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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 06348/2025

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1991/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentantede [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2653/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con sentenza resa in data 19/10/2021, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprioe nella qualità di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni asseritamente subitidalle attrici in conseguenza della pubblicazione, da parte della societàconvenuta, di un’erronea segnalazione in relazione alle vicende finanziariedelle istanti; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte delle attrici, tantodi un preciso nesso di causalità tra il comportamento ascritto alla societàconvenuta e il danno asseritamente subito, quanto della stessa sussistenzadelle conseguenze dannose denunciate; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; laCrif s.p.a. resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peravere la C orte territoriale violato il principio del contraddittorio tra le parti in conseguenza dell’anomala successione delle ordinanze istruttorie susseguitesi nel corso del giudizio d’appello, in forza delle quali, mentre le odierne ricorrenti si erano uniformate al deposito di mere ‘note scritte’ per l’udienza, la controparte aveva depositato completememorie ex art. 190 c.p.c., con la conseguente impossibilità, perle odierne istanti, di svolgere le proprie difese in modo completo;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile ; ferma l’assoluta genericità della descrizione delle presunte irregolaritàascritte dalle ricorrenti al contegno processuale della C orte territoriale, osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazionedi norme processuali non è destinata a tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazionedel pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazionedella regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(cfr., ex plurimis , Sez. 3, o rdinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv.659858 - 01) ; nella specie, le odierne ricorrenti hanno denunciato in modo irriducibilmenteastratto l’asserita lesione del proprio diritto di difesa, avendorilevato l’asserita dannosità delle diverse ordinanze istruttorie susseguitesinel corso del processo d’appello senza specificare il tipo o lanatura del pregiudizio subito per effetto di tali (asserite) illegittimità del giudice a quo , con la conseguente inammissibilità dell’odierna censura,di per sé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali la pretesa erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato la lesione delle proprie prerogative di difesa ; con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper omessa, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peravere entrambi i giudici del merito illegittimamente negato il diritto delle odierne istanti di fornire la prova dell’illecito denunciato nei confronti della controparte e dei danni concretamente subiti; danni, peraltro, in ogni caso, effettivamente comprovati attraverso la documentazione prodotta in giudizio, a fronte della quale la corte territoriale ha illegittimamente negato l’ammissione di un’indispensabileconsulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile ; ferma l’inammissibile evocazione, da parte delle ricorrenti, di un vizio di illegittimità della sentenza impugnata sulla base di una formulazionecorrispondente a una disposizione normativa non più in vigore(segnatamente in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.), varrà osservare come la censura in esame non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c., né di quello di cui all'art.115c.p.c., essendosi le stesse sostanzialmente limitate a denunciare unicamenteuna pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura unicamente nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (evenienzain nessun caso verificatasi nel caso di specie), mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri regoladi cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez.

U, s entenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; daqui la conseguenza secondo cui la censura in esame in altro non sirisolve se non in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa edelle prove acquisite dal giudice (ivi compreso il giudizio di inidoneità delle prove acquisite a giustificare l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio), sulla base di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità ; dev’essere, da ultimo, rilevata l’inammissibilità delle censure direttamente rivolte dalle ricorrenti nei confronti della sentenza di primo grado, non essendo consentito, in sede di legittimità, prospettare l’eventuale sussistenza di vizi propri della sentenza del primo giudice (cfr. Sez.

L, s entenza n. 6733 del 21/03/2014 , Rv. 630084- 01) ; conil terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione errata applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di attribuire valore decisivo, sul piano probatorio, a quanto Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accertatoin sede cautelare tra le parti (pur essendosi concluso, detta fasecautelare, con un provvedimento di cessazione della materia del contendere),finendo col travisare e disattendere illegittimamente, non solo le richieste istruttorie regolarmente avanzate, bensì gli stessi elementidi prova complessivamente offerti a sostegno della domanda risarcitoriaoriginariamente proposta; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, le ricorrenti, lungi dal contestare l’errata ricognizione, da partedel giudice d’appello, della fattispecie astratta recata da norme di legge, si siano limitate a contestare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediata da una pretesa erronea valutazione dei mezzidi prova proposti dalle parti; e ciò, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in questa sede di legittimità ; parimenti inammissibile, sotto altro profilo, deve ritenersi la contestazionedel rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalle parti istanti; a tale riguardo, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento del la giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di meritodi dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto cheil giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr.

Sez.

L, s entenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l'onere di dimostrare che con l’assunzione delle proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, ordinanzan. 23194 del 4/10/2017, Rv. 645753 - 01) ; sulpunto, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 5, s entenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo le ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspettidell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della C orte territoriale, delle occorrenze di fatto destinate ad essere comprovate dalle fonti di prova non ammesse (e che avrebbero al contrario condotto – in ipotesi – a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia), dovendo conseguentemente ritenersi che, attraverso le odierne censure, le ricorrenti altro non abbiano prospettatose non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il propriosoggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1991/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentantede [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesadall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]); -controricorrente - avverso la sentenza n. 2653/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ritenutoche, con sentenza resa in data 19/10/2021, la Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprioe nella qualità di legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al risarcimento dei danni asseritamente subitidalle attrici in conseguenza della pubblicazione, da parte della societàconvenuta, di un’erronea segnalazione in relazione alle vicende finanziariedelle istanti; a fondamento della decisione assunta, la C orte territoriale ha sottolineatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva rilevato la mancata dimostrazione, da parte delle attrici, tantodi un preciso nesso di causalità tra il comportamento ascritto alla societàconvenuta e il danno asseritamente subito, quanto della stessa sussistenzadelle conseguenze dannose denunciate; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualitàdi legale rappresentante de [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; laCrif s.p.a. resiste con controricorso; consideratoche, conil primo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 101 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), peravere la C orte territoriale violato il principio del contraddittorio tra le parti in conseguenza dell’anomala successione delle ordinanze istruttorie susseguitesi nel corso del giudizio d’appello, in forza delle quali, mentre le odierne ricorrenti si erano uniformate al deposito di mere ‘note scritte’ per l’udienza, la controparte aveva depositato completememorie ex art. 190 c.p.c., con la conseguente impossibilità, perle odierne istanti, di svolgere le proprie difese in modo completo;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile ; ferma l’assoluta genericità della descrizione delle presunte irregolaritàascritte dalle ricorrenti al contegno processuale della C orte territoriale, osserva il Collegio come al caso di specie debba trovare applicazioneil consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazionedi norme processuali non è destinata a tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazionedel pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibilel'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazionedella regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito(cfr., ex plurimis , Sez. 3, o rdinanza n. 26419 del 20/11/2020, Rv.659858 - 01) ; nella specie, le odierne ricorrenti hanno denunciato in modo irriducibilmenteastratto l’asserita lesione del proprio diritto di difesa, avendorilevato l’asserita dannosità delle diverse ordinanze istruttorie susseguitesinel corso del processo d’appello senza specificare il tipo o lanatura del pregiudizio subito per effetto di tali (asserite) illegittimità del giudice a quo , con la conseguente inammissibilità dell’odierna censura,di per sé insuscettibile di evidenziare le specifiche ragioni per le quali la pretesa erronea applicazione della regola processuale avrebbecomportato la lesione delle proprie prerogative di difesa ; con il secondo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnataper omessa, insufficiente e contraddittorio motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla violazione degli artt.2697 c.c. e 115 c.p.c. (con riguardo all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri peravere entrambi i giudici del merito illegittimamente negato il diritto delle odierne istanti di fornire la prova dell’illecito denunciato nei confronti della controparte e dei danni concretamente subiti; danni, peraltro, in ogni caso, effettivamente comprovati attraverso la documentazione prodotta in giudizio, a fronte della quale la corte territoriale ha illegittimamente negato l’ammissione di un’indispensabileconsulenza tecnica d’ufficio; ilmotivo è inammissibile ; ferma l’inammissibile evocazione, da parte delle ricorrenti, di un vizio di illegittimità della sentenza impugnata sulla base di una formulazionecorrispondente a una disposizione normativa non più in vigore(segnatamente in relazione al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c.), varrà osservare come la censura in esame non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c., né di quello di cui all'art.115c.p.c., essendosi le stesse sostanzialmente limitate a denunciare unicamenteuna pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa C orte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si configura unicamente nel caso in cui il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modoerroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni (evenienzain nessun caso verificatasi nel caso di specie), mentre per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciareche il giudice non abbia posto a fondamento della decisione leprove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato, o contraddicendo espressamente la Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri regoladi cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendolaimplicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove’ (cfr. Sez. U, s entenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; daqui la conseguenza secondo cui la censura in esame in altro non sirisolve se non in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa edelle prove acquisite dal giudice (ivi compreso il giudizio di inidoneità delle prove acquisite a giustificare l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio), sulla base di un’impostazione critica non consentita insede di legittimità ; dev’essere, da ultimo, rilevata l’inammissibilità delle censure direttamente rivolte dalle ricorrenti nei confronti della sentenza di primo grado, non essendo consentito, in sede di legittimità, prospettare l’eventuale sussistenza di vizi propri della sentenza del primo giudice (cfr. Sez. L, s entenza n. 6733 del 21/03/2014 , Rv. 630084- 01) ; conil terzo motivo, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione errata applicazione di norme di diritto (in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere la C orte territoriale erroneamente omesso di attribuire valore decisivo, sul piano probatorio, a quanto Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri accertatoin sede cautelare tra le parti (pur essendosi concluso, detta fasecautelare, con un provvedimento di cessazione della materia del contendere),finendo col travisare e disattendere illegittimamente, non solo le richieste istruttorie regolarmente avanzate, bensì gli stessi elementidi prova complessivamente offerti a sostegno della domanda risarcitoriaoriginariamente proposta; ilmotivo è inammissibile ; osservail C ollegio come, attraverso la proposizione della censura in esame, le ricorrenti, lungi dal contestare l’errata ricognizione, da partedel giudice d’appello, della fattispecie astratta recata da norme di legge, si siano limitate a contestare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta mediata da una pretesa erronea valutazione dei mezzidi prova proposti dalle parti; e ciò, sulla base di un’impostazione criticanon consentita in questa sede di legittimità ; parimenti inammissibile, sotto altro profilo, deve ritenersi la contestazionedel rigetto delle richieste istruttorie avanzate dalle parti istanti; a tale riguardo, varrà osservare come, secondo il consolidato insegnamento del la giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezziistruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di meritodi dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto cheil giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata:cfr. Sez. L, s entenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429 – 01), il ricorrente ha l'onere di dimostrare che con l’assunzione delle proverichieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio dicertezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri legittimità un controllo sulla decisività delle prove (cfr. Sez. 6 - 1, ordinanzan. 23194 del 4/10/2017, Rv. 645753 - 01) ; sulpunto, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminareil merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà dicontrollo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità dellacoerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, discegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dandocosì liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis,Sez. 5, s entenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709) ; ciòposto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo le ricorrenti propriamente trascurato di circostanziare gli aspettidell'asserita decisività della mancata considerazione, da parte della C orte territoriale, delle occorrenze di fatto destinate ad essere comprovate dalle fonti di prova non ammesse (e che avrebbero al contrario condotto – in ipotesi – a una sicura diversa risoluzione dell'odierna controversia), dovendo conseguentemente ritenersi che, attraverso le odierne censure, le ricorrenti altro non abbiano prospettatose non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il propriosoggettivo punto di vista, in coerenza ai tratti di un'operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede di legittimità; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso;Cameradi consiglio del 16 gennaio 2025 – R.G. n. 1991/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, eagli accessori
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