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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16384/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto generici rispetto ai fatti oggetto della sentenza impugnata (il ricorso articola questioni relative al reato di cui all'art. 73 dpr. n. 309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 141 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono del tutto generici rispetto ai fatti oggetto della sentenza impugnata (il ricorso articola questioni relative al reato di cui all'art. 73 dpr. n. 309 del 1990 mentre la sentenza impugnata riguarda la imputazione di cui all'art. 337 cod. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 0
Sentenza Cassazione n. 16384/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris