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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:C:2012:585
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62011CC0394

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 settembre 2012 ( 1 )

[OSCURATO:PERSONA]394/11

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria)] «Ricevibilità della domanda pregiudiziale — “Organo giurisdizionale di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica — Discriminazione indiretta — Quartieri abitati prevalentemente da membri della comunità Rom — Installazione di contatori elettrici a un’altezza non accessibile ai consumatori — Giustificazione — Lotta alla frode e agli abusi — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Possibilità per il consumatore di effettuare la lettura del proprio consumo individuale di energia elettrica» I – Introduzione

1. L’installazione dei contatori elettrici, nei quartieri cittadini abitati prevalentemente da un determinato gruppo etnico, a un’altezza notevolmente superiore rispetto a quanto accade altrove deve considerarsi una pratica discriminatoria? È questa in definitiva la questione di cui la Corte è chiamata a occuparsi su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] bulgara per la lotta alle discriminazioni (in prosieguo: la «KZD») ( 2 ).

Essa offre alla Corte la possibilità di esprimersi sulle cosiddette «direttive antidiscriminazione» – nel caso di specie la direttiva 2000/43/CE ( 3 ) – e di perfezionare la propria giurisprudenza al riguardo ( 4 ), pronunciandosi per la prima volta sulla problematica della discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica e sulle possibili giustificazioni di una siffatta discriminazione.

La Corte dovrà inoltre chiarire preliminarmente se la KZD sia legittimata in via di principio a sottoporle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE.

2. La controversia trae origine dalla prassi vigente in due quartieri della città bulgara di Montana di installare i contatori elettrici sui pali dell’elettricità a un’altezza di 7 metri, mentre altrove essi sono fissati a un’altezza non superiore a 1,70 metri così da essere accessibili ai consumatori.

Dato che nei quartieri interessati vivono prevalentemente membri della comunità Rom ( 5 ), si pone la questione se la procedura descritta costituisca una discriminazione sulla base dell’origine etnica.

3. Il caso in esame è particolarmente delicato, poiché l’eventuale discriminazione andrebbe a danneggiare i Rom.

Negli ultimi anni la situazione dei Rom, che rappresentano la minoranza numericamente più importante in Europa, è stata ripetutamente oggetto dell’attenzione pubblica.

Molti dei circa dieci-dodici milioni di Rom che vivono in Europa sono quotidianamente vittima di pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale.

Essi vivono spesso emarginati e in pessime condizioni socioeconomiche ( 6 ).

L’integrazione sociale ed economica dei Rom è pertanto uno degli obiettivi dichiarati dell’Unione europea, nonché della Repubblica di Bulgaria ( 7 ).

Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte eur.

D.U.) si era già occupata in diverse occasioni delle discriminazioni contro i Rom ( 8 ).

II – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione

4. Il contesto normativo dell’Unione è determinato, nel caso in esame, dalla direttiva 2000/43/CE.

A titolo integrativo occorre fare riferimento alle direttive 2006/32/CE ( 9 ) e 2009/72/CE ( 10 ), contenenti le regole in materia di mercato interno dell’energia elettrica e dell’efficienza degli usi finali dell’energia.

1. La direttiva antidiscriminazione 2000/43

5. L’articolo 2 della direttiva 2000/43 reca, tra le altre, la seguente definizione: «1.

Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica.

2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. (…)».

6. Il campo di applicazione della direttiva 2000/43 viene stabilito dal suo articolo 3 come segue: «1.

Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (…) h) all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio. (…)».

7. L’articolo 7 della direttiva 2000/43, contenente le norme in materia di tutela dei diritti, stabilisce al suo paragrafo 1 quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva».

8. All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 riguardo all’onere della prova è previsto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

9. Occorre da ultimo richiamare l’articolo 13 della direttiva 2000/43, che si occupa degli organismi per la promozione della parità di trattamento: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica.

Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino: — l’assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, — lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, — la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni».

2. Le direttive in materia di mercato interno dell’energia elettrica e di efficienza degli usi finali dell’energia

10. La direttiva 2006/32 persegue un incremento dell’efficienza nell’uso finale dell’energia negli [OSCURATO:PERSONA] membri attraverso varie misure, tra cui quelle volte al miglioramento dell’efficienza energetica per il consumatore finale.

Il suo ventinovesimo considerando in particolare è formulato come segue: «Per consentire agli utenti finali di prendere decisioni più informate per quanto riguarda il loro consumo individuale di energia, essi dovrebbero disporre di una quantità ragionevole di informazioni al riguardo e di altre informazioni pertinenti (...).

Inoltre, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori».

11. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32 stabilisce inoltre quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso. (…)».

12. La direttiva 2009/72 contiene norme comuni sulla generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e disciplina l’organizzazione e il funzionamento del settore dell’elettricità ( 11 ).

A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, di questa direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano «misure adeguate per tutelare i clienti finali» che comprendono, per quanto riguarda almeno i clienti civili, quelle che figurano nell’allegato I.

13. A norma dell’allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, recante il titolo «Misure sulla tutela dei consumatori», «le misure di cui all’articolo 3 [della direttiva] consistono nel garantire che i clienti: (…) h) possano disporre dei propri dati di consumo (...); [e] i) siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica (...).

Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure.

Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. (…)».

B – Diritto bulgaro

14. Ai fini dell’attuazione di una serie di direttive e di altri atti dell’Unione europea, ivi compresa la direttiva 2000/43, è stata promulgata in Bulgaria la legge sulla tutela dalle discriminazioni ( 12 ) (in prosieguo: lo «ZZD»), che contiene, oltre a disposizioni sul divieto di discriminazione, anche la disciplina della [OSCURATO:PERSONA] per la lotta alle discriminazioni (in prosieguo: la «KZD»).

La domanda di pronuncia pregiudiziale richiama poi numerose altre norme nazionali, quali la legge per il settore energetico, il regolamento sull’allacciamento dei produttori e dei consumatori di energia elettrica alle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità, nonché le condizioni generali per i contratti di utilizzazione delle imprese di distribuzione e fornitura di energia elettrica.

III – Fatti e procedimento principale

15. Il procedimento principale trae origine da un ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla KZD.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] vive nella città bulgara di Montana, per l’esattezza in uno dei due quartieri di tale città che, stando alle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sono noti come «quartieri Rom», in quanto prevalentemente popolati da persone di etnia Rom.

16. L’approvvigionamento di energia elettrica del comune di Montana viene effettuato dalla ChEZ [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «CEB»), e la sua distribuzione dalla ChEZ [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «CRB»), entrambe sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] normativa statale per l’energia e le risorse idriche ( 13 ) (in prosieguo: la «DKEVR»).

In tutto il territorio del comune di Montana si trovano contatori di proprietà della CRB.

17. Nel 1998 e nel 1999 in entrambi i quartieri Rom di Montana, «Ogosta» e «Kosharnik», nonché in alcune altre città del paese, i contatori elettrici sono stati installati su pali dell’elettricità ad un’altezza di 7 metri.

Al di fuori di tali quartieri i contatori si trovano a un’altezza non superiore a 1,70 metri, prevalentemente all’interno degli appartamenti dei consumatori o installati sulle facciate esterne degli edifici o sulle recinzioni.

18. Per consentire al consumatore di compiere un controllo visivo, quantomeno indiretto, anche nel caso dei contatori elettrici installati a 7 metri di altezza, la CRB si è impegnata nelle sue condizioni generali di contratto a mettere a disposizione su richiesta scritta del consumatore, gratuitamente ed entro tre giorni, un veicolo speciale munito di una piattaforma elevatrice con la quale i collaboratori della CRB possono effettuare la lettura dei contatori.

Tuttavia, ad oggi, nessun consumatore si è avvalso di questa possibilità.

In alternativa, il consumatore può far installare a pagamento un contatore di controllo nel proprio appartamento.

In tali quartieri non esiste altra possibilità per il consumatore di effettuare un controllo visivo.

19. Nel procedimento di ricorso dinanzi alla KZD il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri lo discriminerebbe in base alla sua origine etnica.

Nel contempo egli lamenta che tutte le persone di origine etnica Rom dei quartieri interessati verrebbero discriminate in ragione della loro appartenenza etnica.

20. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha diretto il proprio ricorso contro la CEB.

La CRB, i rappresentanti legali e i consigli di amministrazione di entrambe le società, nonché la DKEVR, sono stati chiamati in causa nel procedimento principale dalla KZD.

IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

21. Nell’ambito del procedimento di ricorso la KZD ha adito la Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il caso in oggetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva [2000/43] [articolo 3, paragrafo 1, lettera h)]. 2) Cosa debba intendersi per “trattata meno favorevolmente” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, e per “possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43: a) se, per qualificare come discriminazione diretta un trattamento meno favorevole, sia assolutamente necessario che il trattamento sia più sfavorevole e che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso come ogni forma di un comportamento (di una relazione) nel senso ampio del termine, il quale, rispetto al comportamento assunto in una situazione analoga, risulta meno vantaggioso; b) se, per qualificare come discriminazione indiretta il collocamento in una posizione di particolare svantaggio, sia anche necessario che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso in senso più ampio, come ogni forma di collocamento in una posizione di particolare svantaggio/sfavore. 3) In funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43, sia necessario che il trattamento meno favorevole o il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente un diritto o un interesse previsto espressamente dalla legge a) se le disposizioni di cui all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva [2006/32] (considerando 29, articoli 1 e 13, paragrafo 1), della direttiva [2003/54] (articolo 3, paragrafo 5), della direttiva [2009/72] (articolo 3, paragrafo 7) prevedano a favore del consumatore finale dell’energia elettrica un diritto o un interesse a poter verificare regolarmente i display del contatore, il quale possa essere fatto valere dinnanzi ai giudici nazionali in un procedimento come quello principale, e b) se siano compatibili con tali disposizioni norme nazionali e/o una prassi amministrativa posta in essere con l’autorizzazione commissione di regolamentazione dell’acqua e dell’energia, in forza delle quali ad un’impresa di distribuzione viene accordata la libertà di installare i contatori in luoghi difficilmente accessibili o inaccessibili, il che non consente ai consumatori di verificare e monitorare personalmente e regolarmente i display del contatore. 4) In funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta, non sia assolutamente necessaria la violazione diretta o indiretta di un diritto o di un interesse previsto dalla legge a) se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 siano ammissibili disposizioni nazionali o una giurisprudenza come quelle di cui al procedimento principale, in base alle quali, ai fini della qualificazione come discriminazione, è richiesto che il trattamento più sfavorevole e il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti dalla legge, b) se il giudice nazionale, qualora esse non siano ammissibili, sia obbligato a disapplicarle e a fare riferimento alle definizioni fissate nella [menzionata] direttiva. 5) Come debba essere interpretato l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43: a) se nel senso che esso esige che la vittima dimostri fatti che consentano di dedurre o di concludere in maniera univoca, inconfutabile e certa per una discriminazione diretta o indiretta, oppure se sia sufficiente che i fatti si limitino a fondare la presupposizione/presunzione di una siffatta discriminazione; b) se i fatti che, da un lato, solo nei due quartieri noti nella città come quartieri rom i contatori siano installati nelle strade sui pali dell’elettricità, ad un’altezza che non consente un controllo visivo dei display dei contatori da parte dei consumatori, fatte salve le eccezioni note all’interno di alcune parti di tali quartieri urbani, e che, d’altro lato, in tutti i restanti quartieri della città i contatori siano installati ad un’altezza diversa (fino a 1,7 m), la quale consente un controllo visivo, perlopiù nell’appartamento dei consumatori o sulla facciata dell’edificio o sulla recinzione, comportino un’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta. c) Se le circostanze che, in entrambi i quartieri noti nella città come quartieri rom, abitino non solo Rom bensì anche persone di etnia diversa e/o che rilevi pertanto quale parte della popolazione in questi due quartieri si definisca essa stessa come Rom, e/o che l’impresa di distribuzione definisca come generalmente note le cause alla base di uno spostamento dei contatori in questi due quartieri a detta altezza di 7 m, escludano l’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta. 6) In funzione della soluzione alla quinta questione: a) se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che è necessaria una presupposizione/presunzione della sussistenza di una discriminazione, e, qualora i summenzionati fatti spostino l’onere della prova a carico della parte convenuta, quale forma di discriminazione facciano presumere tali fatti: se si tratti di una discriminazione diretta, indiretta e/o di una molestia; b) se le disposizioni della direttiva 2000/43 consentano di giustificare la discriminazione diretta e/o la molestia con il perseguimento di una finalità legittima per il tramite di mezzi a tal fine idonei e necessari; c) se, nella fattispecie, tenuto conto dei legittimi obiettivi fatti valere dall’impresa di distribuzione (e dalla stessa perseguiti), la misura applicata nei due quartieri urbani possa essere giustificata in una situazione in cui: — in primo luogo, detta misura venga applicata a causa di fatture insolute accumulatesi nei due quartieri urbani interessati e a causa di frequenti infrazioni da parte dei consumatori, le quali pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza, la qualità, il funzionamento continuo e sicuro degli impianti di energia elettrica e, in secondo luogo, la misura in parola venga applicata collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il singolo consumatore paghi o meno le sue fatture per la distribuzione e per la fornitura di energia elettrica, e a prescindere dalla circostanza dell’accertamento che il singolo consumatore abbia commesso una qualsivoglia infrazione (una manipolazione dei display del contatore, un allacciamento illegale e/o un prelievo illegale/un consumo illegale di energia elettrica, senza conteggio e senza versamento del canone, o un qualsiasi altro intervento nella rete, il quale pregiudichi o metta in pericolo il suo funzionamento sotto il profilo della sicurezza, della qualità, della continuità e dell’assenza di rischi); — per ciascuna infrazione analoga siano previste, nelle disposizioni di legge e nelle condizioni generali del contratto concernente la distribuzione, delle responsabilità, segnatamente di natura civile, amministrativa nonché penale; — la clausola prevista all’articolo 27, paragrafo 2, delle condizioni generali del contratto – l’impresa di distribuzione garantisce, su espressa richiesta scritta del consumatore, la possibilità di un controllo visivo dei display del contatore – non consenta di fatto al consumatore di verificare personalmente e regolarmente i display che lo riguardano; — sussista una possibilità, in base ad espressa richiesta scritta, di installare un contatore di controllo nell’appartamento del consumatore, a fronte del versamento di un canone; — la misura costituisca un segno peculiare e visibile delle pratiche, indipendentemente dalla loro forma, scorrette del consumatore, stante il carattere generalmente noto, ad avviso dell’impresa di distribuzione, delle cause alla base dell’applicazione di tale misura; — vi siano altri mezzi e metodi tecnici per salvaguardare i contatori da interventi indebiti; — il legale dell’impresa di distribuzione affermi che una misura analoga applicata in un quartiere rom di un’altra città non avrebbe di fatto potuto impedire gli interventi, — e non possa reputarsi che l’impianto di energia elettrica installato in uno di tali quartieri, un trasformatore, debba essere assoggettato, per sicurezza, a misure analoghe a quelle applicate ai contatori».

22. Nel procedimento dinanzi alla Corte, la CEB e il CRB ( 14 ), il governo bulgaro e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte e orali.

Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è comparso all’udienza dell’11 luglio 2012 davanti alla Corte.

V – Analisi A – Ricevibilità della domanda pregiudiziale

23. Talune parti contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, eccependo essenzialmente che la KZD non avrebbe natura di organo giurisdizionale.

A margine, inoltre, affermano che alcune delle questioni sollevate dinanzi alla Corte avrebbero carattere ipotetico.

1. Sulla legittimazione della KZD al rinvio pregiudiziale

24. In considerazione delle numerose autorità indipendenti create negli ultimi anni all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, non da ultimo anche in attuazione delle prescrizioni del diritto dell’Unione, non stupisce che la Corte si trovi di tanto in tanto a valutare se siffatti enti possano presentare domande di pronuncia pregiudiziale ( 15 ).

25. Per valutare la legittimazione al rinvio pregiudiziale di un’autorità indipendente, quale la KZD, occorre esaminare se tale ente possa essere considerato un «organo giurisdizionale di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] europea e il governo bulgaro ritengono che tale sia il caso, mentre la CEB e la CRB sostengono l’opinione contraria.

26. Secondo giurisprudenza costante della Corte il giudizio sulla legittimazione al rinvio pregiudiziale è una questione esclusivamente di diritto dell’Unione.

La circostanza se l’ente in parola sia un’autorità giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE viene valutata sulla base di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente ( 16 ).

Inoltre, gli enti nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale ( 17 ).

Nel prosieguo occorre pertanto analizzare se tali criteri siano soddisfatti alla luce delle concrete disposizioni che disciplinano il procedimento e la struttura della KDZ.

27. A tal proposito è d’uopo evidenziare che la natura di organo giurisdizionale della KZD non può essere riconosciuta rimandando semplicemente alla sua nomina, prevista dal diritto dell’Unione, quale organismo istituito per promuovere la parità di trattamento e la difesa dei diritti delle vittime di discriminazione (articoli 7 e 13 della direttiva 2000/43).

La difesa dei diritti richiesta dalla direttiva 2000/43 riguarda infatti le «procedure giurisdizionali e/o amministrative» (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/43), e non viene quindi assicurata necessariamente in sede giudiziale.

Occorre pertanto esaminare nel singolo caso se la KZD soddisfi i requisiti previsti dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

28. Non sollevano problemi i requisiti del fondamento legale e del carattere permanente dell’organo in parola, nonché dell’applicazione delle norme giuridiche da parte della KZD ( 18 ).

Anche il criterio della natura contraddittoria del procedimento è soddisfatto nel caso della KZD ( 19 ).

Oltremodo dibattuti sono invece, nel caso di specie, l’indipendenza della KZD, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, nonché il carattere giurisdizionale delle sue decisioni.

a) Indipendenza

29. La nozione di indipendenza degli organi giurisdizionali ricomprende, per giurisprudenza costante, due aspetti: uno esterno e uno interno.

30. L’aspetto avente carattere esterno presuppone che l’organo decisionale sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri relativamente alle controversie loro sottoposte ( 20 ).

Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio circa l’indipendenza esterna dei membri del collegio giudicante della KZD.

Nei loro confronti trovano corrispondente applicazione le norme in materia di indipendenza dei giudici contenute nel codice di procedura civile bulgaro ( 21 ).

In tal modo, essi godono di garanzie comparabili a quelle dei giudici dei tribunali ordinari bulgari.

31. Per quanto attiene all’aspetto interno dell’indipendenza, esso si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima ( 22 ).

32. La CEB e la CRB ritengono che la KZD non sia imparziale sotto il profilo oggettivo ( 23 ).

Nel motivare tale affermazione, esse si basano sulla struttura della KZD, in particolare sul collegamento esistente tra il collegio giudicante interno alla KZD e l’apparato amministrativo sottostante, nonché sugli incarichi svolti dalla KZD.

33. Queste eccezioni non risultano però convincenti.

34. Dal punto di vista funzionale sussiste infatti una netta divisione tra il collegio giudicante della KZD e l’apparato amministrativo facente capo a tale commissione.

L’apparato amministrativo in parola può effettivamente predisporre dei pareri legali su quesiti in materia di discriminazione anche per i membri della commissione.

In base alle informazioni messe a disposizione della Corte non risulta tuttavia che l’apparato amministrativo partecipasse esso stesso al processo decisionale dei membri della commissione ( 24 ).

Il sostegno legale alle presunte vittime di discriminazione, che rientra nei compiti della KZD come organo ( 25 ), viene fornito inoltre solo dall’apparato amministrativo e non dai membri della commissione.

In sede di udienza il governo bulgaro ha poi precisato che vengono prestati consulenza e sostegno alle vittime di discriminazione soltanto al di fuori dei procedimenti pendenti.

Né i membri della commissione, né l’apparato amministrativo assistono, nell’ambito di un procedimento di ricorso pendente, una delle parti.

I membri della commissione decidono invece in modo obiettivo e indipendente delle violazioni dello ZZD ( 26 ).

35. La mera circostanza che la KZD sia stata creata come organismo per l’attuazione del principio della parità di trattamento ( 27 ) non comporta che essa si sia schierata automaticamente dalla parte delle vittime e che non fosse pertanto imparziale.

La KZD ha effettivamente il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dello ZZD.

Tuttavia, alla stregua di un giudice, essa adempie questo incarico come un organo statale obiettivo e indipendente, chiamato ad accertare, nel quadro di un procedimento di ricorso, non soltanto la sussistenza, ma anche l’eventuale assenza di una discriminazione.

36. Alla luce delle considerazioni precedenti risulta che la KZD è sufficientemente indipendente per essere considerata un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

b) Attività giurisdizionale

37. La CEB e la CRB affermano inoltre che la KZD non svolgerebbe alcuna attività giurisdizionale.

La KDZ non sarebbe un organo dell’autorità giudiziaria, quanto piuttosto un’autorità amministrativa.

Ciò conseguirebbe dai compiti ad essa affidati, nonché dalla circostanza che la KZD assumerebbe il ruolo di parte in un successivo procedimento di impugnazione avverso le sue stesse decisioni ( 28 ), che può intervenire d’ufficio contro le discriminazioni ( 29 ), che può revocare le proprie decisioni con il consenso delle parti e che i procedimenti dinanzi ai tribunali civili prevalgono su quelli davanti alla KZD ( 30 ).

38. A questo proposito occorre anzitutto osservare che l’assunzione di determinati incarichi amministrativi da parte della KZD non ne esclude a priori il carattere di autorità giurisdizionale.

La Corte ha infatti già statuito in più occasioni che la legittimazione al rinvio pregiudiziale di un ente deve essere valutata sulla base di criteri sia strutturali che funzionali.

Su questa base, occorre qualificare uno stesso organismo nazionale talvolta come organo giurisdizionale e talvolta come autorità amministrativa, a seconda che, nel caso concreto, esso svolga funzioni giurisdizionali o adempia compiti di carattere amministrativo ( 31 ).

È quindi necessario esaminare la natura specifica degli incarichi che la KZD svolge all’interno del particolare contesto normativo in cui, nel caso di specie, è indotta a chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte ( 32 ).

