CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2026
Cassazione n. 19420/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
80234710582), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello StatoC.F. 80224030587, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 èdomiciliato.- ricorrente -contropersona del Curatore fallimentare Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Palermo, via Dante n.58/A, ove èelettivamente domiciliato per procura in atti.- controricorrente -avverso il decreto n. cronol. 274/2024 del 1/8/2024 del Tribunale di Palermo;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/5/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/20261. Con il decreto impugnato il Tribunale di Palermo ha rigettato l’opposizioneproposta dal Ministero della Difesa – Direzione del Genio per la [OSCURATO:PERSONA] avverso lo stato passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]..1.1 Il Ministero ricorrente aveva infatti proposto, in data 14/9/2020, domandadi insinuazione, ex art. 93 l. fall., con cui aveva chiesto di essere ammesso alpassivo del [OSCURATO:SOCIETA]., in linea chirografaria, per leseguenti voci di credito: a) € 195.432,64, per canoni/indennizzi relativi alperiodo di occupazione sine titulo del bene demaniale denominato ‘ExStazione Radiogoniometrica’, sito nel Comune di Portopalo di [OSCURATO:PERSONA],con decorrenza dalla data di consegna provvisoria del bene stesso(26/6/1972), fino alla data di fallimento; b) € 255.000,00 oltre iva, a titolo dirisarcimento del danno conseguente al rinvenimento di rifiuti pressol’immobile su citato; c) € 67.500,00 oltre iva, a titolo di risarcimento deldanno per il ripristino del fabbricato "Ex locali uffici e alloggio vice capoposto", parzialmente demolito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., in assenza diautorizzazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].1.2 Con la medesima istanza il Ministero aveva chiesto, altresì, la restituzionedel suddetto bene demaniale, in quanto, a suo dire, illegittimamente detenutodalla [OSCURATO:SOCIETA]..1.3 A sostegno della propria pretesa, il Ministero istante aveva dedotto: - diavere consegnato alla [OSCURATO:SOCIETA]., in data 26/6/1972, l’areadenominata ex [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di un’operazione cheaveva comportato, al contempo, la consegna in favore della [OSCURATO:PERSONA] del compendio di proprietà della società poi fallita, denominato ‘VIN.C.R.’; - che il contratto di permuta non si era perfezionato a causa dicontrasti insorti sull’individuazione di alcuni terreni da assegnare allaCapopassero S.r.l.; - che detti contrasti avevano dato vita a un contenzioso,innanzi al T.A.R. Sicilia, Sezione Staccata di Catania, conclusosi con ladecisione, poi confermata dal C.G.A. Sicilia, con cui la P.A. era statacondannata, in via alternativa, a restituire alla [OSCURATO:SOCIETA]. il terrenooccupato (previa eventuale riduzione in pristino) ed a risarcire il relativodanno per l’occupazione illegittima ovvero ad acquisire il bene e risarcire ilNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026danno derivante dall’occupazione illegittima, ai sensi e per gli effetti di cuiall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001; - che aveva così deciso di avvalersi delprocedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 e, perl’effetto, aveva adottato il decreto di esproprio n. 260 del 19/9/2018,notificato il 2/10/2018, liquidando alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di €4.343.684,47; - che con foglio n. M_D MGMILAU 0010296 del 31/10/2018,aveva diffidato la [OSCURATO:SOCIETA]. alla restituzione e allo sgombero del benedemaniale dalla stessa occupato; - che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto,avverso la diffida, ricorso innanzi al T.A.R. Sicilia – Sezione Staccata diCatania eccependo di essere divenuta proprietaria del bene, per averlousucapito in virtù di possesso ultraventennale, ai sensi dell’art. 1158 cod.civ.; - che, essendosi costituita nel predetto giudizio, aveva eccepito la nonusucapibilità del bene, stante l’appartenenza del bene al demanio statale.1.4 [OSCURATO:PERSONA] aveva tuttavia rigettato la domanda, in conformitàalla proposta del Curatore condividendone le motivazioni.1.5 Proposta opposizione da parte del Ministero, il Tribunale ha osservato erilevato che: (i) il T.A.R., in un procedimento tra le medesime parti delgiudizio di opposizione, definito con sentenza del 12/5/2021, avente adoggetto la nota del Ministero con la quale si chiedeva la restituzione delterreno già oggetto della proposta di permuta immobiliare, aveva affermatoche in relazione al bene oggetto di controversia non era stato dimostrato cheavesse natura demaniale ovvero di bene appartenente al patrimonioindisponibile; (ii) peraltro, affinché potesse essere conferito ad un bene diproprietà dello Stato, delle Province o dei Comuni non appartenente aldemanio necessario, il carattere di bene del demanio eventuale o delpatrimonio indisponibile, era necessario che al bene stesso fosse dataeffettiva ed attuale destinazione al pubblico servizio; (iii) il T.A.R. avevaaffermato altresì che tale effettiva ed attuale destinazione non sussisteva, inquanto il bene era stato consegnato alla ricorrente, sebbene nell’ambito diun’operazione che non