CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2024
Cassazione n. 00738/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di Napoli dato avviso alle parti; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 24 giugno 2024, con la quale il Magistrato di sorveglianza di Napoli ha dichiarato l’attuale pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] e ha disposto a suo carico l’applicazione a suo carico della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno con prescrizioni; [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., si lamenta l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione, perché si era limitata a recepire le note della DDA e del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] e aveva omesso di valutare in modo congruo la circostanza che il condannato svolge da un anno l’attività di autotrasportatore, che non ha più carichi pendenti, che dal 2015 non ha commesso alcun reato, che si è trasferito dal territorio di [OSCURATO:PERSONA], dove erano stati commessi i reati, a quello di Napoli per convivere con il padre; che il ricorso richiede un’inammissibile rivalutazione in fatto preclusa al giudice di legittimità anche in ragione del fatto che tutti i suddetti elementi sono stati valutati in maniera congrua; che in ogni caso il giudizio di pericolosità sociale si ricollega per un verso alla gravità della condotta (partecipò come autista al trasporto di 48 chili netti di marjuana dall’Olanda), dell’inserimento ancora attuale in un contesto camorristico (agì nell’interesse del clan Gionta di [OSCURATO:PERSONA]), dell’assenza di elementi idonei a dimostrare in positivo che egli abbia reciso i collegamenti con il gruppo criminale che ha agevolato, che è ancora operativo e nel quale milita anche il fratello, a ben poco potendo valere lo svolgimento di un’attività lavorativa analoga a quella che gli ha consentito di commettere il reato e il trasferimento di domicilio in una città vicina; che il provvedimento impugnato ha dato conto del fatto che non si riscontrano elementi favorevoli per il condannato rispetto a nessuno dei «tre indicatori fondamentali, costituiti dal livello del coinvolgimento del proposto nella pregressa attività del gruppo criminoso, dalla tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa nonché dalla manifestazione, in tale intervallo temporale, da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise» (ex multis, Sez. 2, n.24585del 09/02/2018 – Rv. 272937 - 01); Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 28/11/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]