CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 21251/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7263/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. LUIGI, elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cosenza, via G. Santoro n. 15, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c., –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tarvisio n. 2, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza dellaCommissione T ributaria R egionale della Calabria n.162/2015, depositata il 25 febbraio 2015 ; [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] 1992- R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che: 1. L’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. notificava, in data 5 novembre 2005, all’avv. [OSCURATO:PERSONA] n. 8 intimazioni di pagamento (numeri 2005/0010406; 2005/0010408; 2005/0010413; 2005/0010414; 2005/0010430; 2005/0010444; 2005/0010446; 2005/0010460), con le quali richiedeva il pagamento di tributi vari relativi agli anni 1992- 1997. 2. Avverso tali atti di intimazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva distinti ricorsi dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza la quale, previa riunione degli stessi, con sentenza 305/05/2012, in accoglimento dei ricorsi riuniti nn. 5231/2005 R.G.R., 5232/2005 R.G.R., 5233/2005 R.G.R., 5234/2005 R.G.R., 5235/2005 R.G.R., 5237/2005 R.G.R., 5238/2005 R.G.R., annullava gli atti con ciascuno di essi impugnati, dichiarando invece inammissibile il ricorso n. 5236/2005 R.G.R., e compensando le spese. 3. Interposto gravame dal contribuente, con riferimento all’intimazione di pagamento n. 2005/0010408 (per il quale il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile), e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, con sentenza n. 162/2015, pronunciata il 20 marzo 2014 e depositata in segreteria il 25 febbraio 2015, accoglieva l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, con riferimento alle intimazioni di pagamento nn. 2005/0010460, 2005/0010430, 2005/0010414, 2005/0010413 e R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2005/0010444, delle quali confermava la legittimità; rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], compensando infine le spese del doppio grado di giudizio. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi (ricorso notificato il 15 aprile 2016). Resistecon controricorso il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5. Con decreto del 24 maggio 2024 è stata fissata l a discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza incamera di consiglio dell’11 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ. Con ordinanza interlocutoria n. 32135 del 12 dicembre 2024 veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in quanto il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] risultava deceduto il 1° luglio 2018, e la notificazione dell’avviso di fissazione di udienza agli eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non era avvenuta nel rispetto dei termini a comparire ex art. 380-bis.1 c.p.c., mentre la notificazione agli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non si era perfezionata. 6. Con decreto presidenziale del 29 gennaio 2025 è stata quindi fissata per la discussione l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c. -Considerato che: 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] denuncia «violazione per erronea interpretazione del Collegio della Corte di Appello sulla notificazione delle cartelle di pagamento». R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto validamente notificate le cartelle di pagamento presupposte dei n. 5 avvisi di intimazione ritenuti validi, in quanto sugli avvisi di ricevimento delle suddette cartelle era apposta la firma di tale [OSCURATO:PERSONA], persona non qualificata a ricevere posta per conto del ricorrente, pur avendo l’Ufficio nello stesso stabile di via Santoro n. 15 in Cosenza. Il ricorrente deduce, altresì, omessa pronuncia su punti decisivi della controversia, nonché difetto di motivazione della sentenza impugnata. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce l’intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti portatidalle cartelle di pagamento presupposto delle intimazioni di pagamento ritenute valide, trattandosi di crediti per contributi previdenziali riguardanti gli anni dal 1992 al 1997. 2. Deve preliminarmente rilevarsi che la notificazione dell’avviso di trattazione per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025 è stata correttamente effettuata soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre tale notificazione non è andata a buon fine nei confronti degli altri eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Deve quindi disporsi il rinvio a nuovo ruolo, con rinotifica dell’avviso di trattazione, anche, eventualmente, con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. ovvero, in caso di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, ai sensi dell’art. 143 c.p.c. (con tutte le formalità previste dai suddetti articoli) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M R.G. N.7263/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] rinvia a nuovo ruolo, disponendo la notificazione dell’avviso di trattazione