CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30207/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova - adito ai sensi dell'art.310 cod.proc.pen. - ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il GIP presso il Tribunale di Savona aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata nei suoi confronti. Nella motivazione dell'ordinanza il Tribunale ha rilevato che l'[OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura di massimo rigore a seguito dell'arresto, avvenuto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nella flagranza del reato previsto dall'art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, a seguito del ritrovamento nell'automezzo da lui condotto di sostanze stupefacenti di vario tipo e di ingenti quantità (kg 66,905 lordi di marijuana, kg 13,2 lordi di hashish in ovuli, kg 1,1 lordi di hashish in panetti); in relazione al quale il GIP procedente aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nonché le esigenze cautelari previste dall'art.274, lett.b) e c), cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA], rilevando che nessuna contestazione era stata proposta in tema di gravi j. indizi di colpevolezza, ha rilevato che doveva ritenersi permanente il pericolo di reiterazione di fatti della stessa specie di quelli per cui si procedeva, desumibile dall'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata e a propria volta tale da denotare l'inserimento dell'imputato in un'organizzazione volta al traffico su ampia scala; rilevando come nessun elemento nuovo potesse ritenersi emerso dal momento dell'applicazione della misura e ritenendo altresì infondato, in considerazione della contestazione dell'aggravante prevista dall'art.80 T.U. stup., l'argomento difensivo in ordine all'applicabilità della sospensione condizionale della pena, pure a fronte della intervenuta richiesta di giudizio abbreviato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione nel quale ha dedotto la violazione dell'art.606, lett.b) e c), cod.proc.pen., in relazione agli artt. 299 e 310 cod.proc.pen.. Ha dedotto che la motivazione in punto di pericolo di reiterazione del fatto da parte dell'imputato appariva totalmente presuntiva e non legata a dati concreti, essendo il relativo dato stato desunto dalla sola gravità del fatto; mentre, di contro, l'analisi soggettiva doveva ritenersi rassicurante, trattandosi di soggetto immune da censure in Italia e nei paesi dell'Unione Europea, con stabile attività lavorativa; ha altresì dedotto c:he lo stabile inserimento in contesti internazionali dediti ai narcotraffico era da ritenersi frutto di un apodittico ragionamento illogico; ha contestato il dato in base al quale il quadro indiziario non sarebbe mutato dal momento dell'applicazione della misura, attesi gli esiti dell'interrogatorio espletato di fronte ai pubblico ministero e in cui l'imputato aveva dato precisi chiarimenti in ordine al fatto contestato; ha altresì dedotto che il Tribunale non aveva dato alcun rilievo allo stato di incensuratezza dell'imputato e alla conseguente e potenziale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; ha infine dedotto che vi era stata un'omissione della motivazione circa la totale insussistenza del pericolo di fuga. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 2. Con l'unico e articolato motivo di ricorso, la difesa dell'imputato ha censurato come carente ovvero illogica la motivazione dell'ordinanza impugnata in punto di valutazione in ordine alla persistenza delle esigenze cautelari e alla proporzionalità e alla adeguatezza della misura maggiormente afflittiva. Le censure devono ritenersi inammissibili, prendendo spunto dal principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti dal Tribunale, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nel caso di specie, il ricorrente ha quindi riproposto - in punto di pericolo di reiterazione del reato, di personalità e dell'imputato e di valenza da attribuire all'interrogatorio svolto di fronte al pubblico ministero - le medesime argomentazioni già sviluppate in sede di originario appello e analiticamente esaminate dal Tribunale. Il quale, con motivazione coerente ed esente da censure di illogicità, ha rilevato - in applicazione della disposizione contenuta nell'art.274, lett.), cod.proc.pen. - che il pericolo di reiterazione è da ritenersi insito nella particolare gravità del fatto, atteso l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto nella disponibilità dell'imputato, a propria volta logicamente tale da fare indurre l'inserimento di quest'ultimo in dinamiche di spaccio condotte su larga scala; rilevando altresì, sempre con motivazione intrinsecamente coerente, come nessun elemento di segno favorevole potesse trarsi dagli esiti dell'interrogatorio reso dall'imputato, nel quale non era stato fornito alcun elemento utile all'indicazione dei correi e argomentando - infine - come la prognosi inerente alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena dovesse ritenersi negativa sulla base della contestazione dell'aggravante prevista dall'art.80 del T.U. stup.. Con tali argomentazioni specifiche il ricorso per cassazione ha, di fatto, omesso di confrontarsi incorrendo, pertanto, nel predetto vizio di inammissibilità. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pro