendo essa di attribuirvi un automatismo traslativo che detta transazione non contemplava), "questa le avrebbe restituite alla scadenza dei contratti e non MNrreLhhci mffrnni-ni-^ 1-1 sti-n I i elf-nrinri c rifacci" inlinrn cnci-nna len [OSCURATO:PERSONA] Li i I I LII I..1L.JLA.1%.,1,.%., I I SA...1 ILII I ...g. Fr il I l Con tale "ratio" non si confronta il presente motivo di ricorso (che, oltretutto, insiste nel prospettare - non in conformità, come si è detto, con gli indirizzi di questa Corte - un vizio motivaziongér basato sul confronto con risultanze istruttorie), donde la sua inammissibilità. 9. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 10. In ragione della declaratoria dì inammissibilità del ricorso, sussiste, a carico della ricorrente, l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unìficato, ai c=nci rinll'mr-1- 1 '2 t-^ rrt 1 - rtilmtchr ti D D -2n mnrtrtin LÀ I I 1.../ I L • J- -L 1.. 1.41.4 LA...I i n...1 • • I ••• II 94.1991 'N.• 2002, n. 115. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a rifondere, alla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.000,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari, itett-d-i-lei •nn
Sentenza Cassazione n. 04894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris