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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2026

Cassazione n. 13561/2026

Testo disponibile della fonte

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iciliati a Pratopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lirappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1137 del 2017, depositata il giorno 8 maggio 2017, notificata il 31 luglio2017.Numero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine dall’impugnazione da parte deicontribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamenton.T8B011707843/2010 relativo all’anno di imposta 2007 e agli atti dicontestazione delle sanzioni n.

T8BC01702242/2010 eT8BC01702225/2011, emessi nei loro confronti per la ripresa a tassazionedei capitali detenuti all’estero non dichiarati.L’atto impositivo e gli atti di contestazione delle relative sanzioni erano statiemessi all’esito del processo verbale di constatazione della Guardia didell’arresto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista svizzero operante sumandato anche attraverso l’interposizione di società fiduciarie con sede invari Paesi per la realizzazione di operazioni volte ad assicurare lapermanenza all’estero di capitali scudati, i nomi dei due contribuenti inseriticome beneficiari della [OSCURATO:PERSONA] con sede nel Liechtenstein,titolare di un conto corrente presso una banca svizzera in cui era depositatala somma contestata.2.

La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnazione dei contribuentiritenendo inesistente la prova della detenzione da parte loro di capitali nondichiarati all’estero e la CTR della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, con sentenza n. 1137 del 2017 notificata il 30 giugno 2014, avevadichiarato inammissibile il gravame in ragione della tardivitàdell’impugnazione.3.

Avverso la sentenza della CTR della Toscana ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, e i contribuentisi sono difesi depositando il controricorso con cui hanno aderito al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/20261.

Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli articoli 51, 53 e 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la CTRavrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per la tardivitàdell’impugnazione rispetto al termine di sessanta giorni dalla notificazionedella sentenza in ragione dell’asserito intempestivo deposito del ricorsopresso la segreteria della CTR.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

L’art. 51 d. lgs. n. 546 del 1992, nell’ambito del processo tributario,detta la disciplina dei termini d’impugnazione prevedendo che il termine perimpugnare la sentenza delle corti tributarie, cioè per proporre il ricorso inappello o in cassazione, è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione delprovvedimento mentre, con riferimento al giudizio di appello, l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorso in appello si propone nelle formedi cui all’art. 20 comma 1 e 2 d. lgs. n. 546 del 1992, cioè mediante la suanotificazione secondo le regole previste dalla norme del processo tributario.Ne deriva che il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazionedella sentenza della CTP la cui inosservanza è sanzionata conl’inammissibilità del gravame intercorre tra la notificazione della sentenza ela notificazione del ricorso in appello.1.3.

Nel caso di specie, è pacifico che la sentenza di primo grado è statanotificata dai contribuenti all’ Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2014 ed ilricorso in appello è stato notificato da Agenzia delle Entrate ai contribuentiil 13 ottobre 2014 e, quindi, considerato il periodo di sospensione feriale trail 1 settembre e il 15 settembre previsto dall’art. 1 l. n. 742 del 1969 nellaversione vigente ratione temporis, il termine di sessanta giorni sarebbescaduto il 14 ottobre 2014.

La proposizione dell’appello avvenuta con lanotificazione del ricorso il 13 ottobre 2014 era, dunque, tempestiva cosìcome tempestiva era stata la costituzione dell’appellante mediante depositoin segreteria, il 10 novembre 2014, del ricorso notificato il 13 ottobre 2014.Numero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/20261.4.

La CTR ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appelloconfondendo la disciplina del termine per la proposizione dell’impugnazionerichiamata, con la previsione del termine di trenta giorni, prescritto dall’art.53 e dall’art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992, a pena di inammissibilità, per lacostituzione dell’appellante mediante il deposito del ricorso nella segreteria.2.

Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iciliati a Pratopresso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lirappresentano e difendono per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrenti-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1137 del 2017, depositata il giorno 8 maggio 2017, notificata il 31 luglio2017.Numero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte deicontribuenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di accertamenton.T8B011707843/2010 relativo all’anno di imposta 2007 e agli atti dicontestazione delle sanzioni n. T8BC01702242/2010 eT8BC01702225/2011, emessi nei loro confronti per la ripresa a tassazionedei capitali detenuti all’estero non dichiarati.L’atto impositivo e gli atti di contestazione delle relative sanzioni erano statiemessi all’esito del processo verbale di constatazione della Guardia didell’arresto all’avv. [OSCURATO:PERSONA], professionista svizzero operante sumandato anche attraverso l’interposizione di società fiduciarie con sede invari Paesi per la realizzazione di operazioni volte ad assicurare lapermanenza all’estero di capitali scudati, i nomi dei due contribuenti inseriticome beneficiari della [OSCURATO:PERSONA] con sede nel Liechtenstein,titolare di un conto corrente presso una banca svizzera in cui era depositatala somma contestata.2. La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnazione dei contribuentiritenendo inesistente la prova della detenzione da parte loro di capitali nondichiarati all’estero e la CTR della Toscana, adita in appello dall’Agenzia delleEntrate, con sentenza n. 1137 del 2017 notificata il 30 giugno 2014, avevadichiarato inammissibile il gravame in ragione della tardivitàdell’impugnazione.3. Avverso la sentenza della CTR della Toscana ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un motivo, e i contribuentisi sono difesi depositando il controricorso con cui hanno aderito al ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/20261. Con l’unico motivo la ricorrente Agenzia delle Entrate ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli articoli 51, 53 e 22 del d. lgs. n. 546 del 1992 sostenendo che la CTRavrebbe erroneamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello per la tardivitàdell’impugnazione rispetto al termine di sessanta giorni dalla notificazionedella sentenza in ragione dell’asserito intempestivo deposito del ricorsopresso la segreteria della CTR.1.1. Il motivo è fondato.1.2. L’art. 51 d. lgs. n. 546 del 1992, nell’ambito del processo tributario,detta la disciplina dei termini d’impugnazione prevedendo che il termine perimpugnare la sentenza delle corti tributarie, cioè per proporre il ricorso inappello o in cassazione, è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione delprovvedimento mentre, con riferimento al giudizio di appello, l’art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che il ricorso in appello si propone nelle formedi cui all’art. 20 comma 1 e 2 d. lgs. n. 546 del 1992, cioè mediante la suanotificazione secondo le regole previste dalla norme del processo tributario.Ne deriva che il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazionedella sentenza della CTP la cui inosservanza è sanzionata conl’inammissibilità del gravame intercorre tra la notificazione della sentenza ela notificazione del ricorso in appello.1.3. Nel caso di specie, è pacifico che la sentenza di primo grado è statanotificata dai contribuenti all’ Agenzia delle Entrate il 30 giugno 2014 ed ilricorso in appello è stato notificato da Agenzia delle Entrate ai contribuentiil 13 ottobre 2014 e, quindi, considerato il periodo di sospensione feriale trail 1 settembre e il 15 settembre previsto dall’art. 1 l. n. 742 del 1969 nellaversione vigente ratione temporis, il termine di sessanta giorni sarebbescaduto il 14 ottobre 2014. La proposizione dell’appello avvenuta con lanotificazione del ricorso il 13 ottobre 2014 era, dunque, tempestiva cosìcome tempestiva era stata la costituzione dell’appellante mediante depositoin segreteria, il 10 novembre 2014, del ricorso notificato il 13 ottobre 2014.Numero registro generale 25659/2017Numero sezionale 2024/2026Numero di raccolta generale 13561/2026Data pubblicazione 10/05/20261.4. La CTR ha errato nel dichiarare l’inammissibilità dell’appelloconfondendo la disciplina del termine per la proposizione dell’impugnazionerichiamata, con la previsione del termine di trenta giorni, prescritto dall’art.53 e dall’art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992, a pena di inammissibilità, per lacostituzione dell’appellante mediante il deposito del ricorso nella segreteria.2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione dellasentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che provvederà anchealla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione,a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2026.Il PresidenteANDREINA GIUDICEPIETRO
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