aveva poi avuto buon esito, in data 26/6/1972; (iv)come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto, cfr. Cass. Ord.16/10/2020, n. 22569; conf. Ord. 9/4/2024, n. 9457), la sdemanializzazionepuò avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale diNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026sclassificazione e in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontàdi conservare la particolare destinazione pubblica del bene; (v) solo nel casodi beni la cui destinazione all'uso pubblico derivi da una determinazionelegislativa la declassificazione deve avvenire in virtù di atto di pari rango enon può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietarioche postuli la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile poi, dellademanialità (Cass., 22/9/2020, n. 19814; Ord. 25/10/2023, n. 29560); (vi)nel caso di specie - ha proseguito il T.A.R. - non sussisteva la prova che ilbene rientrasse nel demanio dello Stato, né nel suo patrimonio indisponibileai sensi dell’art. 826 c.c., essendo stato esso detenuto da lungo tempo dallaparte ricorrente e in concreto destinato alla svolgimento della propria attivitào, comunque, al perseguimento dei propri interessi economici; (vii) nellapronuncia del Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 1021/2022del 15/6/2022, passata in giudicato), si precisava ulteriormente che, nellafattispecie, doveva escludersi che l’Amministrazione avesse dimostrato ladestinazione effettiva ed attuale del bene al pubblico servizio, in quanto ilcompendio immobiliare era stato consegnato alla [OSCURATO:PERSONA] sin dal1972; (viii) tale circostanza, che emergeva dallo stesso atto di diffida del31/10/2018, era di per sé dirimente, in quanto costituiva un comportamentooggettivo ed incompatibile con la volontà di conservare nel tempo e concarattere di continuità la destinazione pubblica del bene, sicché poteva anchecostituire causa di sdemanializzazione; (ix) viceversa - precisavaulteriormente il Consiglio di giustizia - sin da tale lontanissima data ilcompendio immobiliare era stato funzionale allo svolgimento di un’attivitàeconomica privata; (x) tale pronuncia aveva acquisito autorità di cosagiudicata e faceva stato tra le parti a tutti gli effetti, anche per gliaccertamenti in fatto ivi compiuti; (xi) data per comprovata l’intervenutasdemanializzazione e l’utilizzo del bene per lo svolgimento di un’attivitàeconomica privata e perciò solo uti dominus, non poteva che concludersi perl’intervenuto acquisto del bene per usucapione da tempo immemore, essendotrascorsi ben 46 anni dalla effettiva consegna; (xii) neanche rilevaval’allegazione svolta in corso di giudizio dal Ministero - a tenore della quale intalune sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado diNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026Siracusa sarebbe stata affermata la titolarità dei beni in capo al Ministero daparte della Curatela -, posto che l’acquisto per usucapione si era perfezionatoin epoca certamente ben antecedente, essendo stato conseguito il possessogià nel 1972; (xii) pertanto, la domanda di restituzione del bene e tutte lelogicamente subordinate domande di natura economica dovevano essererigettate.2. Il decreto, pubblicato in data 1/8/2024, è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui il2.1 Il controricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.e dell'art. 324 c.p.c.1.1 Si evidenzia da parte del Ministero ricorrente che la violazione o falsaapplicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c. si ricaverebbe“plasticamente” dalla semplice lettura della sentenza T.A.R. [OSCURATO:PERSONA],Sez. III, Sent., (data ud. 12/5/2021) del 3/6/2021, n. 1821 e dalla pronunziadel Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 1021/2022 del 15/6/2022, cheesplicitamente escludono che le relative statuizioni potessero avere gli effettidi giudicato esterno, erroneamente ritenuti, invece, sussistenti dal [OSCURATO:PERSONA]. Ma egualmente la circostanza che anche la pronuncia delConsiglio di Giustizia Amministrativa n. 1021/2022 del 15/6/2022 fosseimproduttiva di effetti esterni di giudicato sull’accertamento della qualità deibeni sarebbe stata, anche qui, resa evidente dalla stessa lettura dellasentenza.1.2 Aggiunge il Ministero ricorrente che nelle richiamate sentenze il GiudiceAmministrativo non era stato mai chiamato ad accertare la demanialità omeno del bene, ma solo (e nei limiti della cognizione incidentale ex art. 8c.p.a.) che questa fosse stata dimostrata in uno specifico procedimento ai finidell’esercizio di quel potere autoritativo esercitato nei confronti della societàex art. 823 c.c. (c.d. poteri di polizia demaniale) e non anche ad altri finiNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026caratterizzanti il regime dei beni demaniali, tra cui l’inapplicabilitàdell’usucapione (causa su cui già il T.A.R. Catania in primo grado avevaperaltro declinato la giurisdizione).1.3 Risulterebbe dunque evidente il vizio del decreto impugnato: la sentenzadel C.G.A. doveva essere interpretata dal Giudice fallimentare solo nel sensoche il giudicato amministrativo lascia fermo il potere del Giudice ordinario diaccertare la demanialità del bene, con efficacia di giudicato e in base allaregola di giudizio del processo civile. Lo stesso G.A. aveva chiaramenteevidenziato che la controparte “non [aveva] chiesto l’accertamento dellanatura privata del bene”, domanda quest’ultima che avrebbe trovatol’insuperabile ostacolo del difetto di giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA].A sostegno di tale conclusione, il ricorrente richiama il consolidato principioper cui, allorché venga in rilievo la contestazione di un potere di c.d. poliziademaniale, il Giudice amministrativo non può spingersi sino all’accertamentodella natura demaniale o meno di un determinato bene.Il ricorrente conclude, pertanto, nel senso che non si era formato alcungiudicato esterno sulla demanialità o meno del bene - profilo sul quale ilGiudice Amministrativo non aveva peraltro giurisdizione e dunque non avevapotuto prendere alcuna posizione -, essendosi la pronunzia del C.G.A limitataa sindacare la legittimità dell’atto di autotutela esecutiva con cognizionelimitata all'effettivo oggetto del giudizio, in cui non era venuto propriamentein rilievo, esulando dalla giurisdizione del g.a., l'accertamento della proprietàdel bene controverso, aspetto quindi rimasto impregiudicato.1.4 Le obiezioni sollevate dal Ministero ricorrente nel primo motivo colgononel segno.Occorre, infatti, ricordare che, ai sensi dell’art. 8 del c.p.a., rubricato, perl’appunto “Cognizione incidentale e questioni pregiudiziali”, è stabilitonormativamente il principio secondo cui “Il giudice amministrativo nellematerie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia digiudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cuirisoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale”.Ebbene, a ciò va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenzaespressa da questa Corte, la contestazione della natura demaniale di un beneNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È statoinvero affermato, nella materia in esame, che “è devoluta alla giurisdizionedel giudice ordinario - siccome avente ad oggetto diritti soggettivi - lacontroversia instaurata da un privato che, contestando la natura demanialedi un'area da lui occupata, impugni l'ordinanza con la quale gli sia statoingiunto di porre termine all'occupazione stessa, in quanto in tale ipotesi laparte chiede una pronuncia sulla proprietà, pubblica o privata, di quel suolo,e la domanda proposta ha ad oggetto non già l'annullamento delprovvedimento amministrativo, bensì la contestazione dell'esistenza delpotere amministrativo esercitato” (Cass. Sez. U., 10/9/2019, n. 22575; v.anche: Cass. Sez. U., 29/3/2011, n. 7097).1.5 Ebbene, come correttamente denunciato dal ricorrente nel motivo qui inesame, sulla questione della natura demaniale o meno dei beni attinti dalprovvedimento di rilascio il giudice amministrativo si era pronunciato soloincidentalmente e ciò proprio al fine di decidere della diversa questione dellalegittimità del sopra menzionato provvedimento (foglio n. M_D MGMILAU0010296 del 31/10/2018, con il quale la P.A. aveva diffidato la CapopasseroS.r.l. alla restituzione e allo sgombero del bene dalla stessa occupato).Ne consegue che su quella statuizione del giudice amministrativo - adottataincidenter tantum e sulla quale il Tribunale di Palermo ha fondato la suadecisione, rilevando la formazione di un giudicato esterno - non poteva inveceformarsi alcun giudicato, trattandosi, come sopra già sottolineato, diquestione pregiudiziale trattata solo incidentalmente dal giudiceamministrativo.1.6 L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restantimotivi.2. Il secondo mezzo risulta, infatti, così rubricato: “omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nella parte in cui ildecreto impugnato, dopo aver affermato che la sentenza del consiglio digiustizia amministrativa n. 1021/2022 del 15 giugno 2022 recherebbe unaccertamento – passato in giudicato – sulla non apparenza dei beni aldemanio o al patrimonio indisponibile, ha viceversa ritenuto prive di unaNumero registro generale 20590/2024Numero sezionale 2176/2026Numero di raccolta generale 19420/2026Data pubblicazione 12/06/2026portata di accertamento sulla demanialità dei beni le sentenze del giudicetributario”.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “insanabileillogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4 cod. proc. civ., nella parte in cui il decreto impugnato, dopo averaffermato che i terreni oggetto di causa non avrebbero avuto naturademaniale, ha stabilito che gli stessi avrebbero formato oggetto disdemanializzazione tacita”.4. Il ricorrente articola, inoltre, un quarto motivo col quale denuncia “inrelazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazionedell'art. dell’ art. 822, cod. civ., nella parte in cui il decreto impugnato haritenuto la sdemanializzazione tacita dei terreni appartenenti al ministerodella difesa”.5. Col quinto mezzo si denuncia “in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.3, violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158 c.c.”.5.1 Si impone, pertanto, in accoglimento del primo motivo, la cassazione deldecreto impugnato con rinvio al giudice a quo per un riesame dell’interavicenda processuale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi;cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Palermo che, in diversacomposizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14/5/2026Il Presidente