39. Il collegio giudicante indipendente della KZD si è qui rivolto alla Corte nell’ambito di un procedimento di ricorso.

Nel quadro di tale procedimento viene esaminata, su richiesta di una presunta vittima di discriminazione e in modo imparziale, la compatibilità delle misure controverse con lo ZZD.

Questa attività può essere pertanto qualificata come attività giurisdizionale.

Le funzioni amministrative, quali la consulenza a favore delle vittime o la rappresentanza della KZD in un successivo grado di giudizio, svolte dall’apparato amministrativo facente capo ai membri della commissione in un contesto diverso, non rilevano ai fini della valutazione del carattere giurisdizionale di un procedimento di ricorso come quello in esame.

40. In secondo luogo, è irrilevante che il collegio giudicante della KZD possa in teoria avviare anche d’ufficio un procedimento ( 33 ).

Nel caso in esame, infatti, la KZD non si è attivata di propria iniziativa, ma sulla base di un reclamo di una presunta vittima di discriminazione.

Ai fini della valutazione della sua legittimazione al rinvio pregiudiziale non rileva che l’organo che ha compiuto il rinvio possa essere qualificato come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE in relazione ad attività diverse da quelle che hanno portato al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ( 34 ).

41. In terzo luogo, neppure il fatto che la KZD possa coinvolgere, mediante chiamata, soggetti terzi nel procedimento di reclamo dinanzi ai membri della commissione depone contro la sua natura di organo giurisdizionale.

Si tratta piuttosto di una prassi oltremodo comune anche nei procedimenti dinanzi ai classici giudici amministrativi ( 35 ).

42. In quarto luogo, neppure le norme sul rapporto tra procedimento dinanzi alla KZD e procedimento dinanzi ai giudici civili bulgari depongono contro la natura di organo giurisdizionale della KZD.

Diversamente dalla CEB e dalla CRB, ritengo che queste norme, oggetto di approfondita discussione nell’udienza davanti alla Corte, costituiscano un argomento a favore, e non contro, la legittimazione al rinvio pregiudiziale della KZD.

43. È vero che la KZD non può decidere di un reclamo quando la stessa controversia pende già dinanzi ad un giudice civile bulgaro ( 36 ).

Si tratta tuttavia di una manifestazione del principio processuale generale della litispendenza, in base al quale un procedimento giudiziale è irricevibile quando la stessa controversia è già pendente altrove ( 37 ).

L’applicabilità di una norma siffatta anche alla KZD depone a favore della sua natura di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

Se un procedimento come quello principale non costituisse un procedimento di carattere giurisdizionale sarebbe, infatti, a priori superfluo disciplinare la contrapposta pendenza davanti ai giudici civili, dal momento che non potrebbe porsi un problema di litispendenza.

44. Non è chiaro – quantomeno in base alle informazioni a disposizione della Corte – se la KZD sarebbe privata della propria competenza anche nel caso di un procedimento civile introdotto successivamente e quindi, se la pendenza davanti alla KZD abbia di conseguenza «meno valore» rispetto alla pendenza dinanzi ai giudici civili.

La CEB e la CRB hanno effettivamente argomentato in questo senso, ma le loro considerazioni sul punto sono rimaste, anche a fronte delle richieste in udienza, estremamente generiche; la CEB e la CRB, in particolare, non hanno citato alcuna norma di legge concretamente pertinente a fondamento della propria tesi.

In mancanza di elementi in senso contrario si deve pertanto ritenere che la regola della litispendenza operi allo stesso modo a prescindere dal fatto che, nel caso concreto, sia stato adito per primo un giudice civile bulgaro o la KZD.

Tale circostanza depone a favore della natura di organo giurisdizionale della KZD.

45. Da ultimo, neppure la circostanza che la KZD possa, con il consenso delle parti, revocare o modificare le proprie decisioni ( 38 ), depone contro la sua natura di organo giurisdizionale.

Le autorità amministrative di norma possono revocare le proprie decisioni senza il consenso delle parti; lo stesso vale, in base alle concordi indicazioni delle parti, anche nel diritto bulgaro.

Le decisioni giudiziali possono invece generalmente essere revocate nell’ambito di un procedimento di impugnazione fino a che non abbiano acquisito efficacia di giudicato e, dopo l’acquisto dell’efficacia di giudicato, solo eccezionalmente nell’ambito di un nuovo processo.

Il fatto che, a quanto sembra, una modifica delle decisioni della KZD sia possibile in modo più agevole, potrebbe essere interpretato come l’espressione di uno status del collegio giudicante della KZD «a metà» tra una classica autorità amministrativa e un classico giudice.

È dirimente tuttavia che una modifica delle decisioni della KZD emesse nel corso di un procedimento di reclamo sia possibile soltanto con il consenso di entrambe le parti.

Così, in definitiva, la possibilità di modifica può essere intesa come un’espressione del principio dispositivo nel procedimento giurisdizionale inteso in senso lato ( 39 ).

c) Giurisdizione obbligatoria

46. La CEB e la CRB fanno altresì valere che il procedimento di reclamo davanti alla KZD non costituirebbe una giurisdizione obbligatoria.

Esse motivano tale posizione sulla base dell’articolo 71 ZZD, che accorda all’interessato, in caso di una discriminazione, anche la possibilità di rivolgersi a un giudice civile.

Poiché l’azione dinanzi alla KZD non sarebbe così l’unico mezzo possibile per agire contro una discriminazione, il criterio dell’obbligatorietà della giurisdizione non sarebbe soddisfatto.

47. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte si è occupata inter alia della nozione di obbligatorietà della giurisdizione.

Essa ha distinto al proposito tra «obbligatoria» nel senso di unica possibilità di ottenere una tutela giuridica, e «obbligatoria» nel senso di una decisione vincolante, con effetti obbligatori ( 40 ).

La Corte non ha dovuto, in tal caso, definire chiaramente quale delle due interpretazioni alternative fosse da privilegiare, dal momento che la giurisprudenza dell’ente ivi coinvolto era «obbligatoria» in entrambi i sensi.

La fattispecie in esame offre dunque alla Corte la possibilità di precisare meglio la propria giurisprudenza su questo punto.

48. Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ) e nell’udienza tenutasi nella presente causa, propendo anch’io a ritenere che «obbligatoria» si riferisca soltanto al carattere vincolante delle decisioni del giudice del rinvio.

Infatti, se l’obbligatorietà della giurisdizione venisse negata sulla base della sola esistenza di possibilità alternative di tutela giuridica, persino un classico giudice civile, in un caso come quello qui in esame, non potrebbe, a rigore, presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, dal momento che anche rispetto al procedimento davanti ad esso pendente esiste una possibile tutela giuridica alternativa, vale a dire il procedimento di reclamo davanti alla KZD ( 42 ).

Una simile posizione avrebbe la conseguenza, paradossale, che nessuno dei due organi bulgari competenti a decidere dei ricorsi in base allo ZZD sarebbe legittimato a presentare alla Corte questioni circa l’interpretazione della direttiva 2000/43.

49. È quindi più ragionevole ritenere che determinante sia soltanto la circostanza che una decisione pronunciata dalla KZD nell’ambito di un procedimento di reclamo sia vincolante per le parti.

E questa è, per l’appunto, la situazione nel caso in esame.

Come osservato dal governo bulgaro, e come si evince anche dagli articoli 69 ZZD e 82 ZZD, quando le decisioni della KZD divengono definitive esse sono vincolanti per le parti e la loro violazione può essere sanzionata con pene pecuniarie.

50. Riassumendo, ritengo che la KZD debba essere considerata, nel caso di specie, come un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

2. Sul presunto carattere ipotetico delle domande pregiudiziali

51. La CEB e la CRB affermano da ultimo che la seconda e la sesta domanda pregiudiziale avrebbero carattere ipotetico in quanto si riferiscono a una discriminazione diretta o a una molestia.

Tuttavia, poiché nel caso di specie si discute di una discriminazione indiretta, le domande pregiudiziali sarebbero ricevibili soltanto in relazione a questa tipologia di discriminazione.

52. Effettivamente le misure controverse non possono comportare allo stesso tempo una discriminazione diretta e una discriminazione indiretta.

Compete alla KZD, quale giudice del rinvio, determinare di quale forma di discriminazione si tratta sulla base delle caratteristiche del caso specifico e tenuto conto di tutte le circostanze.

La KZD chiede tuttavia proprio un’interpretazione delle rispettive forme di discriminazione per poter determinare di quale di esse si tratti nel caso di specie.

Se si dichiarasse la domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile soltanto in relazione a una singola forma di discriminazione, la Corte, da un lato, anticiperebbe la valutazione di fatto della KZD e, dall’altro, fornirebbe verosimilmente una risposta inutile.

53. Qualora, nel quadro dell’analisi, singole questioni o parti di esse dovessero effettivamente dimostrarsi ipotetiche o superflue, non me ne occuperò nella mia proposta di risposta.

3. Conclusione intermedia

54. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi integralmente ricevibile.

B – Valutazione del contenuto delle questioni pregiudiziali

55. Con il suo elenco oltremodo dettagliato di questioni la KZD chiede di chiarire la portata del principio della parità di trattamento in relazione all’origine etnica delle persone, nonché le condizioni che occorre prevedere in questo contesto sotto il profilo della prova della discriminazione.

Nel rispondere a questa domanda di pronuncia pregiudiziale, è opportuno riassumere talune parti delle questioni sollevate dalla KZD.

1. Ambito di applicazione della direttiva 2000/43 (prima questione pregiudiziale)

56. Con la sua prima questione la KZD desidera sapere se una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43.

In concreto, la KZD chiede chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva, che riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

Le parti discutono se vi rientri, oltre alla fornitura di energia elettrica in quanto tale, anche la fornitura dei contatori elettrici.

57. Il governo bulgaro, la CEB e la CRB propendono per un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della direttiva.

L’Unione non avrebbe alcuna competenza sulla disciplina dei contatori elettrici.

A loro avviso, l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione si estende soltanto alla creazione di un mercato interno dell’energia e al miglioramento del funzionamento di tale mercato.

La fornitura di contatori elettrici non sarebbe tuttavia una misura necessaria a tal fine, con la conseguenza che il caso in esame non ricadrebbe nell’ambito di applicazione della direttiva alla luce della limitazione, contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2000/43, a fattispecie «nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione]».

La messa a disposizione di contatori elettrici gratuiti non costituirebbe inoltre un servizio ai sensi della direttiva, non essendo soggetta ad alcun corrispettivo.

La CEB e la CRB osservano altresì che l’accesso ai contatori elettrici non andrebbe equiparato alla fornitura di energia elettrica.

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43 si riferirebbe soltanto alla fornitura di energia elettrica e non invece alla messa a disposizione di contatori elettrici.

58. Tale argomento è erroneo.

59. È pacifico che la fornitura di energia elettrica rientra, quale servizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43, nei settori in cui è vietata ogni discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica.

È anche certo che la CRB ha messo a disposizione dei propri consumatori dei contatori elettrici e che di fatto questi ultimi sono così divenuti, nel caso di specie, parte delle condizioni complessive di fornitura dell’energia elettrica ai consumatori.

60. Tuttavia sono proprio queste condizioni complessive a individuare, nel caso di specie, il servizio «fornitura di energia elettrica».

I suoi singoli componenti non possono essere presi in considerazione separatamente gli uni dagli altri.

Non convince l’affermazione secondo cui solo l’energia elettrica dovrebbe essere fornita in assenza di discriminazioni, mentre tutto il resto, in particolare la più precisa definizione delle condizioni di fornitura, non sarebbe ricompreso nell’ambito di applicazione della direttiva.

61. Si ipotizzi che un’azienda di trasporto pubblico suddivida sugli autobus i posti a sedere a seconda del sesso, del colore della pelle o dell’origine etnica dei passeggeri.

Anche se tutti i passeggeri venissero trasportati, beneficiando così indubbiamente del servizio di trasporto in quanto tale, sarebbe comunque evidente che le concrete condizioni di trasporto non sono le stesse.

62. L’obiettivo della direttiva 2000/43 è proprio quello di garantire la migliore tutela dalle discriminazioni e di raggiungere un più alto livello di protezione ( 43 ).

La concreta efficacia del divieto di discriminazione verrebbe messa a rischio se si volesse ridurre i settori tutelati solo alla loro essenza.

Interpretare le materie elencate all’articolo 3 della direttiva in modo restrittivo significherebbe ridurre la tutela da discriminazioni ad un minimo inderogabile, il che sarebbe incompatibile con l’obiettivo della direttiva appena citato.

63. La direttiva 2000/43 è in definitiva una particolare espressione del principio generale della parità di trattamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione e, in base agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gode di tutela quale diritto fondamentale.

Anche per questo motivo la sua sfera di applicazione non può essere definita in modo restrittivo ( 44 ).

64. In un caso come quello in esame l’ambito di applicazione della direttiva 2000/43 ricomprende non soltanto la fornitura di energia elettrica in sé, ma anche le condizioni della fornitura in parola, ivi compresa la messa a disposizione dei contatori elettrici ( 45 ).

65. A ciò non si può obiettare che i contatori sarebbero utilizzati dai consumatori a titolo gratuito, mentre la direttiva si riferirebbe invece soltanto a prestazioni a titolo oneroso.

La fornitura di energia elettrica, quale oggetto principale del contratto di servizio, avviene, infatti, in ogni caso a titolo oneroso e si deve ritenere che i costi per i contatori elettrici siano ricompresi nel prezzo dell’energia elettrica e, in questo modo, addebitati indirettamente ai consumatori.

Come già indicato supra, la fornitura dell’energia elettrica e la messa a disposizione dei contatori non possono essere separati.

Un contatore, in particolare, non sarebbe di alcuna utilità in mancanza di una corrispondente fornitura di energia elettrica.

Il contatore elettrico non costituisce pertanto una prestazione autonoma, ma è parte della prestazione complessiva «fornitura di energia elettrica».

66. Per quanto attiene, da ultimo, alle competenze dell’Unione, alle quali l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 si richiama in apertura, basti osservare che il legislatore dell’Unione è competente a disciplinare il mercato interno dell’energia elettrica ( 46 ).

Esso ha peraltro già fatto ripetutamente uso di tale competenza, senza che ciò fosse decisivo, non da ultimo emettendo delle disposizioni in materia di informativa dei consumatori finali sul loro consumo di energia elettrica, dove menzionava espressamente anche i contatori elettrici ( 47 ).

67. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43.

2. Assenza del presupposto della violazione di diritti o interessi previsti dalla legge (seconda, terza e quarta questione pregiudiziale)

68. Con la sua seconda e quarta questione pregiudiziale la KZD desidera sapere se una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/43 possa sussistere solo quando vengano lesi diritti o interessi stabiliti dalla legge o se invece una discriminazione possa essere riconosciuta indipendentemente da ciò.

Qualora la direttiva non presupponga alcuna violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, si pone di conseguenza la questione se una norma nazionale, che prevede un simile requisito, sia compatibile con la direttiva.

69. Tale questione si pone alla luce del fatto che, in base alla definizione contenuta nel diritto bulgaro, o più precisamente nell’articolo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello ZZD ( 48 ), un «trattamento meno favorevole» può sussistere solo quando siano lesi, direttamente o indirettamente, diritti o interessi stabiliti dalla legge.

La CEB si richiama a questa norma per sostenere che i consumatori non avrebbero alcun diritto all’installazione gratuita di contatori elettrici.

In mancanza di una violazione del diritto non si può ritenere che sussista una discriminazione.

70. Le condizioni per la sussistenza di una discriminazione sono disciplinate dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43.

In base alla lettera a) sussiste una discriminazione diretta «quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga».

La disparità di trattamento in parola si ricollega quindi direttamente alla razza o all’origine etnica.

Ai sensi della lettera b) una discriminazione indiretta sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone».

71. Nessuna delle due forme di discriminazione presuppone, in base al tenore letterale della direttiva 2000/43, una violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge.

Ciò che rileva, invece, è unicamente la sussistenza di un trattamento meno favorevole o uno svantaggio, a prescindere dall’oggetto di questo trattamento o svantaggio, dalla violazione di diritti o interessi ed, eventualmente, quali di essi subiscano tale violazione.

Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della Corte, la discriminazione non presuppone neppure una vittima identificabile ( 49 ).

72. Per ravvisare l’esistenza di una discriminazione è quindi sufficiente che una persona o un gruppo di persone siano trattate meno favorevolmente di quanto sono, sono state o sarebbero trattate altre persone o altri gruppi di persone.

La previsione di ulteriori condizioni, non contemplate dalla direttiva 2000/43, non sarebbe compatibile con l’obiettivo dell’elevato grado di tutela perseguito dal legislatore dell’Unione.

73. Si deve peraltro ritenere che se la direttiva 2000/43 volesse presupporre una violazione del diritto, lo stabilirebbe in modo esplicito, come è accaduto, ad esempio, nel caso della difesa dei diritti di cui al suo articolo 7, paragrafo

1. A contrario si può dedurre che, ai fini dell’esistenza di una discriminazione, non è necessaria una qualche particolare violazione di diritti o interessi.

74. Poiché la direttiva 2000/43 non presuppone quindi una violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, non rileva che i consumatori abbiano una pretesa o un diritto ad accedere gratuitamente ai contatori elettrici – in base al diritto nazionale o al diritto dell’Unione.

75. In questo contesto occorre tuttavia chiedersi se le norme nazionali che subordinano il riconoscimento di una discriminazione alla violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge siano conformi al diritto dell’Unione.

76. A questa domanda si deve rispondere in senso negativo.

La direttiva 2000/43 mira, infatti, a fissare requisiti minimi per l’applicazione del principio della parità di trattamento e la lotta contro le discriminazioni.

Essa lascia espressamente liberi gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per il beneficiario rispetto alle norme di diritto dell’Unione ( 50 ).

Non sono tuttavia compatibili con la direttiva le disposizioni nazionali meno favorevoli per il beneficiario, che non rispettano pertanto i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione.

Il requisito della violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, quale condizione nazionale aggiuntiva per il riconoscimento di una discriminazione, avrebbe tuttavia proprio questo effetto.

77. Riguardo all’ultima parte della quarta domanda pregiudiziale, con la quale la KZD chiede di sapere come debba comportarsi il giudice nazionale in caso di incompatibilità delle norme di diritto bulgaro con la direttiva 2000/43, è sufficiente richiamare la giurisprudenza costante della Corte: ove possibile, le norme di diritto nazionale devono essere interpretate e applicate nel procedimento principale in conformità della direttiva.

I giudici nazionali devono quindi, per quanto possibile, interpretare il diritto nazionale alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima ( 51 ).

Essi sono tenuti a fare tutto quanto rientra nella loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima ( 52 ).

78. Alla luce delle informazioni messe a disposizione della Corte, nulla porta a ritenere che nel procedimento principale non si possano interpretare e applicare le disposizioni di diritto bulgaro in materia, vale a dire quelle dello ZZD, in conformità della direttiva 2000/43.

79. Qualora la KZD dovesse però giungere alla conclusione che non sia possibile interpretare e applicare il diritto bulgaro conformemente alla direttiva, occorrerebbe considerare quanto segue: il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può avanzare delle pretese nei confronti delle imprese CEB e CRB direttamente sulla base della direttiva 2000/43.

Una direttiva non può, infatti, di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso ( 53 ).

80. Il divieto di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica è però un principio generale del diritto dell’Unione, radicato a livello di diritto fondamentale nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e cui la direttiva 2000/43 si limita a dare concreta espressione ( 54 ) – alla stregua del divieto di discriminazione fondata sull’età o sull’orientamento sessuale nella direttiva 2000/78 ( 55 ) e diversamente, ad esempio, dal diritto alle ferie annuali retribuite ( 56 ).

81. Il principio di parità di trattamento assume particolare rilievo nei rapporti giuridici, come quello in esame, che contrappongono, da un lato, i consumatori e, dall’altro, i fornitori di servizi di interesse generale.

Alla stregua di un rapporto di lavoro, questi rapporti giuridici sono infatti caratterizzati da uno squilibrio strutturale tra le parti.

82. Quantomeno in una situazione siffatta appare giustificato disapplicare, anche tra i privati, le disposizioni di legge nazionali in contrasto con il divieto di discriminazione sancito a livello di diritto fondamentale.

Tanto più in un caso come quello in esame, in cui i privati non sono i diretti destinatari del diritto fondamentale, dal momento che il diritto fondamentale opera soltanto come criterio di controllo della legittimità del diritto nazionale.

83. In conclusione, l’accertamento di una discriminazione diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43, non presuppone la violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge.

È invece sufficiente una qualsiasi condotta che comporti un trattamento meno favorevole di una persona rispetto a un’altra sulla base della sua razza o della sua origine etnica o mediante la quale le persone di una determinata razza o di un certo gruppo etnico vengono messe in una posizione di particolare svantaggio.

Le disposizioni nazionali che subordinano l’accertamento di una discriminazione alla violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge sono incompatibili con la direttiva 2000/43.

Il giudice nazionale deve pertanto interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla normativa dell’Unione e, qualora ciò non sia possibile, deve disapplicare le norme di diritto nazionale che violano il divieto di discriminazione sancito a livello di diritti fondamentali.

84. Alla luce di quanto precede, risulta superfluo esaminare il contenuto della terza questione pregiudiziale.

3. Requisiti della prova e dell’eventuale giustificazione di una discriminazione (quinta e sesta questione pregiudiziale)

85. La quinta e la sesta questione pregiudiziale si riferiscono, da un lato, all’onere della prova della discriminazione disciplinato all’articolo 8 della direttiva 2000/43.

Dall’altro, la KZD desidera essenzialmente sapere se l’installazione dei contatori elettrici in entrambi i quartieri Rom secondo le modalità descritte integri, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, una discriminazione ai sensi della direttiva e, se del caso, di che tipologia di discriminazione si tratti e se una tale eventuale discriminazione sia giustificata.

a) Inversione dell’onere della prova (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43)

86. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 stabilisce che «allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono (...) fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomb[e] alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento».

87. In questo contesto, la KZD desidera sapere in che misura i fatti esposti debbano permettere una «conclusione» nel senso dell’esistenza di una discriminazione o se sia sufficiente una mera presunzione di una discriminazione.

In base alle indicazioni della KZD sussisterebbero delle differenze nelle varie versioni linguistiche della direttiva 2000/43.

La versione bulgara richiederebbe l’esposizione di circostanze «dalle quali può concludersi» che si tratta di una discriminazione, mentre le versioni tedesca e inglese richiederebbero semplicemente una «presupposizione» o «presunzione».

Una «conclusione» circa l’esistenza di una discriminazione può essere tuttavia tratta – rispetto alla «presupposizione» o alla «presunzione» – solo in presenza di un più elevato grado di certezza.

Nella prassi nazionale, la corrispondente disposizione dello ZZD sarebbe stata finora utilizzata come criterio della prova nel senso di esigere un grado particolarmente elevato di certezza.

Sarebbe necessario un livello di certezza superiore rispetto a quello della mera presunzione o del mero dubbio e che si avvicina molto alla piena prova della discriminazione.

La questione posta dalla KZD è quindi volta a sapere con quale grado di precisione il reclamante deve provare la discriminazione.

88. Le versioni linguistiche dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 ( 57 ) da me confrontate richiedono tutte concordemente soltanto una «presunzione» dell’esistenza di una discriminazione ( 58 ), e nessuna «conclusione» certa al riguardo.

Anche il ventunesimo considerando della direttiva stabilisce che l’inversione dell’onere della prova si verifica già quando vi sia una «una presunzione di discriminazione» ( 59 ).

Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] europea spiega che neppure dalla versione bulgara della direttiva 2000/43 si desume un’esigenza imperativa di un più elevato grado di certezza, dal momento che anche tale versione linguistica presuppone soltanto circostanze che « possono fondare la conclusione» dell’esistenza di una discriminazione.

89. Questo corrisponde anche al quadro normativo di riferimento in casi di discriminazione fondata sul sesso.

La Corte, pronunciandosi sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/80/CE ( 60 ), che presenta un tenore letterale pressoché identico ( 61 ) all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ha statuito che l’inversione dell’onere della prova si verifica già quando è possibile presumere la sussistenza di una discriminazione ( 62 ).

90. Questa giurisprudenza può essere agevolmente riferita alla normativa qui in esame ( 63 ).

Ogni altra interpretazione, più restrittiva, dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 metterebbe a rischio il suo effetto utile e svuoterebbe, di fatto, di significato la norma sull’inversione dell’onere della prova.

Tuttavia, in mancanza di una siffatta inversione dell’onere della prova troverebbero applicazione, in definitiva, le disposizioni ordinarie in materia di onere della prova, cosicché colui che ritiene di essere vittima di una discriminazione dovrebbe indicare e provare tutti gli elementi necessari che corroborino la sua affermazione e consentano di accertare con sufficiente certezza una discriminazione.

91. L’inversione dell’onere della prova è stata tuttavia prevista proprio per evitare simili difficoltà e migliorare la situazione della potenziale vittima delle discriminazioni.

Essa serve a rafforzare la posizione della presunta vittima.

Una prassi statale come quella illustrata dalla KZD andrebbe nella direzione contraria rispetto a questo obiettivo, dal momento che il requisito dell’indicazione e della prova di circostanze che permettono di concludere con certezza l’esistenza di una discriminazione coincide, in definitiva, con il normale onere della prova.

L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 non comporterebbe così alcun miglioramento per la posizione processuale della presunta vittima della discriminazione.

92. La lettura dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 su cui mi sono basata non comporta peraltro neppure una lesione del principio dell’equo procedimento a danno della CEB e della CRB.

Con la regola dell’inversione dell’onere della prova il legislatore si è piuttosto orientato, all’interno di tutte le direttive antidiscriminazione, verso una soluzione che preserva un corretto equilibrio fra gli interessi della vittima della discriminazione e quelli della rispettiva controparte processuale ( 64 ).

In particolare, con questa disciplina, l’onere della prova a carico della presunta vittima della discriminazione non viene totalmente eliminato, ma soltanto modificato.

93. Certamente l’inversione dell’onere della prova può comportare nel caso di specie che la CEB e la CRB siano chiamate, nell’ambito del procedimento principale, a dare alcune spiegazioni per giustificare la decisione di politica aziendale, probabilmente adottata molto tempo prima, di installare, nei quartieri Rom, i contatori elettrici secondo modalità diverse rispetto a quanto normalmente previsto in Bulgaria.

Un simile onere di allegazione è nondimeno del tutto corretto, poiché queste informazioni provengono dalla sfera e dall’ambito di responsabilità proprio di tali imprese o delle loro danti causa.

Inoltre, nel corso del procedimento principale, l’impresa di distribuzione ha affermato che le cause della particolare modalità di installazione dei contatori elettrici nei due quartieri interessati sono «generalmente note» ( 65 ), cosicché non dovrebbe risultarle difficile dare delle spiegazioni per giustificare tali misure.

94. Nel complesso, ai fini di un’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, è sufficiente che le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongano fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione.

b) Tipologia di discriminazione (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43)

95. Spetta alla stessa KZD valutare se circostanze quali quelle illustrate nella seconda parte della quinta domanda pregiudiziale siano idonee a far presumere che vi sia stata una discriminazione; solo ad essa compete infatti accertare e valutare le circostanze di fatto e applicare il diritto alla fattispecie concreta ( 66 ).

La Corte può tuttavia fornire alla KZD tutte le indicazioni utili per agevolarla nella decisione della controversia principale ( 67 ).

Alla luce dei dubbi sollevati dalla KZD a tal riguardo nell’ordinanza di rinvio e alla luce della giurisprudenza restrittiva del Tribunale amministrativo supremo bulgaro in casi simili, la Corte non dovrebbe rinunciare a fornire tali indicazioni, tenendo conto in particolare delle circostanze di seguito indicate.

96. In entrambi i quartieri Rom della città di Montana i contatori elettrici – salvo singole eccezioni – sono installati sui pali dell’elettricità a un’altezza inaccessibile di 7 metri, mentre altrove essi sono installati a un’altezza che permette il controllo visivo.

97. Né dall’ordinanza di rinvio, né dalle osservazioni delle parti si evincono elementi concreti indicanti che questa particolare modalità di installazione dei contatori elettrici in entrambi i quartieri Rom sia stata scelta a causa dell’origine etnica degli abitanti di tali quartieri o sia collegata ad una circostanza indissolubilmente connessa con la loro origine etnica.

Tale misura riguarda piuttosto, a quanto sembra, i consumatori del posto semplicemente in base al loro status di residenti.

Pertanto, dalle informazioni disponibili, non si traggono indizi nel senso di una discriminazione diretta in ragione dell’origine etnica [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43].

98. In assenza di indizi concreti la prassi di installare i contatori elettrici a un’altezza di 7 metri non può neppure essere considerata una condotta «adottata per motivi di origine etnica» degli abitanti dei due quartieri Rom e volta o avente l’effetto di ledere la loro dignità o di creare per loro un contesto abitativo umiliante.

Sulla base delle informazioni disponibili non è neppure possibile riscontrare una «molestia» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/43.

99. È tuttavia certo che in entrambi i quartieri interessati vivono prevalentemente membri della comunità Rom ( 68 ).

In tal modo, la prassi di installare i contatori elettrici a un’altezza di 7 metri può, in linea di principio, ripercuotersi in particolar modo sui membri di tale gruppo etnico, ponendoli in una posizione svantaggiata, poiché, di fatto, viene impedito loro o, quantomeno, reso eccessivamente difficoltoso il controllo fisico dei loro contatori elettrici.

Tenuto conto di tali circostanze, si deve ritenere che, nel caso di specie, è possibile presumere una discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43].

c) Giustificazione [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43]

100. Diversamente dalla discriminazione diretta fondata sulla razza o sull’origine etnica che, in mancanza di una disciplina al riguardo nella direttiva 2000/43, si deve ritenere non possa, in linea di principio, essere giustificata ( 69 ), l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 prevede, riguardo alla discriminazione indiretta, che la disposizione, il criterio o la prassi controversi siano ammissibili se oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, quindi in definitiva proporzionati ( 70 ).

Tale formulazione corrisponde alle condizioni cui il diritto dell’Unione generalmente subordina la giustificazione di una disparità di trattamento indiretta.

i) Finalità legittima

101. Dalla domanda di rinvio pregiudiziale e dalle osservazioni scritte e orali della CEB e della CRB si evince che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri era stata decisa a causa di una serie di fatture di fornitura dell’energia elettrica andate insolute e come reazione a numerosi accessi illegali alle infrastrutture della rete di fornitura dell’elettricità, nonché a manipolazioni e prelievi illegali di elettricità nei quartieri interessati.

La misura è volta a evitare future truffe e abusi e a contribuire a garantire, nell’interesse di tutti i consumatori, una fornitura di energia elettrica di qualità e sostenibile dal punto di vista economico. 102.

La prevenzione di truffe e abusi e il loro contrasto, così come la garanzia della sicurezza e della qualità della fornitura di energia elettrica negli [OSCURATO:PERSONA] membri sono finalità legittime riconosciute dal diritto dell’Unione ( 71 ). ii) Verifica della proporzionalità

103. Resta tuttavia da verificare se l’installazione dei contatori elettrici, in entrambi i quartieri interessati, a un’altezza di 7 metri fosse una misura proporzionata ai fini del raggiungimento di questi obiettivi.

Questo presuppone, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che tale misura, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi legittimi perseguiti, sia «appropriata e necessaria».

104. L’affermazione della CEB e della CRB secondo cui le ragioni delle misure controverse sarebbero «generalmente note» ( 72 ), non esonera queste due imprese dal provare che il principio della parità di trattamento non è stato leso (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43).

Il grado di notorietà dei motivi di una determinata condotta di imprese nulla dice, infatti, circa la loro giustificazione e la loro proporzionalità. – «Appropriatezza» (idoneità) della misura

105. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, una misura è «appropriata» quando è idonea al conseguimento della finalità legittima perseguita ( 73 ), il che significa in questo caso che la misura può effettivamente impedire truffe e abusi e contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica.

106. Certamente manipolazioni e sottrazioni illegali di energia elettrica risultano più difficili quando i contatori elettrici e le cassette di distribuzione vengono installati a un’altezza di 7 metri, di norma non accessibile al consumatore.

La prevenzione degli interventi illegali dei singoli nella rete elettrica si ripercuote in genere positivamente sull’insieme dei consumatori di energia elettrica, poiché così facendo vengono evitati danni all’infrastruttura e possono essere scongiurati i temuti aumenti generalizzati dei prezzi dell’elettricità volti a compensare tali danni.

107. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene riferito che il ricorso a misure analoghe a quelle controverse non ha permesso, in un quartiere Rom di un’altra città bulgara, di impedire effettivamente gli interventi illegali sulla fornitura di energia elettrica ( 74 ).

Nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, la CEB e la CRB sostengono tuttavia che le misure adottate avrebbero ridotto gli interventi illegali a un livello minimo e che pertanto, nel complesso, esse reputano tali misure efficaci.

108. A tal riguardo occorre osservare che l’idoneità di una misura deve essere sempre valutata rispetto all’obiettivo con essa perseguito.

Se, come nel caso di specie, mediante una misura s’intende reagire a numerosi interventi illegali sulla fornitura di energia elettrica in una determinata area, ben difficilmente l’idoneità di tale misura può essere condizionata al fatto che, in seguito, non si verifichino più episodi di truffa e abuso, o non venga più compromessa la qualità della fornitura di energia elettrica.

Una siffatta misura deve essere invece considerata idonea al raggiungimento delle sue finalità legittime quando contribuisca a una sensibile riduzione del numero di interventi illegali sulla fornitura di elettricità.

Spetta alla KZD valutare se, nella fattispecie, ciò accada. – Necessità

109. Ammesso che la misura controversa sia idonea a prevenire truffe e abusi e garantire la qualità della fornitura di energia elettrica, occorre chiedersi se essa sia anche necessaria a tale scopo.

Una misura è necessaria quando la finalità legittima perseguita non avrebbe potuto essere realizzata mediante uno strumento ugualmente idoneo, ma meno gravoso.

Si tratta quindi di esaminare se sarebbe stato possibile ricorrere ad uno strumento meno invasivo per impedire le manipolazioni dei contatori elettrici e la sottrazione illegale di energia elettrica nei quartieri interessati.

110. In primo luogo, la KZD indica al riguardo la possibilità di installare i contatori elettrici a un’altezza normale, munendoli di particolari strumentazioni tecniche atte a proteggerli da interventi illegali ( 75 ).

111. Un simile modo di procedere costituirebbe sicuramente una misura meno invasiva nei confronti dei consumatori di energia elettrica nei quartieri interessati.

In tal modo verrebbe garantita, in particolare, la possibilità per i consumatori in loco di continuare a controllare visivamente, in modo regolare, i propri contatori elettrici, come sembra verificarsi solitamente altrove in Bulgaria.

112. Occorre tuttavia considerare che la messa in sicurezza dei contatori elettrici mediante particolari dispositivi tecnici comporterebbe con ogni probabilità incrementi ingenti dei costi per le imprese interessate, i quali verrebbero verosimilmente riaddebitati all’insieme dei consumatori di energia elettrica.

Tale aspetto è stato, non da ultimo, evidenziato in più occasioni dalla CEB e dalla CRB nel corso del procedimento dinanzi alla Corte.

Fermo restando un più dettagliato esame della questione da parte della KZD, la mera messa in sicurezza dei contatori elettrici mediante particolari dispositivi tecnici non sembra pertanto un mezzo idoneo al raggiungimento della finalità legittima perseguita.

Di conseguenza, non può essere dedotta quale argomento per negare la necessità della misura controversa attualmente impiegata, vale a dire l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri.

113. In secondo luogo la KZD osserva che la CEB e la CRB potrebbero sanzionare ex post eventuali abusi o danneggiamenti dei contatori elettrici e dell’infrastruttura.

A tal fine esse potrebbero sia ricorrere alle vie giudiziarie civili, sia adire le autorità penali.

114. A questo proposito la CEB e la CRB hanno correttamente osservato che un’azione successiva contro chi arreca dei danni è spesso gravata da incertezze e costi notevoli, determinati, da un lato, dalle difficoltà probatorie e, dall’altro, dalle prevedibili lungaggini, nonché dalla carente efficienza degli enti competenti e dei procedimenti.

La CEB e la CRB indicano poi i pericoli per la salute e la vita delle persone che possono derivare dalla manipolazione dei contatori elettrici e che non possono essere efficacemente eliminati con un intervento successivo.

Fermo restando un più dettagliato esame della problematica da parte della KZD, non si può pertanto ritenere a priori che il semplice ricorso successivo a misure di carattere civile o penale sia uno strumento ugualmente adatto a raggiungere le finalità legittime perseguite nel caso di specie ( 76 ).

115. In terzo luogo, si potrebbe ancora considerare di installare a un’altezza maggiore soltanto quei contatori elettrici che sono stati effettivamente oggetto di manipolazione.

Nel caso di interventi illeciti sulla fornitura dell’elettricità, un simile modo di procedere presenterebbe tuttavia le stesse incertezze del ricorso alle vie civili o penali.

Fermo restando un più dettagliato esame da parte della KZD, neppure questa possibilità può essere considerata uno strumento parimenti idoneo al conseguimento delle legittime finalità perseguite.

116. Allo stato attuale, sembra quantomeno dubbio che la CEB e la CRB possano, con un dispendio economico sostenibile, adottare altre misure parimenti idonee, ma con ripercussioni più contenute sulla popolazione dei quartieri interessati. – Assenza di un eccessivo pregiudizio a carico dei residenti nei quartieri interessati

117. Qualora le misure adottate si dimostrino idonee e necessarie per raggiungere le legittime finalità perseguite, resta ancora da esaminare se esse si ripercuotano in modo eccessivo sui residenti dei quartieri interessati ( 77 ).

Dal principio di proporzionalità consegue, infatti, che le misure che ledono un diritto garantito dal diritto dell’Unione – nel caso in esame il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica – non possono comportare per il singolo inconvenienti sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti ( 78 ).

In altri termini, occorre conciliare, per quanto possibile, la finalità legittima perseguita con le esigenze del principio della parità di trattamento e trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco ( 79 ).

118. A questo proposito occorre anzitutto considerare che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri costituisce una misura relativamente drastica, che interessa genericamente («collettivamente» ( 80 )) tutti i residenti dei due quartieri in parola anche se non si sono resi responsabili di infrazioni alla fornitura di energia elettrica e non hanno accumulato arretrati di pagamento.

Così facendo, può sembrare che tutti o quantomeno molti residenti dei quartieri interessati siano coinvolti in truffe, manipolazioni o altre irregolarità a danno della loro fornitura di energia elettrica, il che in definitiva può condurre a una stigmatizzazione della popolazione di queste aree ( 81 ).

119. Occorre altresì ricordare – a prescindere da ogni possibile stigmatizzazione della popolazione locale – che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente sottolineato, nelle direttive 2006/32 e 2009/72, l’interesse dei consumatori a essere regolarmente informati sul loro consumo individuale di energia elettrica.

In particolare, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori ( 82 ).

Munire le abitazioni di contatori elettrici che sono però installati a un’altezza di 7 metri e, quindi, inaccessibili ai fini del controllo visivo, contrasta con gli obiettivi del diritto dell’Unione.

120. In effetti, la CEB e la CRB offrono la possibilità ai consumatori delle zone interessate di compiere, su richiesta individuale, un controllo visivo mediante una piattaforma elevatrice messa a disposizione gratuitamente.

Tuttavia è assai improbabile che con questo sistema, piuttosto dispendioso e complicato, sia possibile soddisfare il citato obiettivo dell’Unione di incoraggiare i consumatori a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori ( 83 ).

L’impiego di un veicolo speciale munito di piattaforma elevatrice, che deve essere richiesto appositamente prima di ogni utilizzo, non può realisticamente essere preso in considerazione più di una o due volte l’anno.

121. La KZD dovrà tuttavia verificare se l’offerta della CEB e della CRB, di mettere a disposizione dei consumatori che lo desiderino un contatore elettrico di controllo a pagamento all’interno delle rispettive abitazioni ( 84 ), possa costituire un’adeguata compensazione per l’impossibilità di accedere ai loro normali contatori elettrici installati a un’altezza di 7 metri.

A tal proposito occorre tener conto in particolare del fatto che l’onerosità dei contatori elettrici di controllo potrebbe far desistere i consumatori dalla loro installazione.

122. Certamente il diritto dell’Unione non impone di mettere a disposizione di ogni consumatore un contatore elettrico gratuito (v. in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/32).

Tuttavia è proprio nelle zone di fornitura dove, in passato, sono state accertate di frequente truffe e manipolazioni a danno della fornitura elettrica, che i consumatori hanno un particolare interesse a poter controllare e monitorare regolarmente il proprio consumo individuale di energia elettrica.

123. In definitiva compete alla KZD valutare attentamente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, se sussista, da un lato, il rischio di una stigmatizzazione di un gruppo etnico nei due quartieri e, dall’altro, se gli interessi dei consumatori di energia elettrica interessati siano adeguatamente presi in considerazione. iii) Conclusione intermedia

124. Riepilogando, una misura come quella controversa nel caso di specie può essere giustificata se volta a evitare truffe e abusi e a contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica nell’interesse di tutti i consumatori, a condizione che — non possano essere adottate, con un dispendio economico sostenibile, misure parimenti idonee a conseguire tali obiettivi con effetti meno pregiudizievoli a danno della popolazione residente nei quartieri interessati, e — la misura adottata non comporti un pregiudizio eccessivo a danno degli abitanti dei quartieri interessati, tenendo adeguatamente conto del pericolo di una stigmatizzazione di un gruppo etnico, nonché dell’interesse del consumatore a monitorare il proprio consumo individuale di energia elettrica mediante regolari controlli visivi del proprio contatore elettrico.

VI – Conclusioni

125. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dalla [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsia (KZD) nei seguenti termini. 1) Una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE. 2) L’accertamento di una discriminazione diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43, non presuppone la violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge.

È invece sufficiente una qualsiasi condotta che comporti un trattamento meno favorevole di una persona rispetto a un’altra a motivo della sua razza o della sua origine etnica o mediante la quale le persone di una determinata razza o di un certo gruppo etnico possono essere messe in una posizione di particolare svantaggio. 3) Le disposizioni nazionali che subordinano l’accertamento di una discriminazione alla violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge sono incompatibili con la direttiva 2000/43.

Il giudice nazionale deve pertanto interpretare il diritto nazionale conformemente alla normativa dell’Unione e, qualora ciò non sia possibile, disapplicare le norme di diritto nazionale che violano il divieto di discriminazione sancito a livello di diritti fondamentali. 4) Ai fini di un’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, è sufficiente che le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongano fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione. 5) Se, di norma, vengano messi a disposizione dei consumatori, a titolo gratuito, contatori elettrici installati all’interno dell’edificio o sull’edificio stesso secondo modalità tali da renderli accessibili per i controlli visivi, mentre tali contatori elettrici vengono installati, nei quartieri in cui risiedono prevalentemente membri della comunità Rom, sui pali dell’elettricità a un’altezza inaccessibile di 7 metri, sussiste una presunzione di discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43. 6) Una misura come quella controversa nel caso di specie può essere giustificata se volta a evitare truffe e abusi e a contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica nell’interesse di tutti i consumatori, a condizione che non possano essere adottate, con un dispendio economico sostenibile, misure parimenti idonee a conseguire tali obiettivi con effetti meno pregiudizievoli a danno della popolazione residente nei quartieri interessati, e la misura adottata non comporti un pregiudizio eccessivo a danno degli abitanti dei quartieri interessati, tenendo adeguatamente conto del pericolo di una stigmatizzazione di un gruppo etnico, nonché dell’interesse del consumatore a monitorare il proprio consumo individuale di energia elettrica mediante regolari controlli visivi del proprio contatore elettrico. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsi. ( 3 ) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ( GU L 180, pag. 22 ). ( 4 ) Tra le direttive antidiscriminazione rientrano inoltre la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU L 303, pag. 16 ), la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU L 373, pag. 37 ), e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU L 204, pag. 23 ). ( 5 ) La nozione di «Rom» viene spesso impiegata come termine generico per indicare gruppi di persone con caratteristiche culturali più o meno simili (ad esempio, Rom, Sinti, zingari, traveller, kalé, «gens du voyage»), a prescindere dal fatto che siano stanziali o meno; v. in particolare, a tal proposito, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» [COM(2011) 173 def.], nonché quella del 21 maggio 2012 dal titolo «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell’attuazione del Quadro dell’UE» [COM(2012) 226 def.], ivi rispettivamente alla nota

1. ( 6 )

V. la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2011 (cit. alla nota 5, pag. 2). ( 7 )

V. ancora, a questo proposito, le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 aprile 2011 e del 21 maggio 2012 (cit. alla nota 5), nonché le misure adottate dalla Bulgaria e citate nella domanda di pronuncia pregiudiziale, come il programma quadro per l’integrazione dei Rom nella società bulgara, il programma nazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei Rom in Bulgaria e il piano d’azione nazionale nel quadro dell’iniziativa «Decennio dell’integrazione dei Rom 2005-2015». ( 8 ) V., ad esempio, le sentenze della Corte eur.

