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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08098/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORT)APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto assume rilievo l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena.

In definitiva, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - stimata corretta dal giudice di merito e applicata negli esatti termini proposti dalle parti - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/07/2025 della CORT)APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile, in quanto assume rilievo l'accordo concluso dalle parti, quanto alla determinazione della pena. In definitiva, analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiannento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 - dep. 06/02/2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - stimata corretta dal giudice di merito e applicata negli esatti termini proposti dalle parti - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 08098/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris