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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 18800/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 17518/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luigi FOLLIERI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni CIAPPA, che lo rappresentano e difendono;- controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di Nazario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stefania COLETTI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 31/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i gravami interposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in via principale, e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, in relazione alla pronunzia TRAP Napoli 5/10/2018, di -per quanto ancora d'interesse in questa sede- accoglimento della domanda, nei loro confronti proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli interventori sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto sig. [OSCURATO:PERSONA], cagionato dallo straripamento -avvenuto il 24/10/2009- del torrente Fucicchia, corso d'acqua iscritto con il nome "[OSCURATO:PERSONA]" al n. 135 dell'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia di Foggia, essendo il relativo letto risultato ostruito «da terra vegetazione e materiali vari» che avevano <<impedito il deflusso delle acque».

Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ore ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio per la bonifica della Capitanata, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ), che hanno tutti presentato rispettiva memoria, nonché la Provincia di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 2043, 2051 c.c., 100 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato «inammissibile la specifica censura articolata dall'appellante, applicando un orientamento ... inconferente al caso di specie, perché riguardante l'ipotesi -del tutto diversa- in cui l'impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria>>.

Lamenta non avere il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] pronunciato in ordine all'eccepito suo <<difetto assoluto di legittimazione passiva>>, in quanto <<estraneo alla causazione dei fatti che avrebbero determinato l'evento dannoso di cui è causa>>, appalesandosi pertanto inconferente la motivazione sulla diversa questione della solidarietà passiva.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

A fronte della pronunzia del giudice di prime cure di condanna al pagamento, in via solidale, di somme a titolo di risarcimento dei danni dall'originaria attrice ed odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli interventori [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente lamentati in conseguenza del decesso del congiunto sig. [OSCURATO:PERSONA], cagionato dallo straripamento -avvenuto il 24/10/2009- del torrente Fucicchia, l'odierno ricorrente Comune ha interposto gravame ( in ossequio al disposto ex art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. debitamente riportato -per la parte in questa sede d'interesse- nel ricorso ), dolendosi in particolare della mancata considerazione del motivo di censura concernente la dedotta e provata circostanza che «il Consorzio di Bonifica della Capitanata>> avesse <<provveduto di fatto alla manutenzione del canale e del torrente>>, essendo conseguentemente tenuto -alla stregua <<delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione ( Sez.

Un. n. 5394 del 2007 e Sez.

Un.4 n. 9591 del 2012»- a <<risarcire i danni ... cagionati dal difetto di manutenzione, di cui invece il Tribunale ha erroneamente ritenuto responsabile il Comune di [OSCURATO:PERSONA]».

Il medesimo ha quindi chiesto che la corte di merito <<volesse...: <<A) in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare; accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA] perché estraneo alla causazione dei fatti che avrebbero determinato l'evento danno di cui è causa ( cfr. pag. 20 ricorso in appello del 03.11.2018 ( doc. 1 fascicoletto )». [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ha nell'impugnata sentenza dichiarato inammissibile la censura, <<poiché non si dà adeguatamente atto di avere mai chiesto al TRAP la graduazione delle reciproche responsabilità o la rivalsa tra corresponsabili ( il Consorzio veniva chiamato in giudizio dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] )>>.

Sottolinea al riguardo che <<come affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite ... la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo ... mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali», sicché l'<<impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ. la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa ...; e se domanda di rivalsa ... non vi è stata ... o ... non si deduce in appello esservi stata da parte di uno dei condebitori nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri».

Orbene, va osservato che risulta a tale stregua ictu ocull in effetti fondata per tabulas la censura dell'odierno ricorrente secondo cui, pur avendo «chiaramente dedotto il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva ed ... escluso totalmente una propria responsabilità», nell'impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha <<ritenuto inammissibile la specifica censura articolata dall'appellante, applicando un orientamento ... inconferente al caso di specie, perché riguardante l'ipotesi -del tutto diversa- in cui l'impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria», come affermato in particolare da Cass., Sez.

Un., 20/6/2017, n. 15279, ove si è espressamente sottolineato che «l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art.2055 cod. civ., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato».

Come correttamente dall'odierno ricorrente sostenuto nei propri scritti difensivi, avuto riguardo alla censura da esso proposta in sede di gravame e più sopra riportata invero «non rileva minimamente che il Comune non abbia dato atto di aver chiesto "la graduazione delle reciproche responsabilità o la rivalsa tra corresponsabili" ( così a pag. 15 sentenza impugnata ), poiché l'odierno ricorrente ( con la censura erroneamente dichiarata inammissibile ) ha escluso totalmente la propria legittimazione e responsabilità>>.

Deve a tale stregua concludersi che nell'impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha in effetti omesso di esaminarla, limitandosi a valutare la diversa ipotesi della solidarietà passiva tra corresponsabili.

Atteso che come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo in caso di omesso esame di un motivo ai sensi degli artt. 200 - 202 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ( T.U. delle acque ) è esperibile il ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ( non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204, che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 ) ( v.

Cass. Sez.

Un., 12/1/2011, n. 505 ), alla fondatezza -nei suindicati termini e limiti- del 10 motivo di ricorso consegue l'accoglimento del ricorso.

Dell'impugnata sentenza, assorbiti il 2° ( <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2051, 2697 c.c., 61, 191 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. ) e il 3° ( <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2051, 2697 c.c., 61, 191 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi non essersi disposta CTU ) motivo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione provvederà al non compiuto esame.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo.

Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.g. n. 17518/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Luigi FOLLIERI, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni CIAPPA, che lo rappresentano e difendono;- controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi di Nazario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Gracchi 209, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Stefania COLETTI, che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 56, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 31/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha respinto i gravami interposti dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], in via principale, e dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, in relazione alla pronunzia TRAP Napoli 5/10/2018, di -per quanto ancora d'interesse in questa sede- accoglimento della domanda, nei loro confronti proposta dalla sig. [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli interventori sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso del congiunto sig. [OSCURATO:PERSONA], cagionato dallo straripamento -avvenuto il 24/10/2009- del torrente Fucicchia, corso d'acqua iscritto con il nome "[OSCURATO:PERSONA]" al n. 135 dell'elenco principale delle acque pubbliche della Provincia di Foggia, essendo il relativo letto risultato ostruito «da terra vegetazione e materiali vari» che avevano <<impedito il deflusso delle acque». Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] propone ore ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resistono con separati controricorsi i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Consorzio per la bonifica della Capitanata, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ), che hanno tutti presentato rispettiva memoria, nonché la Provincia di Foggia. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo il ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 2043, 2051 c.c., 100 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] abbia erroneamente dichiarato «inammissibile la specifica censura articolata dall'appellante, applicando un orientamento ... inconferente al caso di specie, perché riguardante l'ipotesi -del tutto diversa- in cui l'impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria>>. Lamenta non avere il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] pronunciato in ordine all'eccepito suo <<difetto assoluto di legittimazione passiva>>, in quanto <<estraneo alla causazione dei fatti che avrebbero determinato l'evento dannoso di cui è causa>>, appalesandosi pertanto inconferente la motivazione sulla diversa questione della solidarietà passiva. Il motivo è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. A fronte della pronunzia del giudice di prime cure di condanna al pagamento, in via solidale, di somme a titolo di risarcimento dei danni dall'originaria attrice ed odierna controricorrente [OSCURATO:PERSONA] nonché dagli interventori [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente lamentati in conseguenza del decesso del congiunto sig. [OSCURATO:PERSONA], cagionato dallo straripamento -avvenuto il 24/10/2009- del torrente Fucicchia, l'odierno ricorrente Comune ha interposto gravame ( in ossequio al disposto ex art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c. debitamente riportato -per la parte in questa sede d'interesse- nel ricorso ), dolendosi in particolare della mancata considerazione del motivo di censura concernente la dedotta e provata circostanza che «il Consorzio di Bonifica della Capitanata>> avesse <<provveduto di fatto alla manutenzione del canale e del torrente>>, essendo conseguentemente tenuto -alla stregua <<delle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione ( Sez. Un. n. 5394 del 2007 e Sez. Un.4 n. 9591 del 2012»- a <<risarcire i danni ... cagionati dal difetto di manutenzione, di cui invece il Tribunale ha erroneamente ritenuto responsabile il Comune di [OSCURATO:PERSONA]». Il medesimo ha quindi chiesto che la corte di merito <<volesse...: <<A) in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza: 1) in via preliminare; accertare e dichiarare il difetto assoluto di legittimazione passiva del Comune di [OSCURATO:PERSONA] perché estraneo alla causazione dei fatti che avrebbero determinato l'evento danno di cui è causa ( cfr. pag. 20 ricorso in appello del 03.11.2018 ( doc. 1 fascicoletto )». [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] ha nell'impugnata sentenza dichiarato inammissibile la censura, <<poiché non si dà adeguatamente atto di avere mai chiesto al TRAP la graduazione delle reciproche responsabilità o la rivalsa tra corresponsabili ( il Consorzio veniva chiamato in giudizio dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] )>>. Sottolinea al riguardo che <<come affermato dalla Corte di Cassazione anche a Sezioni Unite ... la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo ... mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali», sicché l'<<impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art. 2055 cod. civ. la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato: sicché, in difetto di tale domanda, la condanna non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa ...; e se domanda di rivalsa ... non vi è stata ... o ... non si deduce in appello esservi stata da parte di uno dei condebitori nei confronti degli altri indicati come corresponsabili e riconosciuti tali, allora i primi non hanno titolo per dolersi della sorte della domanda contro gli altri». Orbene, va osservato che risulta a tale stregua ictu ocull in effetti fondata per tabulas la censura dell'odierno ricorrente secondo cui, pur avendo «chiaramente dedotto il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva ed ... escluso totalmente una propria responsabilità», nell'impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha <<ritenuto inammissibile la specifica censura articolata dall'appellante, applicando un orientamento ... inconferente al caso di specie, perché riguardante l'ipotesi -del tutto diversa- in cui l'impugnazione da parte di uno dei condannati sia volta a sostenere la responsabilità anche di altri coobbligati solidali insieme alla propria», come affermato in particolare da Cass., Sez. Un., 20/6/2017, n. 15279, ove si è espressamente sottolineato che «l'impugnazione da parte di uno dei condannati, volta a sostenere la responsabilità anche di altro dei potenziali responsabili o una diversa misura della colpa tra i convenuti già condannati, presuppone il tempestivo e rituale dispiegamento davanti al giudice del merito della domanda di rivalsa nei confronti di costoro, non venendo meno, proprio in forza dell'art.2055 cod. civ., la sua responsabilità per l'intero nei confronti del danneggiato». Come correttamente dall'odierno ricorrente sostenuto nei propri scritti difensivi, avuto riguardo alla censura da esso proposta in sede di gravame e più sopra riportata invero «non rileva minimamente che il Comune non abbia dato atto di aver chiesto "la graduazione delle reciproche responsabilità o la rivalsa tra corresponsabili" ( così a pag. 15 sentenza impugnata ), poiché l'odierno ricorrente ( con la censura erroneamente dichiarata inammissibile ) ha escluso totalmente la propria legittimazione e responsabilità>>. Deve a tale stregua concludersi che nell'impugnata sentenza il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha in effetti omesso di esaminarla, limitandosi a valutare la diversa ipotesi della solidarietà passiva tra corresponsabili. Atteso che come queste Sezioni Unite hanno già avuto modo di porre in rilievo in caso di omesso esame di un motivo ai sensi degli artt. 200 - 202 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 ( T.U. delle acque ) è esperibile il ricorso alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione ( non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è prevista la rettificazione ai sensi del citato art. 204, che opera un rinvio recettizio alle corrispondenti norme del codice di procedura civile del 1865 ) ( v. Cass. Sez. Un., 12/1/2011, n. 505 ), alla fondatezza -nei suindicati termini e limiti- del 10 motivo di ricorso consegue l'accoglimento del ricorso. Dell'impugnata sentenza, assorbiti il 2° ( <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2051, 2697 c.c., 61, 191 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. ) e il 3° ( <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 2051, 2697 c.c., 61, 191 c.p.c., 200 r.d. n. 1775 del 1933, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c., dolendosi non essersi disposta CTU ) motivo, s'impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], che in diversa composizione provvederà al non compiuto esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso, dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio
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