D.U. (Grande Camera) D. H. e a. c.

Repubblica ceca del 13 novembre 2007 (ricorso n. 57325/00, Recueil des arrêts et décisions 2007-IV), e Oršuš e a. c.

Croazia del 16 marzo 2010 (ricorso n. 15766/03, non ancora pubblicata in Recueil des arrêts et décisions ). ( 9 ) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio ( GU L 114, pag. 64 ). ( 10 ) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( GU L 211, pag. 55 ). ( 11 ) La direttiva 2009/72, che doveva essere attuata entro il 3 marzo 2011, ha abrogato e sostituito la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ( GU L 176, pag. 37 ).

In prosieguo, pertanto, mi riferirò soltanto alle disposizioni della direttiva 2009/72 e non alle disposizioni della direttiva 2003/54 citate dalla KZD. ( 12 ) Zakon za zashtita ot diskriminatstia. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] po energiyno i vodno regulirane. ( 14 ) La CEB e la CRB sono comparse insieme dinanzi alla Corte presentando osservazioni scritte e orali congiunte. ( 15 )

V. ex plurimis sentenze del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Anderson ( C-407/98, Racc. pag.

I-5539 ); del 31 maggio 2005, Syfait e a. («Syfait», C-53/03, Racc. pag.

I-4609 , punto 29); del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C-195/06, Racc. pag.

I-8817 ), e del 22 dicembre 2010, RTL Belgium ( C-517/09, Racc. pag.

I-14093 ), nonché da ultimo le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen del 7 giugno 2012 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C-136/11, non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 26-30). ( 16 )

V. in particolare sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels ( 61/65, Racc. pag. 408 ); del 17 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] ( C-54/96, Racc. pag.

I-4961 , punto 23); del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a. ( da C-110/98 a C-147/98, Racc. pag.

I-1577 , punto 33); Syfait (cit. alla nota 15, punto 29); [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15, punto 19); RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 36), e del 14 giugno 2011, Miles e a. ( C-196/09, Racc. pag.

I-5105 , punto 37). ( 17 )

V. in particolare sentenze del 19 ottobre 1995, [OSCURATO:PERSONA] ( C-111/94, Racc. pag.

I-3361 , punto 9); del 30 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C-195/98, Racc. pag.

I-10497 , punto 25); Syfait (cit. alla nota 15, punto 29); del 30 giugno 2005, Längst ( C-165/03, Racc. pag.

I-5637 , punto 25), e del 27 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C-96/04, Racc. pag.

I-3561 , punti 13 e 14), nonché le ordinanze del 18 giugno 1980, Borker ( 138/80, Racc. pag. 1975 , punto 4); del 5 marzo 1986, [OSCURATO:PERSONA] ( 318/85, Racc. pag. 955 , punto 4); del 26 novembre 1999, ANAS ( C-192/98, Racc. pag.

I-8583 , punto 21), e del 24 marzo 2011, Bengtsson ( C-344/09, Racc. pag.

I-1999 , punti 18 e 19). ( 18 ) V., quanto al fondamento legale, l’articolo 40, paragrafo 1, ZZD, nonché gli articoli 2 e 3 delle disposizioni transitorie e finali dello ZZD; quanto al carattere permanente, l’articolo 48 ZZD e l’articolo 5 del regolamento interno e, quanto all’applicazione delle norme giuridiche, l’articolo 47, paragrafi 1, 2 e 3, ZZD. ( 19 ) Prescindendo da ciò, secondo la giurisprudenza della Corte il carattere contraddittorio non costituisce un criterio assoluto (v. sentenze del 17 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA], C-18/93, Racc. pag.

I-1783 , punto 12; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 16, punto 31, e [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 17, punto 13). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C-506/04, Racc. pag.

I-8613 , punti 50 e 51), e RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 39), nonché ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato ( C-109/07, Racc. pag.

I-3503 , punto 23); in senso analogo, sentenza Abrahamsson e Anderson (cit. alla nota 15, punto 34). ( 21 )

V. articolo 61, paragrafo 3, ZZD, che rimanda agli articoli 22-24 del codice di procedura civile bulgaro. ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 20, punto 52), e RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 40); in senso analogo, sentenza Abrahamsson e Anderson (cit. alla nota 15, punti 34-37), e ordinanza Pilato (cit. alla nota 20, punto 24). ( 23 ) Sulla differenza tra imparzialità sotto il profilo oggettivo e imparzialità sotto il profilo soggettivo, v. sentenza del 19 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento europeo ( C-308/07 P, Racc. pag.

I-1059 , punto 46). ( 24 ) Diversamente dalle fattispecie oggetto delle cause Syfait e RTL Belgium (entrambe cit. alla nota 15), nel caso della KZD non risulta alcun «nesso funzionale» tra il collegio giudicante, da un lato, e l’apparato amministrativo, dall’altro.

A differenza dei casi Syfait e RTL Belgium, i membri della commissione della KZD non decidono, infatti, sulla base della proposta dell’apparato amministrativo facente capo ad essi, ma indipendentemente da esso. ( 25 )

V. articolo 47, punto 9, ZZD. ( 26 )

V. articolo 40, paragrafo 1, ZZD, nonché lo statuto e il regolamento interno della KZD. ( 27 )

V. articoli 7 e 13 della direttiva 2000/43. ( 28 )

V. articolo 153, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro. ( 29 )

V. articolo 50, punto 2, ZZD. ( 30 ) Dall’articolo 52, paragrafo 2, ZZD si evince che la KZD non avvia alcun procedimento quando accerta che nell’ambito della stessa controversia è già stata promossa un’azione dinanzi a un giudice. ( 31 ) Ordinanze del 26 novembre 1999, ANAS (cit. alla nota 17, punto 22), e RAI ( C-440/98, Racc. pag.

I-8597 , punto 13), relative alla Corte dei conti italiana.

Analogo è, ad esempio, lo status giuridico degli Amtsgericht tedeschi: v., da un lato, sentenza Längst (cit. alla nota 17) e, dall’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17), nonché l’ordinanza del 12 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C-497/08, Racc. pag.

I-101 ). ( 32 ) Ordinanza ANAS (cit. alla nota 17, punto 23). ( 33 )

V. articolo 50, punto 2, ZZD; in base alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] europea in udienza, meno dell’1% dei procedimenti dinanzi alla KZD trae origine da indagini avviate d’ufficio. ( 34 )

V. ordinanza ANAS (cit. alla nota 17, punto 23). ( 35 )

V. a questo proposito, ad esempio, l’articolo 65 del codice di procedura amministrativa tedesco. ( 36 )

V. articolo 52, paragrafo 2, ZZD. ( 37 ) V., sul punto, la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, in particolare, sentenze del 22 settembre 1988, Francia/Parlamento ( 358/85 e 51/86, Racc. pag. 4821 , punto 12); del 24 novembre 2005, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Racc. pag.

I-10043 , punto 64), e del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (da C-465/09 P a C-470/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58). ( 38 )

V. articolo 62, paragrafo 2, ZZD. ( 39 ) Il principio dispositivo, in base al quale l’introduzione, la cessazione e lo svolgimento di un procedimento è rimesso alle parti, vige in numerosi codici di procedura (civile) degli [OSCURATO:PERSONA] membri e permette alle parti, ad esempio, di definire una controversia con una transazione, rinunciando ad una sentenza.

La possibilità di una rinuncia congiunta delle parti a una sentenza anche dopo la sua emanazione si fonda, in definitiva, sulla stessa considerazione. ( 40 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punti 28 e 29). ( 41 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punto 27). ( 42 ) Nelle loro osservazioni scritte la CEB e la CRB si riferiscono a una decisione del Varhoven administrativen sad del 27 ottobre 2010 nella quale quest’ultimo sottolineerebbe l’equivalenza di entrambe le alternative.

Tuttavia, un giudice civile può, a differenza della KZD, accordare il risarcimento del danno. ( 43 )

V. soltanto il ventottesimo considerando della direttiva 2000/43, in base al quale essa è «(…) volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…)». ( 44 ) In questo senso, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn ( C-391/09, Racc. pag.

I-3787 , punto 43). ( 45 )

V. anche le condizioni generali di contratto della CEB le quali, all’articolo 3, paragrafo 2, indicano che l’energia elettrica viene fornita nel rispetto, in particolare, del principio della parità di trattamento e, all’articolo 10, numero 1, prevedono che l’energia elettrica viene fornita nel territorio coperto dal servizio a ogni consumatore alle stesse condizioni e senza discriminazioni.

Anche nelle condizioni generali di contratto della CRB si rinviene, all’articolo 3, una norma concernente la fornitura dell’energia elettrica, la quale deve avvenire «nel rispetto del principio di uguaglianza». ( 46 ) Articolo 53, paragrafo 2, TFUE, articoli 62 TFUE e 114 TFUE (già articolo 47, paragrafo 2, del Trattato CE e articoli 55 del Trattato CE e 95 del Trattato CE). ( 47 ) Articolo 3, paragrafo 7, in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettere h) e i), della direttiva 2009/72, nonché articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e ventinovesimo considerando, ultima frase, della direttiva 2006/32. ( 48 ) Dopalnitelni razporedbi. ( 49 ) Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn ( C-54/07, Racc. pag.

I-5187 , punto 25). ( 50 )

V. articolo 6, paragrafo 1, nonché venticinquesimo considerando della direttiva 2000/43. ( 51 ) Giurisprudenza costante; v. ex plurimis sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing ( C-106/89, Racc. pag.

I-4135 , punto 8); del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. ( da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag.

I-8835 , punto 113); del 15 aprile 2008, Impact ( C-268/06, Racc. pag.

I-2483 , punto 98); del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci ( C-555/07, Racc. pag.

I-365 , punto 48), e del 24 gennaio 2012, Dominguez (C-282/10, punto 24). ( 52 ) V., a tal proposito, le sentenze citate alla nota 51 Pfeiffer e a. (punti 115-119); Impact (punto 101), e Dominguez (punto 27); in senso analogo, già la sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann ( 14/83, Racc. pag. 1891 , punto 28: «in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale»). ( 53 ) Sentenza del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C-91/92, Racc. pag.

I-3325 , punto 20); v. inoltre le sentenze citate alla nota 51 Pfeiffer (punto 108); Kücükdeveci (punto 46), e Dominguez (punto 37). ( 54 ) In questo senso sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn (cit. alla nota 44, punto 43). ( 55 ) La giurisprudenza formatasi sulla direttiva 2000/78/CE è quindi direttamente riferibile anche alla direttiva 2000/43/CE; v. sentenze del 22 novembre 2005, Mangold ( C-144/04, Racc. pag.

I-9981 , punti 74 e 75); Kücükdeveci (cit. alla nota 51, punti 51 e 53), e del 10 maggio 2011, Römer ( C-147/08, Racc. pag.

I-3791 , in particolare punto 59). ( 56 ) Nella sentenza Dominguez (cit. alla nota 51), concernente il diritto alle ferie annuali retribuite, non si discuteva di un’espressione del principio generale di uguaglianza ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, quanto piuttosto di un diritto che trova la propria formulazione all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, al titolo «Solidarietà». ( 57 ) V., a questo proposito, le versioni linguistiche tedesca [«Tatsachen glaubhaft machen, die (…) vermuten lassen»], greca [«προσάγει (...) πραγματικά περιστατικά, από τα οποία τεκμαίρεται»], inglese [«establish (…) facts from which it may be presumed»], spagnola [«alegue (…) hechos que permitan presumir»], francese [«établit (…) des faits qui permettent de présumer»], italiana [«espongono (…) fatti dai quali si può presumere»], olandese [«feiten aanvoeren die (…) kunnen doen vermoeden»], polacca [«przedstawia(...) fakty, z których można domniemywać»], portoghese [«apresentar (…) elementos de facto constitutivos da presunção»] e svedese («lägger fram fakta som ger anledning att anta») dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43. ( 58 ) Nello stesso senso, sentenza Feryn (cit. alla nota 49, punto 30). ( 59 ) Allo stesso modo sono formulate anche molte altre versioni linguistiche del ventunesimo considerando della direttiva 2000/43: «a prima facie case of discrimination» (inglese), «Όταν πιθανολογείται διακριτική μεταχείριση» (greco), «una presunta discriminacion» (spagnolo), «une présomption de discrimination» (francese), «una presunzione di discriminazione» (italiano), «domniemani[e] dyskryminacji» (polacco), «presumível discriminação» (portoghese) e «ett prima facie-fall av diskriminering» (svedese). ( 60 ) Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso ( GU 1998, L 14, pag. 6 ). ( 61 ) Sentenza del 19 aprile 2012, Meister (C-415/10, punto 35); v. anche le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 12 marzo 2008 nella causa Feryn (cit. alla nota 49, paragrafo 22). ( 62 ) Sentenza del 10 marzo 2005, Nikoloudi ( C-196/02, Racc. pag.

I-1789 , punto 74 in combinato disposto con il punto 68); in questo stesso senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, ( C-104/10, Racc. pag.

I-6813 , punto 30).

In senso analogo, già in precedenza – in relazione alla situazione giuridica antecedente alla direttiva 97/80 – sentenza del 30 marzo 2000, JämO ( C-236/98, Racc. pag.

I-2189 , punto 53): «(...) di fronte ad una situazione di discriminazione evidente (...)». ( 63 ) In questo senso, sentenza Meister (cit. alla nota 61, punti 34-40). ( 64 ) In tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi del 12 gennaio 2012 nella causa Meister (cit. alla nota 61, paragrafo 22). ( 65 )

V. questione pregiudiziale 5.3, lettera c). ( 66 )

V. il quindicesimo considerando della direttiva 2000/43: «La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali (...)».

Questa posizione corrisponde alla giurisprudenza costante in materia di procedimento pregiudiziale; v. ex plurimis sentenze del 1 o luglio 2008, MOTOE ( C-49/07, Racc. pag.

I-4863 , punto 30); dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C-409/06, Racc. pag.

I-8015 , punto 49), e Kelly (cit. alla nota 62, punto 31). ( 67 ) Giurisprudenza costante; v. sentenze Feryn (cit. alla nota 49, punto 19), e MOTOE (cit. alla nota 66, punto 30), nonché sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C-358/08, Racc. pag.

I-11305 , punto 50), e del 6 settembre 2011, Patriciello ( C-163/10, Racc. pag.

I-7565 , punto 21). ( 68 ) Data la situazione, non è qui necessario esaminare più nel dettaglio le circostanze illustrate nella questione pregiudiziale 5.3, lettere a) e b). ( 69 ) È possibile trattare persone in modo diverso in ragione della loro razza o della loro origine etnica soltanto quando tali persone non si trovano in una situazione analoga [v. articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43]. ( 70 )

V. al riguardo, circa la giustificazione di una discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78, le mie conclusioni del 6 maggio 2010 nella causa Andersen ( C-499/08, Racc. pag.

I-9343 , paragrafi 46 e 47). ( 71 ) Sulla lotta alla frode e agli abusi da parte di enti nazionali, v. sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a. ( C-255/02, Racc. pag.

I-1609 , punti 68 e 69); del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C-196/04, Racc. pag.

I-7995 , punto 35), e del 5 luglio 2007, Kofoed ( C-321/05, Racc. pag.

I-5795 , punto 38); sulla garanzia della sicurezza e della qualità della fornitura di energia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, v. sentenze del 10 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA] ( 72/83, Racc. pag. 2727 , punti 34 e 35); del 4 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C-503/99, Racc. pag.

I-4809 , in particolare punto 55), e dell’11 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo ( C-543/08, Racc. pag.

I-11241 , punto 84). ( 72 )

V. questione pregiudiziale 5.3, lettera c). ( 73 )

V. a tale riguardo, circa la giustificazione di una discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78, le mie conclusioni del 6 maggio 2010 nella causa Andersen (cit. alla nota 70, paragrafo 53).

Dato che la parte finale dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 corrisponde al tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, le mie considerazioni nella causa Andersen possono essere trasposte al presente caso. ( 74 ) V., a tal riguardo, questione pregiudiziale 6.3, lettera g). ( 75 ) V., a tal proposito, questione pregiudiziale 6.3, lettera f). ( 76 ) In senso analogo, sentenze del 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C-110/05, Racc. pag.

I-519 , punto 67); del 16 dicembre 2010, Josemans ( C-137/09, Racc. pag.

I-13019 , punto 82), e del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C-400/08, Racc. pag.

I-1915 , punto 124), nelle quali viene sottolineato, nei vari contesti, che non si può negare all’ente nazionale competente la possibilità di adottare misure che possono essere facilmente gestite e controllate. ( 77 ) Nello stesso senso – con riferimento alla direttiva 2000/78 – sentenza del 12 ottobre 2010, Andersen ( C-499/08, Racc. pag.

I-9343 , punti 41-48, in particolare punto 47), nonché le conclusioni da me presentate nella causa in parola (cit. alla nota 70, paragrafo 67). ( 78 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 1989, Schräder ( 265/87, Racc. pag. 2237 , punto 21); del 10 marzo 2005, Tempelman e van Schaijk ( C-96/03 e C-97/03, Racc. pag.

I-1895 , punto 47), e del 9 marzo 2010, ERG e a. ( C-379/08 e C-380/08, Racc. pag.

I-2007 , punto 86). ( 79 )

V. anche le conclusioni da me presentate nella causa Andersen (cit. alla nota 70, paragrafo 68). ( 80 )

V. questione pregiudiziale 6.3, lettera a). ( 81 ) La KZD si esprime in questo senso nella sua questione pregiudiziale 6.4, lettera e). ( 82 ) Ventinovesimo considerando della direttiva 2006/32, ultima frase. ( 83 ) Tali dubbi vengono avanzati dalla KDZ anche nella questione pregiudiziale 6.3, lettera c). ( 84 ) Questione pregiudiziale 6.3, lettera d).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62011CC0394 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 settembre 2012 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA]394/11 [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsia (Bulgaria)] «Ricevibilità della domanda pregiudiziale — “Organo giurisdizionale di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri” ai sensi dell’articolo 267 TFUE — Direttiva 2000/43/CE — Principio della parità di trattamento fra le persone senza distinzioni di razza o di origine etnica — Discriminazione indiretta — Quartieri abitati prevalentemente da membri della comunità Rom — Installazione di contatori elettrici a un’altezza non accessibile ai consumatori — Giustificazione — Lotta alla frode e agli abusi — Direttive 2006/32/CE e 2009/72/CE — Possibilità per il consumatore di effettuare la lettura del proprio consumo individuale di energia elettrica» I – Introduzione 1. L’installazione dei contatori elettrici, nei quartieri cittadini abitati prevalentemente da un determinato gruppo etnico, a un’altezza notevolmente superiore rispetto a quanto accade altrove deve considerarsi una pratica discriminatoria? È questa in definitiva la questione di cui la Corte è chiamata a occuparsi su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] bulgara per la lotta alle discriminazioni (in prosieguo: la «KZD») ( 2 ). Essa offre alla Corte la possibilità di esprimersi sulle cosiddette «direttive antidiscriminazione» – nel caso di specie la direttiva 2000/43/CE ( 3 ) – e di perfezionare la propria giurisprudenza al riguardo ( 4 ), pronunciandosi per la prima volta sulla problematica della discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica e sulle possibili giustificazioni di una siffatta discriminazione. La Corte dovrà inoltre chiarire preliminarmente se la KZD sia legittimata in via di principio a sottoporle domande di pronuncia pregiudiziale a norma dell’articolo 267 TFUE. 2. La controversia trae origine dalla prassi vigente in due quartieri della città bulgara di Montana di installare i contatori elettrici sui pali dell’elettricità a un’altezza di 7 metri, mentre altrove essi sono fissati a un’altezza non superiore a 1,70 metri così da essere accessibili ai consumatori. Dato che nei quartieri interessati vivono prevalentemente membri della comunità Rom ( 5 ), si pone la questione se la procedura descritta costituisca una discriminazione sulla base dell’origine etnica. 3. Il caso in esame è particolarmente delicato, poiché l’eventuale discriminazione andrebbe a danneggiare i Rom. Negli ultimi anni la situazione dei Rom, che rappresentano la minoranza numericamente più importante in Europa, è stata ripetutamente oggetto dell’attenzione pubblica. Molti dei circa dieci-dodici milioni di Rom che vivono in Europa sono quotidianamente vittima di pregiudizi, intolleranza, discriminazione ed esclusione sociale. Essi vivono spesso emarginati e in pessime condizioni socioeconomiche ( 6 ). L’integrazione sociale ed economica dei Rom è pertanto uno degli obiettivi dichiarati dell’Unione europea, nonché della Repubblica di Bulgaria ( 7 ). Anche la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte eur. D.U.) si era già occupata in diverse occasioni delle discriminazioni contro i Rom ( 8 ). II – Contesto normativo A – Diritto dell’Unione 4. Il contesto normativo dell’Unione è determinato, nel caso in esame, dalla direttiva 2000/43/CE. A titolo integrativo occorre fare riferimento alle direttive 2006/32/CE ( 9 ) e 2009/72/CE ( 10 ), contenenti le regole in materia di mercato interno dell’energia elettrica e dell’efficienza degli usi finali dell’energia. 1. La direttiva antidiscriminazione 2000/43 5. L’articolo 2 della direttiva 2000/43 reca, tra le altre, la seguente definizione: «1.   Ai fini della presente direttiva, il principio della parità di trattamento comporta che non sia praticata alcuna discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o dell’origine etnica. 2.   Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. (…)». 6. Il campo di applicazione della direttiva 2000/43 viene stabilito dal suo articolo 3 come segue: «1.   Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva si applica a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: (…) h) all’accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l’alloggio. (…)». 7. L’articolo 7 della direttiva 2000/43, contenente le norme in materia di tutela dei diritti, stabilisce al suo paragrafo 1 quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione, a procedure giurisdizionali e/o amministrative, comprese, ove lo ritengono opportuno, le procedure di conciliazione finalizzate al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente direttiva». 8. All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 riguardo all’onere della prova è previsto quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono, dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità competente, fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento». 9. Occorre da ultimo richiamare l’articolo 13 della direttiva 2000/43, che si occupa degli organismi per la promozione della parità di trattamento: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono che siano istituiti uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l’origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che tra le competenze di tali organismi rientrino: — l’assistenza indipendente alle vittime di discriminazioni nel dare seguito alle denunce da essi inoltrate in materia di discriminazione, fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni, organizzazioni o altre persone giuridiche di cui all’articolo 7, paragrafo 2, — lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, — la pubblicazione di relazioni indipendenti e la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con tali discriminazioni». 2. Le direttive in materia di mercato interno dell’energia elettrica e di efficienza degli usi finali dell’energia 10. La direttiva 2006/32 persegue un incremento dell’efficienza nell’uso finale dell’energia negli [OSCURATO:PERSONA] membri attraverso varie misure, tra cui quelle volte al miglioramento dell’efficienza energetica per il consumatore finale. Il suo ventinovesimo considerando in particolare è formulato come segue: «Per consentire agli utenti finali di prendere decisioni più informate per quanto riguarda il loro consumo individuale di energia, essi dovrebbero disporre di una quantità ragionevole di informazioni al riguardo e di altre informazioni pertinenti (...). Inoltre, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori». 11. L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/32 stabilisce inoltre quanto segue: «[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali, i clienti finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico, ricevano a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso. (…)». 12. La direttiva 2009/72 contiene norme comuni sulla generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica e disciplina l’organizzazione e il funzionamento del settore dell’elettricità ( 11 ). A norma dell’articolo 3, paragrafo 7, di questa direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano «misure adeguate per tutelare i clienti finali» che comprendono, per quanto riguarda almeno i clienti civili, quelle che figurano nell’allegato I. 13. A norma dell’allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2009/72, recante il titolo «Misure sulla tutela dei consumatori», «le misure di cui all’articolo 3 [della direttiva] consistono nel garantire che i clienti: (…) h) possano disporre dei propri dati di consumo (...); [e] i) siano adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica (...). Si tiene debitamente conto dell’efficienza in termini di costi di tali misure. Per questo servizio il consumatore non deve sostenere alcuna spesa supplementare. (…)». B – Diritto bulgaro 14. Ai fini dell’attuazione di una serie di direttive e di altri atti dell’Unione europea, ivi compresa la direttiva 2000/43, è stata promulgata in Bulgaria la legge sulla tutela dalle discriminazioni ( 12 ) (in prosieguo: lo «ZZD»), che contiene, oltre a disposizioni sul divieto di discriminazione, anche la disciplina della [OSCURATO:PERSONA] per la lotta alle discriminazioni (in prosieguo: la «KZD»). La domanda di pronuncia pregiudiziale richiama poi numerose altre norme nazionali, quali la legge per il settore energetico, il regolamento sull’allacciamento dei produttori e dei consumatori di energia elettrica alle reti di trasmissione e distribuzione di elettricità, nonché le condizioni generali per i contratti di utilizzazione delle imprese di distribuzione e fornitura di energia elettrica. III – Fatti e procedimento principale 15. Il procedimento principale trae origine da un ricorso presentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA] alla KZD. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] vive nella città bulgara di Montana, per l’esattezza in uno dei due quartieri di tale città che, stando alle informazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, sono noti come «quartieri Rom», in quanto prevalentemente popolati da persone di etnia Rom. 16. L’approvvigionamento di energia elettrica del comune di Montana viene effettuato dalla ChEZ [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «CEB»), e la sua distribuzione dalla ChEZ [OSCURATO:PERSONA] AD (in prosieguo: la «CRB»), entrambe sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA] normativa statale per l’energia e le risorse idriche ( 13 ) (in prosieguo: la «DKEVR»). In tutto il territorio del comune di Montana si trovano contatori di proprietà della CRB. 17. Nel 1998 e nel 1999 in entrambi i quartieri Rom di Montana, «Ogosta» e «Kosharnik», nonché in alcune altre città del paese, i contatori elettrici sono stati installati su pali dell’elettricità ad un’altezza di 7 metri. Al di fuori di tali quartieri i contatori si trovano a un’altezza non superiore a 1,70 metri, prevalentemente all’interno degli appartamenti dei consumatori o installati sulle facciate esterne degli edifici o sulle recinzioni. 18. Per consentire al consumatore di compiere un controllo visivo, quantomeno indiretto, anche nel caso dei contatori elettrici installati a 7 metri di altezza, la CRB si è impegnata nelle sue condizioni generali di contratto a mettere a disposizione su richiesta scritta del consumatore, gratuitamente ed entro tre giorni, un veicolo speciale munito di una piattaforma elevatrice con la quale i collaboratori della CRB possono effettuare la lettura dei contatori. Tuttavia, ad oggi, nessun consumatore si è avvalso di questa possibilità. In alternativa, il consumatore può far installare a pagamento un contatore di controllo nel proprio appartamento. In tali quartieri non esiste altra possibilità per il consumatore di effettuare un controllo visivo. 19. Nel procedimento di ricorso dinanzi alla KZD il sig. [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri lo discriminerebbe in base alla sua origine etnica. Nel contempo egli lamenta che tutte le persone di origine etnica Rom dei quartieri interessati verrebbero discriminate in ragione della loro appartenenza etnica. 20. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha diretto il proprio ricorso contro la CEB. La CRB, i rappresentanti legali e i consigli di amministrazione di entrambe le società, nonché la DKEVR, sono stati chiamati in causa nel procedimento principale dalla KZD. IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte 21. Nell’ambito del procedimento di ricorso la KZD ha adito la Corte sottoponendole le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il caso in oggetto rientri nell’ambito di applicazione della direttiva [2000/43] [articolo 3, paragrafo 1, lettera h)]. 2) Cosa debba intendersi per “trattata meno favorevolmente” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43, e per “possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio”, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43: a) se, per qualificare come discriminazione diretta un trattamento meno favorevole, sia assolutamente necessario che il trattamento sia più sfavorevole e che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso come ogni forma di un comportamento (di una relazione) nel senso ampio del termine, il quale, rispetto al comportamento assunto in una situazione analoga, risulta meno vantaggioso; b) se, per qualificare come discriminazione indiretta il collocamento in una posizione di particolare svantaggio, sia anche necessario che esso violi direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti espressamente dalla legge, oppure se esso debba essere inteso in senso più ampio, come ogni forma di collocamento in una posizione di particolare svantaggio/sfavore. 3) In funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43, sia necessario che il trattamento meno favorevole o il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente un diritto o un interesse previsto espressamente dalla legge a) se le disposizioni di cui all’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, della direttiva [2006/32] (considerando 29, articoli 1 e 13, paragrafo 1), della direttiva [2003/54] (articolo 3, paragrafo 5), della direttiva [2009/72] (articolo 3, paragrafo 7) prevedano a favore del consumatore finale dell’energia elettrica un diritto o un interesse a poter verificare regolarmente i display del contatore, il quale possa essere fatto valere dinnanzi ai giudici nazionali in un procedimento come quello principale, e b) se siano compatibili con tali disposizioni norme nazionali e/o una prassi amministrativa posta in essere con l’autorizzazione commissione di regolamentazione dell’acqua e dell’energia, in forza delle quali ad un’impresa di distribuzione viene accordata la libertà di installare i contatori in luoghi difficilmente accessibili o inaccessibili, il che non consente ai consumatori di verificare e monitorare personalmente e regolarmente i display del contatore. 4) In funzione della soluzione della seconda questione: qualora, ai fini della qualificazione come discriminazione diretta o indiretta, non sia assolutamente necessaria la violazione diretta o indiretta di un diritto o di un interesse previsto dalla legge a) se, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/43 siano ammissibili disposizioni nazionali o una giurisprudenza come quelle di cui al procedimento principale, in base alle quali, ai fini della qualificazione come discriminazione, è richiesto che il trattamento più sfavorevole e il collocamento in una posizione di particolare svantaggio violino direttamente o indirettamente diritti o interessi previsti dalla legge, b) se il giudice nazionale, qualora esse non siano ammissibili, sia obbligato a disapplicarle e a fare riferimento alle definizioni fissate nella [menzionata] direttiva. 5) Come debba essere interpretato l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43: a) se nel senso che esso esige che la vittima dimostri fatti che consentano di dedurre o di concludere in maniera univoca, inconfutabile e certa per una discriminazione diretta o indiretta, oppure se sia sufficiente che i fatti si limitino a fondare la presupposizione/presunzione di una siffatta discriminazione; b) se i fatti che, da un lato, solo nei due quartieri noti nella città come quartieri rom i contatori siano installati nelle strade sui pali dell’elettricità, ad un’altezza che non consente un controllo visivo dei display dei contatori da parte dei consumatori, fatte salve le eccezioni note all’interno di alcune parti di tali quartieri urbani, e che, d’altro lato, in tutti i restanti quartieri della città i contatori siano installati ad un’altezza diversa (fino a 1,7 m), la quale consente un controllo visivo, perlopiù nell’appartamento dei consumatori o sulla facciata dell’edificio o sulla recinzione, comportino un’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta. c) Se le circostanze che, in entrambi i quartieri noti nella città come quartieri rom, abitino non solo Rom bensì anche persone di etnia diversa e/o che rilevi pertanto quale parte della popolazione in questi due quartieri si definisca essa stessa come Rom, e/o che l’impresa di distribuzione definisca come generalmente note le cause alla base di uno spostamento dei contatori in questi due quartieri a detta altezza di 7 m, escludano l’inversione dell’onere della prova a carico della parte convenuta. 6) In funzione della soluzione alla quinta questione: a) se l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 debba essere interpretato nel senso che è necessaria una presupposizione/presunzione della sussistenza di una discriminazione, e, qualora i summenzionati fatti spostino l’onere della prova a carico della parte convenuta, quale forma di discriminazione facciano presumere tali fatti: se si tratti di una discriminazione diretta, indiretta e/o di una molestia; b) se le disposizioni della direttiva 2000/43 consentano di giustificare la discriminazione diretta e/o la molestia con il perseguimento di una finalità legittima per il tramite di mezzi a tal fine idonei e necessari; c) se, nella fattispecie, tenuto conto dei legittimi obiettivi fatti valere dall’impresa di distribuzione (e dalla stessa perseguiti), la misura applicata nei due quartieri urbani possa essere giustificata in una situazione in cui: — in primo luogo, detta misura venga applicata a causa di fatture insolute accumulatesi nei due quartieri urbani interessati e a causa di frequenti infrazioni da parte dei consumatori, le quali pregiudicano o mettono in pericolo la sicurezza, la qualità, il funzionamento continuo e sicuro degli impianti di energia elettrica e, in secondo luogo, la misura in parola venga applicata collettivamente, a prescindere dalla circostanza che il singolo consumatore paghi o meno le sue fatture per la distribuzione e per la fornitura di energia elettrica, e a prescindere dalla circostanza dell’accertamento che il singolo consumatore abbia commesso una qualsivoglia infrazione (una manipolazione dei display del contatore, un allacciamento illegale e/o un prelievo illegale/un consumo illegale di energia elettrica, senza conteggio e senza versamento del canone, o un qualsiasi altro intervento nella rete, il quale pregiudichi o metta in pericolo il suo funzionamento sotto il profilo della sicurezza, della qualità, della continuità e dell’assenza di rischi); — per ciascuna infrazione analoga siano previste, nelle disposizioni di legge e nelle condizioni generali del contratto concernente la distribuzione, delle responsabilità, segnatamente di natura civile, amministrativa nonché penale; — la clausola prevista all’articolo 27, paragrafo 2, delle condizioni generali del contratto – l’impresa di distribuzione garantisce, su espressa richiesta scritta del consumatore, la possibilità di un controllo visivo dei display del contatore – non consenta di fatto al consumatore di verificare personalmente e regolarmente i display che lo riguardano; — sussista una possibilità, in base ad espressa richiesta scritta, di installare un contatore di controllo nell’appartamento del consumatore, a fronte del versamento di un canone; — la misura costituisca un segno peculiare e visibile delle pratiche, indipendentemente dalla loro forma, scorrette del consumatore, stante il carattere generalmente noto, ad avviso dell’impresa di distribuzione, delle cause alla base dell’applicazione di tale misura; — vi siano altri mezzi e metodi tecnici per salvaguardare i contatori da interventi indebiti; — il legale dell’impresa di distribuzione affermi che una misura analoga applicata in un quartiere rom di un’altra città non avrebbe di fatto potuto impedire gli interventi, — e non possa reputarsi che l’impianto di energia elettrica installato in uno di tali quartieri, un trasformatore, debba essere assoggettato, per sicurezza, a misure analoghe a quelle applicate ai contatori». 22. Nel procedimento dinanzi alla Corte, la CEB e il CRB ( 14 ), il governo bulgaro e la [OSCURATO:PERSONA] europea hanno presentato osservazioni scritte e orali. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è comparso all’udienza dell’11 luglio 2012 davanti alla Corte. V – Analisi A – Ricevibilità della domanda pregiudiziale 23. Talune parti contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, eccependo essenzialmente che la KZD non avrebbe natura di organo giurisdizionale. A margine, inoltre, affermano che alcune delle questioni sollevate dinanzi alla Corte avrebbero carattere ipotetico. 1. Sulla legittimazione della KZD al rinvio pregiudiziale 24. In considerazione delle numerose autorità indipendenti create negli ultimi anni all’interno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, non da ultimo anche in attuazione delle prescrizioni del diritto dell’Unione, non stupisce che la Corte si trovi di tanto in tanto a valutare se siffatti enti possano presentare domande di pronuncia pregiudiziale ( 15 ). 25. Per valutare la legittimazione al rinvio pregiudiziale di un’autorità indipendente, quale la KZD, occorre esaminare se tale ente possa essere considerato un «organo giurisdizionale di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri» ai sensi dell’articolo 267 TFUE. [OSCURATO:PERSONA] europea e il governo bulgaro ritengono che tale sia il caso, mentre la CEB e la CRB sostengono l’opinione contraria. 26. Secondo giurisprudenza costante della Corte il giudizio sulla legittimazione al rinvio pregiudiziale è una questione esclusivamente di diritto dell’Unione. La circostanza se l’ente in parola sia un’autorità giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE viene valutata sulla base di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell’organo, il suo carattere permanente, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente ( 16 ). Inoltre, gli enti nazionali possono adire la Corte unicamente se dinanzi ad essi sia pendente una lite e se essi siano stati chiamati a statuire nell’ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale ( 17 ). Nel prosieguo occorre pertanto analizzare se tali criteri siano soddisfatti alla luce delle concrete disposizioni che disciplinano il procedimento e la struttura della KDZ. 27. A tal proposito è d’uopo evidenziare che la natura di organo giurisdizionale della KZD non può essere riconosciuta rimandando semplicemente alla sua nomina, prevista dal diritto dell’Unione, quale organismo istituito per promuovere la parità di trattamento e la difesa dei diritti delle vittime di discriminazione (articoli 7 e 13 della direttiva 2000/43). La difesa dei diritti richiesta dalla direttiva 2000/43 riguarda infatti le «procedure giurisdizionali e/o amministrative» (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2000/43), e non viene quindi assicurata necessariamente in sede giudiziale. Occorre pertanto esaminare nel singolo caso se la KZD soddisfi i requisiti previsti dal diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, per gli organi giurisdizionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 28. Non sollevano problemi i requisiti del fondamento legale e del carattere permanente dell’organo in parola, nonché dell’applicazione delle norme giuridiche da parte della KZD ( 18 ). Anche il criterio della natura contraddittoria del procedimento è soddisfatto nel caso della KZD ( 19 ). Oltremodo dibattuti sono invece, nel caso di specie, l’indipendenza della KZD, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, nonché il carattere giurisdizionale delle sue decisioni. a) Indipendenza 29. La nozione di indipendenza degli organi giurisdizionali ricomprende, per giurisprudenza costante, due aspetti: uno esterno e uno interno. 30. L’aspetto avente carattere esterno presuppone che l’organo decisionale sia tutelato da pressioni o da interventi dall’esterno idonei a mettere a repentaglio l’indipendenza di giudizio dei suoi membri relativamente alle controversie loro sottoposte ( 20 ). Nel caso di specie non sussiste alcun dubbio circa l’indipendenza esterna dei membri del collegio giudicante della KZD. Nei loro confronti trovano corrispondente applicazione le norme in materia di indipendenza dei giudici contenute nel codice di procedura civile bulgaro ( 21 ). In tal modo, essi godono di garanzie comparabili a quelle dei giudici dei tribunali ordinari bulgari. 31. Per quanto attiene all’aspetto interno dell’indipendenza, esso si ricollega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti della controversia e dai loro rispettivi interessi concernenti l’oggetto di quest’ultima ( 22 ). 32. La CEB e la CRB ritengono che la KZD non sia imparziale sotto il profilo oggettivo ( 23 ). Nel motivare tale affermazione, esse si basano sulla struttura della KZD, in particolare sul collegamento esistente tra il collegio giudicante interno alla KZD e l’apparato amministrativo sottostante, nonché sugli incarichi svolti dalla KZD. 33. Queste eccezioni non risultano però convincenti. 34. Dal punto di vista funzionale sussiste infatti una netta divisione tra il collegio giudicante della KZD e l’apparato amministrativo facente capo a tale commissione. L’apparato amministrativo in parola può effettivamente predisporre dei pareri legali su quesiti in materia di discriminazione anche per i membri della commissione. In base alle informazioni messe a disposizione della Corte non risulta tuttavia che l’apparato amministrativo partecipasse esso stesso al processo decisionale dei membri della commissione ( 24 ). Il sostegno legale alle presunte vittime di discriminazione, che rientra nei compiti della KZD come organo ( 25 ), viene fornito inoltre solo dall’apparato amministrativo e non dai membri della commissione. In sede di udienza il governo bulgaro ha poi precisato che vengono prestati consulenza e sostegno alle vittime di discriminazione soltanto al di fuori dei procedimenti pendenti. Né i membri della commissione, né l’apparato amministrativo assistono, nell’ambito di un procedimento di ricorso pendente, una delle parti. I membri della commissione decidono invece in modo obiettivo e indipendente delle violazioni dello ZZD ( 26 ). 35. La mera circostanza che la KZD sia stata creata come organismo per l’attuazione del principio della parità di trattamento ( 27 ) non comporta che essa si sia schierata automaticamente dalla parte delle vittime e che non fosse pertanto imparziale. La KZD ha effettivamente il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni dello ZZD. Tuttavia, alla stregua di un giudice, essa adempie questo incarico come un organo statale obiettivo e indipendente, chiamato ad accertare, nel quadro di un procedimento di ricorso, non soltanto la sussistenza, ma anche l’eventuale assenza di una discriminazione. 36. Alla luce delle considerazioni precedenti risulta che la KZD è sufficientemente indipendente per essere considerata un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. b) Attività giurisdizionale 37. La CEB e la CRB affermano inoltre che la KZD non svolgerebbe alcuna attività giurisdizionale. La KDZ non sarebbe un organo dell’autorità giudiziaria, quanto piuttosto un’autorità amministrativa. Ciò conseguirebbe dai compiti ad essa affidati, nonché dalla circostanza che la KZD assumerebbe il ruolo di parte in un successivo procedimento di impugnazione avverso le sue stesse decisioni ( 28 ), che può intervenire d’ufficio contro le discriminazioni ( 29 ), che può revocare le proprie decisioni con il consenso delle parti e che i procedimenti dinanzi ai tribunali civili prevalgono su quelli davanti alla KZD ( 30 ). 38. A questo proposito occorre anzitutto osservare che l’assunzione di determinati incarichi amministrativi da parte della KZD non ne esclude a priori il carattere di autorità giurisdizionale. La Corte ha infatti già statuito in più occasioni che la legittimazione al rinvio pregiudiziale di un ente deve essere valutata sulla base di criteri sia strutturali che funzionali. Su questa base, occorre qualificare uno stesso organismo nazionale talvolta come organo giurisdizionale e talvolta come autorità amministrativa, a seconda che, nel caso concreto, esso svolga funzioni giurisdizionali o adempia compiti di carattere amministrativo ( 31 ). È quindi necessario esaminare la natura specifica degli incarichi che la KZD svolge all’interno del particolare contesto normativo in cui, nel caso di specie, è indotta a chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte ( 32 ). 39. Il collegio giudicante indipendente della KZD si è qui rivolto alla Corte nell’ambito di un procedimento di ricorso. Nel quadro di tale procedimento viene esaminata, su richiesta di una presunta vittima di discriminazione e in modo imparziale, la compatibilità delle misure controverse con lo ZZD. Questa attività può essere pertanto qualificata come attività giurisdizionale. Le funzioni amministrative, quali la consulenza a favore delle vittime o la rappresentanza della KZD in un successivo grado di giudizio, svolte dall’apparato amministrativo facente capo ai membri della commissione in un contesto diverso, non rilevano ai fini della valutazione del carattere giurisdizionale di un procedimento di ricorso come quello in esame. 40. In secondo luogo, è irrilevante che il collegio giudicante della KZD possa in teoria avviare anche d’ufficio un procedimento ( 33 ). Nel caso in esame, infatti, la KZD non si è attivata di propria iniziativa, ma sulla base di un reclamo di una presunta vittima di discriminazione. Ai fini della valutazione della sua legittimazione al rinvio pregiudiziale non rileva che l’organo che ha compiuto il rinvio possa essere qualificato come organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE in relazione ad attività diverse da quelle che hanno portato al rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ( 34 ). 41. In terzo luogo, neppure il fatto che la KZD possa coinvolgere, mediante chiamata, soggetti terzi nel procedimento di reclamo dinanzi ai membri della commissione depone contro la sua natura di organo giurisdizionale. Si tratta piuttosto di una prassi oltremodo comune anche nei procedimenti dinanzi ai classici giudici amministrativi ( 35 ). 42. In quarto luogo, neppure le norme sul rapporto tra procedimento dinanzi alla KZD e procedimento dinanzi ai giudici civili bulgari depongono contro la natura di organo giurisdizionale della KZD. Diversamente dalla CEB e dalla CRB, ritengo che queste norme, oggetto di approfondita discussione nell’udienza davanti alla Corte, costituiscano un argomento a favore, e non contro, la legittimazione al rinvio pregiudiziale della KZD. 43. È vero che la KZD non può decidere di un reclamo quando la stessa controversia pende già dinanzi ad un giudice civile bulgaro ( 36 ). Si tratta tuttavia di una manifestazione del principio processuale generale della litispendenza, in base al quale un procedimento giudiziale è irricevibile quando la stessa controversia è già pendente altrove ( 37 ). L’applicabilità di una norma siffatta anche alla KZD depone a favore della sua natura di organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. Se un procedimento come quello principale non costituisse un procedimento di carattere giurisdizionale sarebbe, infatti, a priori superfluo disciplinare la contrapposta pendenza davanti ai giudici civili, dal momento che non potrebbe porsi un problema di litispendenza. 44. Non è chiaro – quantomeno in base alle informazioni a disposizione della Corte – se la KZD sarebbe privata della propria competenza anche nel caso di un procedimento civile introdotto successivamente e quindi, se la pendenza davanti alla KZD abbia di conseguenza «meno valore» rispetto alla pendenza dinanzi ai giudici civili. La CEB e la CRB hanno effettivamente argomentato in questo senso, ma le loro considerazioni sul punto sono rimaste, anche a fronte delle richieste in udienza, estremamente generiche; la CEB e la CRB, in particolare, non hanno citato alcuna norma di legge concretamente pertinente a fondamento della propria tesi. In mancanza di elementi in senso contrario si deve pertanto ritenere che la regola della litispendenza operi allo stesso modo a prescindere dal fatto che, nel caso concreto, sia stato adito per primo un giudice civile bulgaro o la KZD. Tale circostanza depone a favore della natura di organo giurisdizionale della KZD. 45. Da ultimo, neppure la circostanza che la KZD possa, con il consenso delle parti, revocare o modificare le proprie decisioni ( 38 ), depone contro la sua natura di organo giurisdizionale. Le autorità amministrative di norma possono revocare le proprie decisioni senza il consenso delle parti; lo stesso vale, in base alle concordi indicazioni delle parti, anche nel diritto bulgaro. Le decisioni giudiziali possono invece generalmente essere revocate nell’ambito di un procedimento di impugnazione fino a che non abbiano acquisito efficacia di giudicato e, dopo l’acquisto dell’efficacia di giudicato, solo eccezionalmente nell’ambito di un nuovo processo. Il fatto che, a quanto sembra, una modifica delle decisioni della KZD sia possibile in modo più agevole, potrebbe essere interpretato come l’espressione di uno status del collegio giudicante della KZD «a metà» tra una classica autorità amministrativa e un classico giudice. È dirimente tuttavia che una modifica delle decisioni della KZD emesse nel corso di un procedimento di reclamo sia possibile soltanto con il consenso di entrambe le parti. Così, in definitiva, la possibilità di modifica può essere intesa come un’espressione del principio dispositivo nel procedimento giurisdizionale inteso in senso lato ( 39 ). c) Giurisdizione obbligatoria 46. La CEB e la CRB fanno altresì valere che il procedimento di reclamo davanti alla KZD non costituirebbe una giurisdizione obbligatoria. Esse motivano tale posizione sulla base dell’articolo 71 ZZD, che accorda all’interessato, in caso di una discriminazione, anche la possibilità di rivolgersi a un giudice civile. Poiché l’azione dinanzi alla KZD non sarebbe così l’unico mezzo possibile per agire contro una discriminazione, il criterio dell’obbligatorietà della giurisdizione non sarebbe soddisfatto. 47. Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] la Corte si è occupata inter alia della nozione di obbligatorietà della giurisdizione. Essa ha distinto al proposito tra «obbligatoria» nel senso di unica possibilità di ottenere una tutela giuridica, e «obbligatoria» nel senso di una decisione vincolante, con effetti obbligatori ( 40 ). La Corte non ha dovuto, in tal caso, definire chiaramente quale delle due interpretazioni alternative fosse da privilegiare, dal momento che la giurisprudenza dell’ente ivi coinvolto era «obbligatoria» in entrambi i sensi. La fattispecie in esame offre dunque alla Corte la possibilità di precisare meglio la propria giurisprudenza su questo punto. 48. Come osservato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nella causa [OSCURATO:PERSONA] ( 41 ) e nell’udienza tenutasi nella presente causa, propendo anch’io a ritenere che «obbligatoria» si riferisca soltanto al carattere vincolante delle decisioni del giudice del rinvio. Infatti, se l’obbligatorietà della giurisdizione venisse negata sulla base della sola esistenza di possibilità alternative di tutela giuridica, persino un classico giudice civile, in un caso come quello qui in esame, non potrebbe, a rigore, presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale, dal momento che anche rispetto al procedimento davanti ad esso pendente esiste una possibile tutela giuridica alternativa, vale a dire il procedimento di reclamo davanti alla KZD ( 42 ). Una simile posizione avrebbe la conseguenza, paradossale, che nessuno dei due organi bulgari competenti a decidere dei ricorsi in base allo ZZD sarebbe legittimato a presentare alla Corte questioni circa l’interpretazione della direttiva 2000/43. 49. È quindi più ragionevole ritenere che determinante sia soltanto la circostanza che una decisione pronunciata dalla KZD nell’ambito di un procedimento di reclamo sia vincolante per le parti. E questa è, per l’appunto, la situazione nel caso in esame. Come osservato dal governo bulgaro, e come si evince anche dagli articoli 69 ZZD e 82 ZZD, quando le decisioni della KZD divengono definitive esse sono vincolanti per le parti e la loro violazione può essere sanzionata con pene pecuniarie. 50. Riassumendo, ritengo che la KZD debba essere considerata, nel caso di specie, come un organo giurisdizionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 2. Sul presunto carattere ipotetico delle domande pregiudiziali 51. La CEB e la CRB affermano da ultimo che la seconda e la sesta domanda pregiudiziale avrebbero carattere ipotetico in quanto si riferiscono a una discriminazione diretta o a una molestia. Tuttavia, poiché nel caso di specie si discute di una discriminazione indiretta, le domande pregiudiziali sarebbero ricevibili soltanto in relazione a questa tipologia di discriminazione. 52. Effettivamente le misure controverse non possono comportare allo stesso tempo una discriminazione diretta e una discriminazione indiretta. Compete alla KZD, quale giudice del rinvio, determinare di quale forma di discriminazione si tratta sulla base delle caratteristiche del caso specifico e tenuto conto di tutte le circostanze. La KZD chiede tuttavia proprio un’interpretazione delle rispettive forme di discriminazione per poter determinare di quale di esse si tratti nel caso di specie. Se si dichiarasse la domanda di pronuncia pregiudiziale ricevibile soltanto in relazione a una singola forma di discriminazione, la Corte, da un lato, anticiperebbe la valutazione di fatto della KZD e, dall’altro, fornirebbe verosimilmente una risposta inutile. 53. Qualora, nel quadro dell’analisi, singole questioni o parti di esse dovessero effettivamente dimostrarsi ipotetiche o superflue, non me ne occuperò nella mia proposta di risposta. 3. Conclusione intermedia 54. La domanda di pronuncia pregiudiziale è quindi integralmente ricevibile. B – Valutazione del contenuto delle questioni pregiudiziali 55. Con il suo elenco oltremodo dettagliato di questioni la KZD chiede di chiarire la portata del principio della parità di trattamento in relazione all’origine etnica delle persone, nonché le condizioni che occorre prevedere in questo contesto sotto il profilo della prova della discriminazione. Nel rispondere a questa domanda di pronuncia pregiudiziale, è opportuno riassumere talune parti delle questioni sollevate dalla KZD. 1. Ambito di applicazione della direttiva 2000/43 (prima questione pregiudiziale) 56. Con la sua prima questione la KZD desidera sapere se una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43. In concreto, la KZD chiede chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva, che riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura. Le parti discutono se vi rientri, oltre alla fornitura di energia elettrica in quanto tale, anche la fornitura dei contatori elettrici. 57. Il governo bulgaro, la CEB e la CRB propendono per un’interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della direttiva. L’Unione non avrebbe alcuna competenza sulla disciplina dei contatori elettrici. A loro avviso, l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione si estende soltanto alla creazione di un mercato interno dell’energia e al miglioramento del funzionamento di tale mercato. La fornitura di contatori elettrici non sarebbe tuttavia una misura necessaria a tal fine, con la conseguenza che il caso in esame non ricadrebbe nell’ambito di applicazione della direttiva alla luce della limitazione, contenuta all’articolo 3, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2000/43, a fattispecie «nei limiti dei poteri conferiti all[’Unione]». La messa a disposizione di contatori elettrici gratuiti non costituirebbe inoltre un servizio ai sensi della direttiva, non essendo soggetta ad alcun corrispettivo. La CEB e la CRB osservano altresì che l’accesso ai contatori elettrici non andrebbe equiparato alla fornitura di energia elettrica. L’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43 si riferirebbe soltanto alla fornitura di energia elettrica e non invece alla messa a disposizione di contatori elettrici. 58. Tale argomento è erroneo. 59. È pacifico che la fornitura di energia elettrica rientra, quale servizio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/43, nei settori in cui è vietata ogni discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica. È anche certo che la CRB ha messo a disposizione dei propri consumatori dei contatori elettrici e che di fatto questi ultimi sono così divenuti, nel caso di specie, parte delle condizioni complessive di fornitura dell’energia elettrica ai consumatori. 60. Tuttavia sono proprio queste condizioni complessive a individuare, nel caso di specie, il servizio «fornitura di energia elettrica». I suoi singoli componenti non possono essere presi in considerazione separatamente gli uni dagli altri. Non convince l’affermazione secondo cui solo l’energia elettrica dovrebbe essere fornita in assenza di discriminazioni, mentre tutto il resto, in particolare la più precisa definizione delle condizioni di fornitura, non sarebbe ricompreso nell’ambito di applicazione della direttiva. 61. Si ipotizzi che un’azienda di trasporto pubblico suddivida sugli autobus i posti a sedere a seconda del sesso, del colore della pelle o dell’origine etnica dei passeggeri. Anche se tutti i passeggeri venissero trasportati, beneficiando così indubbiamente del servizio di trasporto in quanto tale, sarebbe comunque evidente che le concrete condizioni di trasporto non sono le stesse. 62. L’obiettivo della direttiva 2000/43 è proprio quello di garantire la migliore tutela dalle discriminazioni e di raggiungere un più alto livello di protezione ( 43 ). La concreta efficacia del divieto di discriminazione verrebbe messa a rischio se si volesse ridurre i settori tutelati solo alla loro essenza. Interpretare le materie elencate all’articolo 3 della direttiva in modo restrittivo significherebbe ridurre la tutela da discriminazioni ad un minimo inderogabile, il che sarebbe incompatibile con l’obiettivo della direttiva appena citato. 63. La direttiva 2000/43 è in definitiva una particolare espressione del principio generale della parità di trattamento, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell’Unione e, in base agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, gode di tutela quale diritto fondamentale. Anche per questo motivo la sua sfera di applicazione non può essere definita in modo restrittivo ( 44 ). 64. In un caso come quello in esame l’ambito di applicazione della direttiva 2000/43 ricomprende non soltanto la fornitura di energia elettrica in sé, ma anche le condizioni della fornitura in parola, ivi compresa la messa a disposizione dei contatori elettrici ( 45 ). 65. A ciò non si può obiettare che i contatori sarebbero utilizzati dai consumatori a titolo gratuito, mentre la direttiva si riferirebbe invece soltanto a prestazioni a titolo oneroso. La fornitura di energia elettrica, quale oggetto principale del contratto di servizio, avviene, infatti, in ogni caso a titolo oneroso e si deve ritenere che i costi per i contatori elettrici siano ricompresi nel prezzo dell’energia elettrica e, in questo modo, addebitati indirettamente ai consumatori. Come già indicato supra, la fornitura dell’energia elettrica e la messa a disposizione dei contatori non possono essere separati. Un contatore, in particolare, non sarebbe di alcuna utilità in mancanza di una corrispondente fornitura di energia elettrica. Il contatore elettrico non costituisce pertanto una prestazione autonoma, ma è parte della prestazione complessiva «fornitura di energia elettrica». 66. Per quanto attiene, da ultimo, alle competenze dell’Unione, alle quali l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 si richiama in apertura, basti osservare che il legislatore dell’Unione è competente a disciplinare il mercato interno dell’energia elettrica ( 46 ). Esso ha peraltro già fatto ripetutamente uso di tale competenza, senza che ciò fosse decisivo, non da ultimo emettendo delle disposizioni in materia di informativa dei consumatori finali sul loro consumo di energia elettrica, dove menzionava espressamente anche i contatori elettrici ( 47 ). 67. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale nel senso che una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43. 2. Assenza del presupposto della violazione di diritti o interessi previsti dalla legge (seconda, terza e quarta questione pregiudiziale) 68. Con la sua seconda e quarta questione pregiudiziale la KZD desidera sapere se una discriminazione ai sensi della direttiva 2000/43 possa sussistere solo quando vengano lesi diritti o interessi stabiliti dalla legge o se invece una discriminazione possa essere riconosciuta indipendentemente da ciò. Qualora la direttiva non presupponga alcuna violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, si pone di conseguenza la questione se una norma nazionale, che prevede un simile requisito, sia compatibile con la direttiva. 69. Tale questione si pone alla luce del fatto che, in base alla definizione contenuta nel diritto bulgaro, o più precisamente nell’articolo 1, punto 7, delle disposizioni complementari dello ZZD ( 48 ), un «trattamento meno favorevole» può sussistere solo quando siano lesi, direttamente o indirettamente, diritti o interessi stabiliti dalla legge. La CEB si richiama a questa norma per sostenere che i consumatori non avrebbero alcun diritto all’installazione gratuita di contatori elettrici. In mancanza di una violazione del diritto non si può ritenere che sussista una discriminazione. 70. Le condizioni per la sussistenza di una discriminazione sono disciplinate dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43. In base alla lettera a) sussiste una discriminazione diretta «quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga». La disparità di trattamento in parola si ricollega quindi direttamente alla razza o all’origine etnica. Ai sensi della lettera b) una discriminazione indiretta sussiste «quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone». 71. Nessuna delle due forme di discriminazione presuppone, in base al tenore letterale della direttiva 2000/43, una violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge. Ciò che rileva, invece, è unicamente la sussistenza di un trattamento meno favorevole o uno svantaggio, a prescindere dall’oggetto di questo trattamento o svantaggio, dalla violazione di diritti o interessi ed, eventualmente, quali di essi subiscano tale violazione. Si aggiunga che, secondo la giurisprudenza della Corte, la discriminazione non presuppone neppure una vittima identificabile ( 49 ). 72. Per ravvisare l’esistenza di una discriminazione è quindi sufficiente che una persona o un gruppo di persone siano trattate meno favorevolmente di quanto sono, sono state o sarebbero trattate altre persone o altri gruppi di persone. La previsione di ulteriori condizioni, non contemplate dalla direttiva 2000/43, non sarebbe compatibile con l’obiettivo dell’elevato grado di tutela perseguito dal legislatore dell’Unione. 73. Si deve peraltro ritenere che se la direttiva 2000/43 volesse presupporre una violazione del diritto, lo stabilirebbe in modo esplicito, come è accaduto, ad esempio, nel caso della difesa dei diritti di cui al suo articolo 7, paragrafo 1. A contrario si può dedurre che, ai fini dell’esistenza di una discriminazione, non è necessaria una qualche particolare violazione di diritti o interessi. 74. Poiché la direttiva 2000/43 non presuppone quindi una violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, non rileva che i consumatori abbiano una pretesa o un diritto ad accedere gratuitamente ai contatori elettrici – in base al diritto nazionale o al diritto dell’Unione. 75. In questo contesto occorre tuttavia chiedersi se le norme nazionali che subordinano il riconoscimento di una discriminazione alla violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge siano conformi al diritto dell’Unione. 76. A questa domanda si deve rispondere in senso negativo. La direttiva 2000/43 mira, infatti, a fissare requisiti minimi per l’applicazione del principio della parità di trattamento e la lotta contro le discriminazioni. Essa lascia espressamente liberi gli [OSCURATO:PERSONA] membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli per il beneficiario rispetto alle norme di diritto dell’Unione ( 50 ). Non sono tuttavia compatibili con la direttiva le disposizioni nazionali meno favorevoli per il beneficiario, che non rispettano pertanto i requisiti minimi stabiliti dal diritto dell’Unione. Il requisito della violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge, quale condizione nazionale aggiuntiva per il riconoscimento di una discriminazione, avrebbe tuttavia proprio questo effetto. 77. Riguardo all’ultima parte della quarta domanda pregiudiziale, con la quale la KZD chiede di sapere come debba comportarsi il giudice nazionale in caso di incompatibilità delle norme di diritto bulgaro con la direttiva 2000/43, è sufficiente richiamare la giurisprudenza costante della Corte: ove possibile, le norme di diritto nazionale devono essere interpretate e applicate nel procedimento principale in conformità della direttiva. I giudici nazionali devono quindi, per quanto possibile, interpretare il diritto nazionale alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima ( 51 ). Essi sono tenuti a fare tutto quanto rientra nella loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest’ultima ( 52 ). 78. Alla luce delle informazioni messe a disposizione della Corte, nulla porta a ritenere che nel procedimento principale non si possano interpretare e applicare le disposizioni di diritto bulgaro in materia, vale a dire quelle dello ZZD, in conformità della direttiva 2000/43. 79. Qualora la KZD dovesse però giungere alla conclusione che non sia possibile interpretare e applicare il diritto bulgaro conformemente alla direttiva, occorrerebbe considerare quanto segue: il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può avanzare delle pretese nei confronti delle imprese CEB e CRB direttamente sulla base della direttiva 2000/43. Una direttiva non può, infatti, di per sé creare obblighi a carico di un privato e non può quindi essere fatta valere in quanto tale nei confronti dello stesso ( 53 ). 80. Il divieto di discriminazione fondata sulla razza o sull’origine etnica è però un principio generale del diritto dell’Unione, radicato a livello di diritto fondamentale nell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali e cui la direttiva 2000/43 si limita a dare concreta espressione ( 54 ) – alla stregua del divieto di discriminazione fondata sull’età o sull’orientamento sessuale nella direttiva 2000/78 ( 55 ) e diversamente, ad esempio, dal diritto alle ferie annuali retribuite ( 56 ). 81. Il principio di parità di trattamento assume particolare rilievo nei rapporti giuridici, come quello in esame, che contrappongono, da un lato, i consumatori e, dall’altro, i fornitori di servizi di interesse generale. Alla stregua di un rapporto di lavoro, questi rapporti giuridici sono infatti caratterizzati da uno squilibrio strutturale tra le parti. 82. Quantomeno in una situazione siffatta appare giustificato disapplicare, anche tra i privati, le disposizioni di legge nazionali in contrasto con il divieto di discriminazione sancito a livello di diritto fondamentale. Tanto più in un caso come quello in esame, in cui i privati non sono i diretti destinatari del diritto fondamentale, dal momento che il diritto fondamentale opera soltanto come criterio di controllo della legittimità del diritto nazionale. 83. In conclusione, l’accertamento di una discriminazione diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43, non presuppone la violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge. È invece sufficiente una qualsiasi condotta che comporti un trattamento meno favorevole di una persona rispetto a un’altra sulla base della sua razza o della sua origine etnica o mediante la quale le persone di una determinata razza o di un certo gruppo etnico vengono messe in una posizione di particolare svantaggio. Le disposizioni nazionali che subordinano l’accertamento di una discriminazione alla violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge sono incompatibili con la direttiva 2000/43. Il giudice nazionale deve pertanto interpretare il diritto nazionale in modo conforme alla normativa dell’Unione e, qualora ciò non sia possibile, deve disapplicare le norme di diritto nazionale che violano il divieto di discriminazione sancito a livello di diritti fondamentali. 84. Alla luce di quanto precede, risulta superfluo esaminare il contenuto della terza questione pregiudiziale. 3. Requisiti della prova e dell’eventuale giustificazione di una discriminazione (quinta e sesta questione pregiudiziale) 85. La quinta e la sesta questione pregiudiziale si riferiscono, da un lato, all’onere della prova della discriminazione disciplinato all’articolo 8 della direttiva 2000/43. Dall’altro, la KZD desidera essenzialmente sapere se l’installazione dei contatori elettrici in entrambi i quartieri Rom secondo le modalità descritte integri, alla luce delle concrete circostanze del procedimento principale, una discriminazione ai sensi della direttiva e, se del caso, di che tipologia di discriminazione si tratti e se una tale eventuale discriminazione sia giustificata. a) Inversione dell’onere della prova (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43) 86. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 stabilisce che «allorché persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongono (...) fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomb[e] alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento». 87. In questo contesto, la KZD desidera sapere in che misura i fatti esposti debbano permettere una «conclusione» nel senso dell’esistenza di una discriminazione o se sia sufficiente una mera presunzione di una discriminazione. In base alle indicazioni della KZD sussisterebbero delle differenze nelle varie versioni linguistiche della direttiva 2000/43. La versione bulgara richiederebbe l’esposizione di circostanze «dalle quali può concludersi» che si tratta di una discriminazione, mentre le versioni tedesca e inglese richiederebbero semplicemente una «presupposizione» o «presunzione». Una «conclusione» circa l’esistenza di una discriminazione può essere tuttavia tratta – rispetto alla «presupposizione» o alla «presunzione» – solo in presenza di un più elevato grado di certezza. Nella prassi nazionale, la corrispondente disposizione dello ZZD sarebbe stata finora utilizzata come criterio della prova nel senso di esigere un grado particolarmente elevato di certezza. Sarebbe necessario un livello di certezza superiore rispetto a quello della mera presunzione o del mero dubbio e che si avvicina molto alla piena prova della discriminazione. La questione posta dalla KZD è quindi volta a sapere con quale grado di precisione il reclamante deve provare la discriminazione. 88. Le versioni linguistiche dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 ( 57 ) da me confrontate richiedono tutte concordemente soltanto una «presunzione» dell’esistenza di una discriminazione ( 58 ), e nessuna «conclusione» certa al riguardo. Anche il ventunesimo considerando della direttiva stabilisce che l’inversione dell’onere della prova si verifica già quando vi sia una «una presunzione di discriminazione» ( 59 ). Nelle sue osservazioni, la [OSCURATO:PERSONA] europea spiega che neppure dalla versione bulgara della direttiva 2000/43 si desume un’esigenza imperativa di un più elevato grado di certezza, dal momento che anche tale versione linguistica presuppone soltanto circostanze che « possono fondare la conclusione» dell’esistenza di una discriminazione. 89. Questo corrisponde anche al quadro normativo di riferimento in casi di discriminazione fondata sul sesso. La Corte, pronunciandosi sull’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/80/CE ( 60 ), che presenta un tenore letterale pressoché identico ( 61 ) all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, ha statuito che l’inversione dell’onere della prova si verifica già quando è possibile presumere la sussistenza di una discriminazione ( 62 ). 90. Questa giurisprudenza può essere agevolmente riferita alla normativa qui in esame ( 63 ). Ogni altra interpretazione, più restrittiva, dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 metterebbe a rischio il suo effetto utile e svuoterebbe, di fatto, di significato la norma sull’inversione dell’onere della prova. Tuttavia, in mancanza di una siffatta inversione dell’onere della prova troverebbero applicazione, in definitiva, le disposizioni ordinarie in materia di onere della prova, cosicché colui che ritiene di essere vittima di una discriminazione dovrebbe indicare e provare tutti gli elementi necessari che corroborino la sua affermazione e consentano di accertare con sufficiente certezza una discriminazione. 91. L’inversione dell’onere della prova è stata tuttavia prevista proprio per evitare simili difficoltà e migliorare la situazione della potenziale vittima delle discriminazioni. Essa serve a rafforzare la posizione della presunta vittima. Una prassi statale come quella illustrata dalla KZD andrebbe nella direzione contraria rispetto a questo obiettivo, dal momento che il requisito dell’indicazione e della prova di circostanze che permettono di concludere con certezza l’esistenza di una discriminazione coincide, in definitiva, con il normale onere della prova. L’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 non comporterebbe così alcun miglioramento per la posizione processuale della presunta vittima della discriminazione. 92. La lettura dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43 su cui mi sono basata non comporta peraltro neppure una lesione del principio dell’equo procedimento a danno della CEB e della CRB. Con la regola dell’inversione dell’onere della prova il legislatore si è piuttosto orientato, all’interno di tutte le direttive antidiscriminazione, verso una soluzione che preserva un corretto equilibrio fra gli interessi della vittima della discriminazione e quelli della rispettiva controparte processuale ( 64 ). In particolare, con questa disciplina, l’onere della prova a carico della presunta vittima della discriminazione non viene totalmente eliminato, ma soltanto modificato. 93. Certamente l’inversione dell’onere della prova può comportare nel caso di specie che la CEB e la CRB siano chiamate, nell’ambito del procedimento principale, a dare alcune spiegazioni per giustificare la decisione di politica aziendale, probabilmente adottata molto tempo prima, di installare, nei quartieri Rom, i contatori elettrici secondo modalità diverse rispetto a quanto normalmente previsto in Bulgaria. Un simile onere di allegazione è nondimeno del tutto corretto, poiché queste informazioni provengono dalla sfera e dall’ambito di responsabilità proprio di tali imprese o delle loro danti causa. Inoltre, nel corso del procedimento principale, l’impresa di distribuzione ha affermato che le cause della particolare modalità di installazione dei contatori elettrici nei due quartieri interessati sono «generalmente note» ( 65 ), cosicché non dovrebbe risultarle difficile dare delle spiegazioni per giustificare tali misure. 94. Nel complesso, ai fini di un’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, è sufficiente che le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongano fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione. b) Tipologia di discriminazione (articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43) 95. Spetta alla stessa KZD valutare se circostanze quali quelle illustrate nella seconda parte della quinta domanda pregiudiziale siano idonee a far presumere che vi sia stata una discriminazione; solo ad essa compete infatti accertare e valutare le circostanze di fatto e applicare il diritto alla fattispecie concreta ( 66 ). La Corte può tuttavia fornire alla KZD tutte le indicazioni utili per agevolarla nella decisione della controversia principale ( 67 ). Alla luce dei dubbi sollevati dalla KZD a tal riguardo nell’ordinanza di rinvio e alla luce della giurisprudenza restrittiva del Tribunale amministrativo supremo bulgaro in casi simili, la Corte non dovrebbe rinunciare a fornire tali indicazioni, tenendo conto in particolare delle circostanze di seguito indicate. 96. In entrambi i quartieri Rom della città di Montana i contatori elettrici – salvo singole eccezioni – sono installati sui pali dell’elettricità a un’altezza inaccessibile di 7 metri, mentre altrove essi sono installati a un’altezza che permette il controllo visivo. 97. Né dall’ordinanza di rinvio, né dalle osservazioni delle parti si evincono elementi concreti indicanti che questa particolare modalità di installazione dei contatori elettrici in entrambi i quartieri Rom sia stata scelta a causa dell’origine etnica degli abitanti di tali quartieri o sia collegata ad una circostanza indissolubilmente connessa con la loro origine etnica. Tale misura riguarda piuttosto, a quanto sembra, i consumatori del posto semplicemente in base al loro status di residenti. Pertanto, dalle informazioni disponibili, non si traggono indizi nel senso di una discriminazione diretta in ragione dell’origine etnica [articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43]. 98. In assenza di indizi concreti la prassi di installare i contatori elettrici a un’altezza di 7 metri non può neppure essere considerata una condotta «adottata per motivi di origine etnica» degli abitanti dei due quartieri Rom e volta o avente l’effetto di ledere la loro dignità o di creare per loro un contesto abitativo umiliante. Sulla base delle informazioni disponibili non è neppure possibile riscontrare una «molestia» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2000/43. 99. È tuttavia certo che in entrambi i quartieri interessati vivono prevalentemente membri della comunità Rom ( 68 ). In tal modo, la prassi di installare i contatori elettrici a un’altezza di 7 metri può, in linea di principio, ripercuotersi in particolar modo sui membri di tale gruppo etnico, ponendoli in una posizione svantaggiata, poiché, di fatto, viene impedito loro o, quantomeno, reso eccessivamente difficoltoso il controllo fisico dei loro contatori elettrici. Tenuto conto di tali circostanze, si deve ritenere che, nel caso di specie, è possibile presumere una discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43]. c) Giustificazione [articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43] 100. Diversamente dalla discriminazione diretta fondata sulla razza o sull’origine etnica che, in mancanza di una disciplina al riguardo nella direttiva 2000/43, si deve ritenere non possa, in linea di principio, essere giustificata ( 69 ), l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43 prevede, riguardo alla discriminazione indiretta, che la disposizione, il criterio o la prassi controversi siano ammissibili se oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari, quindi in definitiva proporzionati ( 70 ). Tale formulazione corrisponde alle condizioni cui il diritto dell’Unione generalmente subordina la giustificazione di una disparità di trattamento indiretta. i) Finalità legittima 101. Dalla domanda di rinvio pregiudiziale e dalle osservazioni scritte e orali della CEB e della CRB si evince che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri era stata decisa a causa di una serie di fatture di fornitura dell’energia elettrica andate insolute e come reazione a numerosi accessi illegali alle infrastrutture della rete di fornitura dell’elettricità, nonché a manipolazioni e prelievi illegali di elettricità nei quartieri interessati. La misura è volta a evitare future truffe e abusi e a contribuire a garantire, nell’interesse di tutti i consumatori, una fornitura di energia elettrica di qualità e sostenibile dal punto di vista economico. 102. La prevenzione di truffe e abusi e il loro contrasto, così come la garanzia della sicurezza e della qualità della fornitura di energia elettrica negli [OSCURATO:PERSONA] membri sono finalità legittime riconosciute dal diritto dell’Unione ( 71 ). ii) Verifica della proporzionalità 103. Resta tuttavia da verificare se l’installazione dei contatori elettrici, in entrambi i quartieri interessati, a un’altezza di 7 metri fosse una misura proporzionata ai fini del raggiungimento di questi obiettivi. Questo presuppone, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, che tale misura, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi legittimi perseguiti, sia «appropriata e necessaria». 104. L’affermazione della CEB e della CRB secondo cui le ragioni delle misure controverse sarebbero «generalmente note» ( 72 ), non esonera queste due imprese dal provare che il principio della parità di trattamento non è stato leso (articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43). Il grado di notorietà dei motivi di una determinata condotta di imprese nulla dice, infatti, circa la loro giustificazione e la loro proporzionalità. – «Appropriatezza» (idoneità) della misura 105. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, una misura è «appropriata» quando è idonea al conseguimento della finalità legittima perseguita ( 73 ), il che significa in questo caso che la misura può effettivamente impedire truffe e abusi e contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica. 106. Certamente manipolazioni e sottrazioni illegali di energia elettrica risultano più difficili quando i contatori elettrici e le cassette di distribuzione vengono installati a un’altezza di 7 metri, di norma non accessibile al consumatore. La prevenzione degli interventi illegali dei singoli nella rete elettrica si ripercuote in genere positivamente sull’insieme dei consumatori di energia elettrica, poiché così facendo vengono evitati danni all’infrastruttura e possono essere scongiurati i temuti aumenti generalizzati dei prezzi dell’elettricità volti a compensare tali danni. 107. Nella domanda di pronuncia pregiudiziale viene riferito che il ricorso a misure analoghe a quelle controverse non ha permesso, in un quartiere Rom di un’altra città bulgara, di impedire effettivamente gli interventi illegali sulla fornitura di energia elettrica ( 74 ). Nelle loro osservazioni scritte dinanzi alla Corte, la CEB e la CRB sostengono tuttavia che le misure adottate avrebbero ridotto gli interventi illegali a un livello minimo e che pertanto, nel complesso, esse reputano tali misure efficaci. 108. A tal riguardo occorre osservare che l’idoneità di una misura deve essere sempre valutata rispetto all’obiettivo con essa perseguito. Se, come nel caso di specie, mediante una misura s’intende reagire a numerosi interventi illegali sulla fornitura di energia elettrica in una determinata area, ben difficilmente l’idoneità di tale misura può essere condizionata al fatto che, in seguito, non si verifichino più episodi di truffa e abuso, o non venga più compromessa la qualità della fornitura di energia elettrica. Una siffatta misura deve essere invece considerata idonea al raggiungimento delle sue finalità legittime quando contribuisca a una sensibile riduzione del numero di interventi illegali sulla fornitura di elettricità. Spetta alla KZD valutare se, nella fattispecie, ciò accada. – Necessità 109. Ammesso che la misura controversa sia idonea a prevenire truffe e abusi e garantire la qualità della fornitura di energia elettrica, occorre chiedersi se essa sia anche necessaria a tale scopo. Una misura è necessaria quando la finalità legittima perseguita non avrebbe potuto essere realizzata mediante uno strumento ugualmente idoneo, ma meno gravoso. Si tratta quindi di esaminare se sarebbe stato possibile ricorrere ad uno strumento meno invasivo per impedire le manipolazioni dei contatori elettrici e la sottrazione illegale di energia elettrica nei quartieri interessati. 110. In primo luogo, la KZD indica al riguardo la possibilità di installare i contatori elettrici a un’altezza normale, munendoli di particolari strumentazioni tecniche atte a proteggerli da interventi illegali ( 75 ). 111. Un simile modo di procedere costituirebbe sicuramente una misura meno invasiva nei confronti dei consumatori di energia elettrica nei quartieri interessati. In tal modo verrebbe garantita, in particolare, la possibilità per i consumatori in loco di continuare a controllare visivamente, in modo regolare, i propri contatori elettrici, come sembra verificarsi solitamente altrove in Bulgaria. 112. Occorre tuttavia considerare che la messa in sicurezza dei contatori elettrici mediante particolari dispositivi tecnici comporterebbe con ogni probabilità incrementi ingenti dei costi per le imprese interessate, i quali verrebbero verosimilmente riaddebitati all’insieme dei consumatori di energia elettrica. Tale aspetto è stato, non da ultimo, evidenziato in più occasioni dalla CEB e dalla CRB nel corso del procedimento dinanzi alla Corte. Fermo restando un più dettagliato esame della questione da parte della KZD, la mera messa in sicurezza dei contatori elettrici mediante particolari dispositivi tecnici non sembra pertanto un mezzo idoneo al raggiungimento della finalità legittima perseguita. Di conseguenza, non può essere dedotta quale argomento per negare la necessità della misura controversa attualmente impiegata, vale a dire l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri. 113. In secondo luogo la KZD osserva che la CEB e la CRB potrebbero sanzionare ex post eventuali abusi o danneggiamenti dei contatori elettrici e dell’infrastruttura. A tal fine esse potrebbero sia ricorrere alle vie giudiziarie civili, sia adire le autorità penali. 114. A questo proposito la CEB e la CRB hanno correttamente osservato che un’azione successiva contro chi arreca dei danni è spesso gravata da incertezze e costi notevoli, determinati, da un lato, dalle difficoltà probatorie e, dall’altro, dalle prevedibili lungaggini, nonché dalla carente efficienza degli enti competenti e dei procedimenti. La CEB e la CRB indicano poi i pericoli per la salute e la vita delle persone che possono derivare dalla manipolazione dei contatori elettrici e che non possono essere efficacemente eliminati con un intervento successivo. Fermo restando un più dettagliato esame della problematica da parte della KZD, non si può pertanto ritenere a priori che il semplice ricorso successivo a misure di carattere civile o penale sia uno strumento ugualmente adatto a raggiungere le finalità legittime perseguite nel caso di specie ( 76 ). 115. In terzo luogo, si potrebbe ancora considerare di installare a un’altezza maggiore soltanto quei contatori elettrici che sono stati effettivamente oggetto di manipolazione. Nel caso di interventi illeciti sulla fornitura dell’elettricità, un simile modo di procedere presenterebbe tuttavia le stesse incertezze del ricorso alle vie civili o penali. Fermo restando un più dettagliato esame da parte della KZD, neppure questa possibilità può essere considerata uno strumento parimenti idoneo al conseguimento delle legittime finalità perseguite. 116. Allo stato attuale, sembra quantomeno dubbio che la CEB e la CRB possano, con un dispendio economico sostenibile, adottare altre misure parimenti idonee, ma con ripercussioni più contenute sulla popolazione dei quartieri interessati. – Assenza di un eccessivo pregiudizio a carico dei residenti nei quartieri interessati 117. Qualora le misure adottate si dimostrino idonee e necessarie per raggiungere le legittime finalità perseguite, resta ancora da esaminare se esse si ripercuotano in modo eccessivo sui residenti dei quartieri interessati ( 77 ). Dal principio di proporzionalità consegue, infatti, che le misure che ledono un diritto garantito dal diritto dell’Unione – nel caso in esame il divieto di discriminazione fondata sull’origine etnica – non possono comportare per il singolo inconvenienti sproporzionati in relazione agli scopi perseguiti ( 78 ). In altri termini, occorre conciliare, per quanto possibile, la finalità legittima perseguita con le esigenze del principio della parità di trattamento e trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi in gioco ( 79 ). 118. A questo proposito occorre anzitutto considerare che l’installazione dei contatori elettrici a un’altezza di 7 metri costituisce una misura relativamente drastica, che interessa genericamente («collettivamente» ( 80 )) tutti i residenti dei due quartieri in parola anche se non si sono resi responsabili di infrazioni alla fornitura di energia elettrica e non hanno accumulato arretrati di pagamento. Così facendo, può sembrare che tutti o quantomeno molti residenti dei quartieri interessati siano coinvolti in truffe, manipolazioni o altre irregolarità a danno della loro fornitura di energia elettrica, il che in definitiva può condurre a una stigmatizzazione della popolazione di queste aree ( 81 ). 119. Occorre altresì ricordare – a prescindere da ogni possibile stigmatizzazione della popolazione locale – che il legislatore dell’Unione ha esplicitamente sottolineato, nelle direttive 2006/32 e 2009/72, l’interesse dei consumatori a essere regolarmente informati sul loro consumo individuale di energia elettrica. In particolare, i consumatori dovrebbero essere attivamente incoraggiati a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori ( 82 ). Munire le abitazioni di contatori elettrici che sono però installati a un’altezza di 7 metri e, quindi, inaccessibili ai fini del controllo visivo, contrasta con gli obiettivi del diritto dell’Unione. 120. In effetti, la CEB e la CRB offrono la possibilità ai consumatori delle zone interessate di compiere, su richiesta individuale, un controllo visivo mediante una piattaforma elevatrice messa a disposizione gratuitamente. Tuttavia è assai improbabile che con questo sistema, piuttosto dispendioso e complicato, sia possibile soddisfare il citato obiettivo dell’Unione di incoraggiare i consumatori a verificare regolarmente la lettura dei loro contatori ( 83 ). L’impiego di un veicolo speciale munito di piattaforma elevatrice, che deve essere richiesto appositamente prima di ogni utilizzo, non può realisticamente essere preso in considerazione più di una o due volte l’anno. 121. La KZD dovrà tuttavia verificare se l’offerta della CEB e della CRB, di mettere a disposizione dei consumatori che lo desiderino un contatore elettrico di controllo a pagamento all’interno delle rispettive abitazioni ( 84 ), possa costituire un’adeguata compensazione per l’impossibilità di accedere ai loro normali contatori elettrici installati a un’altezza di 7 metri. A tal proposito occorre tener conto in particolare del fatto che l’onerosità dei contatori elettrici di controllo potrebbe far desistere i consumatori dalla loro installazione. 