CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a Catania il 18/07/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1982 avverso la sentenza del 28/10/2025 della Corte di Appello di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Catania limitatamente alla determinazione della durata dell'interdizione applicata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rigetto nel resto. Letta la comparsa conclusionale con la quale il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la conferma della sentenza impugnata e delle statuizioni civili in essa assunte con richiesta di condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 11. Con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. del 28 ottobre 2025 la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza del 28 gennaio 2025 del G.U.P. del Tribunale di Catania, ha rideterminato, su accordo delle parti, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], fissandola, per il primo, nella misura di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in relazione ai delitti di incendio aggravato e di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di congegni micidiali compiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica e, per il secondo, nella misura di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa in relazione ai delitti di incendio aggravato e di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di congegni micidiali compiutamente descritti ai capi 1), 2), 4) e 5) della rubrica. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione con il quale lamenta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'entità della pena. Il difensore lamenta che la Corte non ha preso in debita considerazione i rilievi difensivi illustrati nell'atto di appello e sulla scorta dei quali l'imputato poteva essere reputato meritevole di una rideterminazione della pena in senso più favorevole. Censura, in particolare, come sia stata omessa ogni valutazione sul comportamento processuale del [OSCURATO:PERSONA]. Contesta, pertanto, che la sentenza impugnata si sia limitata a modificare le statuizioni in punto di pena assunte nel corpo della pronuncia di primo grado ricorrendo ad un apparato argomentativo carente e, come tale, passibile di contestazione critica nella sede di legittimità. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Il difensore contesta che la Corte territoriale ha offerto un apparato motivazionale insufficiente quanto alle ragioni che hanno determinato l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti ed ha comunque errato nel non revocare la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, inflitta in primo grado al [OSCURATO:PERSONA], e la sua sostituzione con quella temporanea, a seguito dell'intervenuta rideterminazione della pena («non superiore ad anni cinque di reclusione)». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed il primo dei motivi di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risultano manifestamente infondati. Va ribadito, in coerenza ad un consolidato orientamento interpretativo, come in tema di concordato in appello il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa 2ex art. 599-bis cod. proc. pen. sia ammissibile solo ove con esso si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del Pubblico ministero sulla richiesta o al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Risultano, di contro, inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, alla presenza di vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). Sulla scorta di ciò, le doglianze formulate dai difensori dei due ricorrenti afferenti l'inadeguatezza della motivazione cui la Corte territoriale è ricorsa per valutare la congruità della pena concordata si atteggiano all'evidenza irricevibili nella presente sede di legittimità. 2. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Nel rideterminare per quest'ultimo la pena in coerenza all'indicazione offerta dalle parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte ha, anzitutto, individuato il reato più grave in quello di cui al capo 2) della rubrica, ha per esso determinato la sanzione nella misura di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro 10.500,00 di multa, ha poi apportato sulla stessa aumenti ex art. 81, secondo comma, cod. pen., fino a giungere alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, che ha, una prima volta, ridotto per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sino a giungere alla pena di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 9.000,00 di multa, e che ha poi ulteriormente ridotto di un terzo, ex art. 442 cod. proc. pen., sì da pervenire alla pena finale di anni cinque di reclusione ed euro 6.000,00 di multa. Ha, per il resto, confermato la sentenza di primo grado e ciò anche nella parte in cui aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale e sospeso dall'esercizio della responsabilità genitoriale durante la pena. Quest'ultima determinazione appare, però, erronea. Va infatti ricordato come, ai fini dell'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'interdizione legale, è necessario far riferimento, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva, risultante dall'aumento per la continuazione. (Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, Rv. 286862 - 03). 3La pena cui la Corte territoriale catanese avrebbe dovuto fare riferimento per valutare la conferma o la riforma della pronuncia di primo grado in merito all'applicazione delle pene accessorie alla principale non è, allora, quella finale di anni cinque di reclusione, oltre la multa, oggetto del concordato, bensì la pena, inferiore ad anni cinque ma superiore ad anni tre, determinata in relazione al più grave dei reati reputati avvinti dal vincolo della continuazione. Preso atto di ciò, la Corte era tenuta alla sostituzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell'interdizione temporanea, ove la pena irrogata sia complessivamente inferiore ad anni cinque di reclusione, anche se la sostituzione non era stata prevista nell'accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv 278806-01). Non averlo fatto comporta che essa è incorsa in un errore di diritto emendabile con pronuncia di annullamento senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. I), e 621 cod. proc. pen. con conseguente rideterminazione, ad opera di questa Corte, della durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] nella misura legale di anni cinque e conseguente cancellazione delle ulteriori pene accessorie dell'interdizione legale e della sospensione dall'esercizio della potestà genitoriale che, ai sensi dell'art. 32, terzo comma, cod. proc. pen. può essere applicata solo ove la pena detentiva principale sia non inferiore ai cinque anni di reclusione. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, alla declaratoria di integrale inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], come liquidate in dispositivo. P P.Q.Mpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.334,80, oltre accessori di legge. Così è deciso, 02/04/2026 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente M [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA Dl CASSAZIONE Mn312. • ; cv;V:31 i 3 MAG,...2B26.... [OSCURATO:PERSONA] GRiDiZ!,A,R2 0- 1 LFUNZION. Ii T. DIZIARTO Mari, 5