122. Certamente il diritto dell’Unione non impone di mettere a disposizione di ogni consumatore un contatore elettrico gratuito (v. in particolare l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/32). Tuttavia è proprio nelle zone di fornitura dove, in passato, sono state accertate di frequente truffe e manipolazioni a danno della fornitura elettrica, che i consumatori hanno un particolare interesse a poter controllare e monitorare regolarmente il proprio consumo individuale di energia elettrica. 123. In definitiva compete alla KZD valutare attentamente, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, se sussista, da un lato, il rischio di una stigmatizzazione di un gruppo etnico nei due quartieri e, dall’altro, se gli interessi dei consumatori di energia elettrica interessati siano adeguatamente presi in considerazione. iii) Conclusione intermedia 124. Riepilogando, una misura come quella controversa nel caso di specie può essere giustificata se volta a evitare truffe e abusi e a contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica nell’interesse di tutti i consumatori, a condizione che — non possano essere adottate, con un dispendio economico sostenibile, misure parimenti idonee a conseguire tali obiettivi con effetti meno pregiudizievoli a danno della popolazione residente nei quartieri interessati, e — la misura adottata non comporti un pregiudizio eccessivo a danno degli abitanti dei quartieri interessati, tenendo adeguatamente conto del pericolo di una stigmatizzazione di un gruppo etnico, nonché dell’interesse del consumatore a monitorare il proprio consumo individuale di energia elettrica mediante regolari controlli visivi del proprio contatore elettrico. VI – Conclusioni 125. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di rispondere alle questioni sottoposte dalla [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsia (KZD) nei seguenti termini. 1) Una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/43/CE. 2) L’accertamento di una discriminazione diretta o indiretta, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/43, non presuppone la violazione di diritti o di interessi stabiliti dalla legge. È invece sufficiente una qualsiasi condotta che comporti un trattamento meno favorevole di una persona rispetto a un’altra a motivo della sua razza o della sua origine etnica o mediante la quale le persone di una determinata razza o di un certo gruppo etnico possono essere messe in una posizione di particolare svantaggio. 3) Le disposizioni nazionali che subordinano l’accertamento di una discriminazione alla violazione di diritti o interessi stabiliti dalla legge sono incompatibili con la direttiva 2000/43. Il giudice nazionale deve pertanto interpretare il diritto nazionale conformemente alla normativa dell’Unione e, qualora ciò non sia possibile, disapplicare le norme di diritto nazionale che violano il divieto di discriminazione sancito a livello di diritti fondamentali. 4) Ai fini di un’inversione dell’onere della prova ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43, è sufficiente che le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio della parità di trattamento espongano fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione. 5) Se, di norma, vengano messi a disposizione dei consumatori, a titolo gratuito, contatori elettrici installati all’interno dell’edificio o sull’edificio stesso secondo modalità tali da renderli accessibili per i controlli visivi, mentre tali contatori elettrici vengono installati, nei quartieri in cui risiedono prevalentemente membri della comunità Rom, sui pali dell’elettricità a un’altezza inaccessibile di 7 metri, sussiste una presunzione di discriminazione indiretta fondata sull’origine etnica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43. 6) Una misura come quella controversa nel caso di specie può essere giustificata se volta a evitare truffe e abusi e a contribuire a garantire la qualità della fornitura di energia elettrica nell’interesse di tutti i consumatori, a condizione che non possano essere adottate, con un dispendio economico sostenibile, misure parimenti idonee a conseguire tali obiettivi con effetti meno pregiudizievoli a danno della popolazione residente nei quartieri interessati, e la misura adottata non comporti un pregiudizio eccessivo a danno degli abitanti dei quartieri interessati, tenendo adeguatamente conto del pericolo di una stigmatizzazione di un gruppo etnico, nonché dell’interesse del consumatore a monitorare il proprio consumo individuale di energia elettrica mediante regolari controlli visivi del proprio contatore elettrico. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] za zashtita ot diskriminatsi. ( 3 ) Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica ( GU L 180, pag. 22 ). ( 4 ) Tra le direttive antidiscriminazione rientrano inoltre la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ( GU L 303, pag. 16 ), la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura ( GU L 373, pag. 37 ), e la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU L 204, pag. 23 ). ( 5 ) La nozione di «Rom» viene spesso impiegata come termine generico per indicare gruppi di persone con caratteristiche culturali più o meno simili (ad esempio, Rom, Sinti, zingari, traveller, kalé, «gens du voyage»), a prescindere dal fatto che siano stanziali o meno; v. in particolare, a tal proposito, la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 aprile 2011 dal titolo «Quadro dell’UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» [COM(2011) 173 def.], nonché quella del 21 maggio 2012 dal titolo «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell’attuazione del Quadro dell’UE» [COM(2012) 226 def.], ivi rispettivamente alla nota 1. ( 6 ) V. la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 5 aprile 2011 (cit. alla nota 5, pag. 2). ( 7 ) V. ancora, a questo proposito, le comunicazioni della [OSCURATO:PERSONA] europea del 5 aprile 2011 e del 21 maggio 2012 (cit. alla nota 5), nonché le misure adottate dalla Bulgaria e citate nella domanda di pronuncia pregiudiziale, come il programma quadro per l’integrazione dei Rom nella società bulgara, il programma nazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei Rom in Bulgaria e il piano d’azione nazionale nel quadro dell’iniziativa «Decennio dell’integrazione dei Rom 2005-2015». ( 8 ) V., ad esempio, le sentenze della Corte eur. D.U. (Grande Camera) D. H. e a. c. Repubblica ceca del 13 novembre 2007 (ricorso n. 57325/00, Recueil des arrêts et décisions 2007-IV), e Oršuš e a. c. Croazia del 16 marzo 2010 (ricorso n. 15766/03, non ancora pubblicata in Recueil des arrêts et décisions ). ( 9 ) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio ( GU L 114, pag. 64 ). ( 10 ) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE ( GU L 211, pag. 55 ). ( 11 ) La direttiva 2009/72, che doveva essere attuata entro il 3 marzo 2011, ha abrogato e sostituito la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE ( GU L 176, pag. 37 ). In prosieguo, pertanto, mi riferirò soltanto alle disposizioni della direttiva 2009/72 e non alle disposizioni della direttiva 2003/54 citate dalla KZD. ( 12 ) Zakon za zashtita ot diskriminatstia. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] po energiyno i vodno regulirane. ( 14 ) La CEB e la CRB sono comparse insieme dinanzi alla Corte presentando osservazioni scritte e orali congiunte. ( 15 ) V. ex plurimis sentenze del 6 luglio 2000, Abrahamsson e Anderson ( C-407/98, Racc. pag. I-5539 ); del 31 maggio 2005, Syfait e a. («Syfait», C-53/03, Racc. pag. I-4609 , punto 29); del 18 ottobre 2007, [OSCURATO:PERSONA] ( C-195/06, Racc. pag. I-8817 ), e del 22 dicembre 2010, RTL Belgium ( C-517/09, Racc. pag. I-14093 ), nonché da ultimo le conclusioni dell’avvocato generale Jääskinen del 7 giugno 2012 nella causa [OSCURATO:PERSONA] (C-136/11, non ancora pubblicate nella Raccolta, paragrafi 26-30). ( 16 ) V. in particolare sentenze del 30 giugno 1966, Vaassen-Göbbels ( 61/65, Racc. pag. 408 ); del 17 settembre 1997, [OSCURATO:PERSONA] ( C-54/96, Racc. pag. I-4961 , punto 23); del 21 marzo 2000, Gabalfrisa e a. ( da C-110/98 a C-147/98, Racc. pag. I-1577 , punto 33); Syfait (cit. alla nota 15, punto 29); [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 15, punto 19); RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 36), e del 14 giugno 2011, Miles e a. ( C-196/09, Racc. pag. I-5105 , punto 37). ( 17 ) V. in particolare sentenze del 19 ottobre 1995, [OSCURATO:PERSONA] ( C-111/94, Racc. pag. I-3361 , punto 9); del 30 novembre 2000, [OSCURATO:PERSONA] ( C-195/98, Racc. pag. I-10497 , punto 25); Syfait (cit. alla nota 15, punto 29); del 30 giugno 2005, Längst ( C-165/03, Racc. pag. I-5637 , punto 25), e del 27 aprile 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C-96/04, Racc. pag. I-3561 , punti 13 e 14), nonché le ordinanze del 18 giugno 1980, Borker ( 138/80, Racc. pag. 1975 , punto 4); del 5 marzo 1986, [OSCURATO:PERSONA] ( 318/85, Racc. pag. 955 , punto 4); del 26 novembre 1999, ANAS ( C-192/98, Racc. pag. I-8583 , punto 21), e del 24 marzo 2011, Bengtsson ( C-344/09, Racc. pag. I-1999 , punti 18 e 19). ( 18 ) V., quanto al fondamento legale, l’articolo 40, paragrafo 1, ZZD, nonché gli articoli 2 e 3 delle disposizioni transitorie e finali dello ZZD; quanto al carattere permanente, l’articolo 48 ZZD e l’articolo 5 del regolamento interno e, quanto all’applicazione delle norme giuridiche, l’articolo 47, paragrafi 1, 2 e 3, ZZD. ( 19 ) Prescindendo da ciò, secondo la giurisprudenza della Corte il carattere contraddittorio non costituisce un criterio assoluto (v. sentenze del 17 maggio 1994, [OSCURATO:PERSONA], C-18/93, Racc. pag. I-1783 , punto 12; [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 16, punto 31, e [OSCURATO:PERSONA], cit. alla nota 17, punto 13). ( 20 ) [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] ( C-506/04, Racc. pag. I-8613 , punti 50 e 51), e RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 39), nonché ordinanza del 14 maggio 2008, Pilato ( C-109/07, Racc. pag. I-3503 , punto 23); in senso analogo, sentenza Abrahamsson e Anderson (cit. alla nota 15, punto 34). ( 21 ) V. articolo 61, paragrafo 3, ZZD, che rimanda agli articoli 22-24 del codice di procedura civile bulgaro. ( 22 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 20, punto 52), e RTL Belgium (cit. alla nota 15, punto 40); in senso analogo, sentenza Abrahamsson e Anderson (cit. alla nota 15, punti 34-37), e ordinanza Pilato (cit. alla nota 20, punto 24). ( 23 ) Sulla differenza tra imparzialità sotto il profilo oggettivo e imparzialità sotto il profilo soggettivo, v. sentenza del 19 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Parlamento europeo ( C-308/07 P, Racc. pag. I-1059 , punto 46). ( 24 ) Diversamente dalle fattispecie oggetto delle cause Syfait e RTL Belgium (entrambe cit. alla nota 15), nel caso della KZD non risulta alcun «nesso funzionale» tra il collegio giudicante, da un lato, e l’apparato amministrativo, dall’altro. A differenza dei casi Syfait e RTL Belgium, i membri della commissione della KZD non decidono, infatti, sulla base della proposta dell’apparato amministrativo facente capo ad essi, ma indipendentemente da esso. ( 25 ) V. articolo 47, punto 9, ZZD. ( 26 ) V. articolo 40, paragrafo 1, ZZD, nonché lo statuto e il regolamento interno della KZD. ( 27 ) V. articoli 7 e 13 della direttiva 2000/43. ( 28 ) V. articolo 153, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro. ( 29 ) V. articolo 50, punto 2, ZZD. ( 30 ) Dall’articolo 52, paragrafo 2, ZZD si evince che la KZD non avvia alcun procedimento quando accerta che nell’ambito della stessa controversia è già stata promossa un’azione dinanzi a un giudice. ( 31 ) Ordinanze del 26 novembre 1999, ANAS (cit. alla nota 17, punto 22), e RAI ( C-440/98, Racc. pag. I-8597 , punto 13), relative alla Corte dei conti italiana. Analogo è, ad esempio, lo status giuridico degli Amtsgericht tedeschi: v., da un lato, sentenza Längst (cit. alla nota 17) e, dall’altro, sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 17), nonché l’ordinanza del 12 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C-497/08, Racc. pag. I-101 ). ( 32 ) Ordinanza ANAS (cit. alla nota 17, punto 23). ( 33 ) V. articolo 50, punto 2, ZZD; in base alle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] europea in udienza, meno dell’1% dei procedimenti dinanzi alla KZD trae origine da indagini avviate d’ufficio. ( 34 ) V. ordinanza ANAS (cit. alla nota 17, punto 23). ( 35 ) V. a questo proposito, ad esempio, l’articolo 65 del codice di procedura amministrativa tedesco. ( 36 ) V. articolo 52, paragrafo 2, ZZD. ( 37 ) V., sul punto, la giurisprudenza dei giudici dell’Unione, in particolare, sentenze del 22 settembre 1988, Francia/Parlamento ( 358/85 e 51/86, Racc. pag. 4821 , punto 12); del 24 novembre 2005, Italia/[OSCURATO:PERSONA] ( C-138/03, C-324/03 e C-431/03, Racc. pag. I-10043 , punto 64), e del 9 giugno 2011, [OSCURATO:PERSONA] de Vizcaya/[OSCURATO:PERSONA] (da C-465/09 P a C-470/09 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58). ( 38 ) V. articolo 62, paragrafo 2, ZZD. ( 39 ) Il principio dispositivo, in base al quale l’introduzione, la cessazione e lo svolgimento di un procedimento è rimesso alle parti, vige in numerosi codici di procedura (civile) degli [OSCURATO:PERSONA] membri e permette alle parti, ad esempio, di definire una controversia con una transazione, rinunciando ad una sentenza. La possibilità di una rinuncia congiunta delle parti a una sentenza anche dopo la sua emanazione si fonda, in definitiva, sulla stessa considerazione. ( 40 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punti 28 e 29). ( 41 ) [OSCURATO:PERSONA] (cit. alla nota 16, punto 27). ( 42 ) Nelle loro osservazioni scritte la CEB e la CRB si riferiscono a una decisione del Varhoven administrativen sad del 27 ottobre 2010 nella quale quest’ultimo sottolineerebbe l’equivalenza di entrambe le alternative. Tuttavia, un giudice civile può, a differenza della KZD, accordare il risarcimento del danno. ( 43 ) V. soltanto il ventottesimo considerando della direttiva 2000/43, in base al quale essa è «(…) volta a garantire un elevato livello di protezione contro la discriminazione in tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri (…)». ( 44 ) In questo senso, sentenza del 12 maggio 2011, Runevič-Vardyn e Wardyn ( C-391/09, Racc. pag. I-3787 , punto 43). ( 45 ) V. anche le condizioni generali di contratto della CEB le quali, all’articolo 3, paragrafo 2, indicano che l’energia elettrica viene fornita nel rispetto, in particolare, del principio della parità di trattamento e, all’articolo 10, numero 1, prevedono che l’energia elettrica viene fornita nel territorio coperto dal servizio a ogni consumatore alle stesse condizioni e senza discriminazioni. Anche nelle condizioni generali di contratto della CRB si rinviene, all’articolo 3, una norma concernente la fornitura dell’energia elettrica, la quale deve avvenire «nel rispetto del principio di uguaglianza». ( 46 ) Articolo 53, paragrafo 2, TFUE, articoli 62 TFUE e 114 TFUE (già articolo 47, paragrafo 2, del Trattato CE e articoli 55 del Trattato CE e 95 del Trattato CE). ( 47 ) Articolo 3, paragrafo 7, in combinato disposto con l’allegato I, paragrafo 1, lettere h) e i), della direttiva 2009/72, nonché articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e ventinovesimo considerando, ultima frase, della direttiva 2006/32. ( 48 ) Dopalnitelni razporedbi. ( 49 ) Sentenza del 10 luglio 2008, Feryn ( C-54/07, Racc. pag. I-5187 , punto 25). ( 50 ) V. articolo 6, paragrafo 1, nonché venticinquesimo considerando della direttiva 2000/43. ( 51 ) Giurisprudenza costante; v. ex plurimis sentenze del 13 novembre 1990, Marleasing ( C-106/89, Racc. pag. I-4135 , punto 8); del 5 ottobre 2004, Pfeiffer e a. ( da C-397/01 a C-403/01, Racc. pag. I-8835 , punto 113); del 15 aprile 2008, Impact ( C-268/06, Racc. pag. I-2483 , punto 98); del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci ( C-555/07, Racc. pag. I-365 , punto 48), e del 24 gennaio 2012, Dominguez (C-282/10, punto 24). ( 52 ) V., a tal proposito, le sentenze citate alla nota 51 Pfeiffer e a. (punti 115-119); Impact (punto 101), e Dominguez (punto 27); in senso analogo, già la sentenza del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann ( 14/83, Racc. pag. 1891 , punto 28: «in tutti i casi in cui il diritto nazionale gli attribuisce un margine discrezionale»). ( 53 ) Sentenza del 14 luglio 1994, [OSCURATO:PERSONA] ( C-91/92, Racc. pag. I-3325 , punto 20); v. inoltre le sentenze citate alla nota 51 Pfeiffer (punto 108); Kücükdeveci (punto 46), e Dominguez (punto 37). ( 54 ) In questo senso sentenza Runevič-Vardyn e Wardyn (cit. alla nota 44, punto 43). ( 55 ) La giurisprudenza formatasi sulla direttiva 2000/78/CE è quindi direttamente riferibile anche alla direttiva 2000/43/CE; v. sentenze del 22 novembre 2005, Mangold ( C-144/04, Racc. pag. I-9981 , punti 74 e 75); Kücükdeveci (cit. alla nota 51, punti 51 e 53), e del 10 maggio 2011, Römer ( C-147/08, Racc. pag. I-3791 , in particolare punto 59). ( 56 ) Nella sentenza Dominguez (cit. alla nota 51), concernente il diritto alle ferie annuali retribuite, non si discuteva di un’espressione del principio generale di uguaglianza ai sensi dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, quanto piuttosto di un diritto che trova la propria formulazione all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, al titolo «Solidarietà». ( 57 ) V., a questo proposito, le versioni linguistiche tedesca [«Tatsachen glaubhaft machen, die (…) vermuten lassen»], greca [«προσάγει (...) πραγματικά περιστατικά, από τα οποία τεκμαίρεται»], inglese [«establish (…) facts from which it may be presumed»], spagnola [«alegue (…) hechos que permitan presumir»], francese [«établit (…) des faits qui permettent de présumer»], italiana [«espongono (…) fatti dai quali si può presumere»], olandese [«feiten aanvoeren die (…) kunnen doen vermoeden»], polacca [«przedstawia(...) fakty, z których można domniemywać»], portoghese [«apresentar (…) elementos de facto constitutivos da presunção»] e svedese («lägger fram fakta som ger anledning att anta») dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/43. ( 58 ) Nello stesso senso, sentenza Feryn (cit. alla nota 49, punto 30). ( 59 ) Allo stesso modo sono formulate anche molte altre versioni linguistiche del ventunesimo considerando della direttiva 2000/43: «a prima facie case of discrimination» (inglese), «Όταν πιθανολογείται διακριτική μεταχείριση» (greco), «una presunta discriminacion» (spagnolo), «une présomption de discrimination» (francese), «una presunzione di discriminazione» (italiano), «domniemani[e] dyskryminacji» (polacco), «presumível discriminação» (portoghese) e «ett prima facie-fall av diskriminering» (svedese). ( 60 ) Direttiva 97/80/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, riguardante l’onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso ( GU 1998, L 14, pag. 6 ). ( 61 ) Sentenza del 19 aprile 2012, Meister (C-415/10, punto 35); v. anche le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] del 12 marzo 2008 nella causa Feryn (cit. alla nota 49, paragrafo 22). ( 62 ) Sentenza del 10 marzo 2005, Nikoloudi ( C-196/02, Racc. pag. I-1789 , punto 74 in combinato disposto con il punto 68); in questo stesso senso, sentenza del 21 luglio 2011, Kelly, ( C-104/10, Racc. pag. I-6813 , punto 30). In senso analogo, già in precedenza – in relazione alla situazione giuridica antecedente alla direttiva 97/80 – sentenza del 30 marzo 2000, JämO ( C-236/98, Racc. pag. I-2189 , punto 53): «(...) di fronte ad una situazione di discriminazione evidente (...)». ( 63 ) In questo senso, sentenza Meister (cit. alla nota 61, punti 34-40). ( 64 ) In tal senso le conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi del 12 gennaio 2012 nella causa Meister (cit. alla nota 61, paragrafo 22). ( 65 ) V. questione pregiudiziale 5.3, lettera c). ( 66 ) V. il quindicesimo considerando della direttiva 2000/43: «La valutazione dei fatti sulla base dei quali si può argomentare che sussiste discriminazione diretta o indiretta è una questione che spetta alle autorità giudiziarie nazionali o ad altre autorità competenti conformemente alle norme e alle prassi nazionali (...)». Questa posizione corrisponde alla giurisprudenza costante in materia di procedimento pregiudiziale; v. ex plurimis sentenze del 1 o luglio 2008, MOTOE ( C-49/07, Racc. pag. I-4863 , punto 30); dell’8 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA] ( C-409/06, Racc. pag. I-8015 , punto 49), e Kelly (cit. alla nota 62, punto 31). ( 67 ) Giurisprudenza costante; v. sentenze Feryn (cit. alla nota 49, punto 19), e MOTOE (cit. alla nota 66, punto 30), nonché sentenze del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] ( C-358/08, Racc. pag. I-11305 , punto 50), e del 6 settembre 2011, Patriciello ( C-163/10, Racc. pag. I-7565 , punto 21). ( 68 ) Data la situazione, non è qui necessario esaminare più nel dettaglio le circostanze illustrate nella questione pregiudiziale 5.3, lettere a) e b). ( 69 ) È possibile trattare persone in modo diverso in ragione della loro razza o della loro origine etnica soltanto quando tali persone non si trovano in una situazione analoga [v. articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/43]. ( 70 ) V. al riguardo, circa la giustificazione di una discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78, le mie conclusioni del 6 maggio 2010 nella causa Andersen ( C-499/08, Racc. pag. I-9343 , paragrafi 46 e 47). ( 71 ) Sulla lotta alla frode e agli abusi da parte di enti nazionali, v. sentenze del 21 febbraio 2006, Halifax e a. ( C-255/02, Racc. pag. I-1609 , punti 68 e 69); del 12 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C-196/04, Racc. pag. I-7995 , punto 35), e del 5 luglio 2007, Kofoed ( C-321/05, Racc. pag. I-5795 , punto 38); sulla garanzia della sicurezza e della qualità della fornitura di energia negli [OSCURATO:PERSONA] membri, v. sentenze del 10 luglio 1984, [OSCURATO:PERSONA] ( 72/83, Racc. pag. 2727 , punti 34 e 35); del 4 giugno 2002, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio ( C-503/99, Racc. pag. I-4809 , in particolare punto 55), e dell’11 novembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Portogallo ( C-543/08, Racc. pag. I-11241 , punto 84). ( 72 ) V. questione pregiudiziale 5.3, lettera c). ( 73 ) V. a tale riguardo, circa la giustificazione di una discriminazione fondata sull’età ai sensi della direttiva 2000/78, le mie conclusioni del 6 maggio 2010 nella causa Andersen (cit. alla nota 70, paragrafo 53). Dato che la parte finale dell’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2000/78 corrisponde al tenore letterale dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/43, le mie considerazioni nella causa Andersen possono essere trasposte al presente caso. ( 74 ) V., a tal riguardo, questione pregiudiziale 6.3, lettera g). ( 75 ) V., a tal proposito, questione pregiudiziale 6.3, lettera f). ( 76 ) In senso analogo, sentenze del 10 febbraio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Italia ( C-110/05, Racc. pag. I-519 , punto 67); del 16 dicembre 2010, Josemans ( C-137/09, Racc. pag. I-13019 , punto 82), e del 24 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna ( C-400/08, Racc. pag. I-1915 , punto 124), nelle quali viene sottolineato, nei vari contesti, che non si può negare all’ente nazionale competente la possibilità di adottare misure che possono essere facilmente gestite e controllate. ( 77 ) Nello stesso senso – con riferimento alla direttiva 2000/78 – sentenza del 12 ottobre 2010, Andersen ( C-499/08, Racc. pag. I-9343 , punti 41-48, in particolare punto 47), nonché le conclusioni da me presentate nella causa in parola (cit. alla nota 70, paragrafo 67). ( 78 ) [OSCURATO:PERSONA] dell’11 luglio 1989, Schräder ( 265/87, Racc. pag. 2237 , punto 21); del 10 marzo 2005, Tempelman e van Schaijk ( C-96/03 e C-97/03, Racc. pag. I-1895 , punto 47), e del 9 marzo 2010, ERG e a. ( C-379/08 e C-380/08, Racc. pag. I-2007 , punto 86). ( 79 ) V. anche le conclusioni da me presentate nella causa Andersen (cit. alla nota 70, paragrafo 68). ( 80 ) V. questione pregiudiziale 6.3, lettera a). ( 81 ) La KZD si esprime in questo senso nella sua questione pregiudiziale 6.4, lettera e). ( 82 ) Ventinovesimo considerando della direttiva 2006/32, ultima frase. ( 83 ) Tali dubbi vengono avanzati dalla KDZ anche nella questione pregiudiziale 6.3, lettera c). ( 84 ) Questione pregiudiziale 6.3, lettera d).
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris