CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 settembre 2024
Cassazione n. 41384/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Sentita la Relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 17 novembre 2020 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo in tema di liberazione anticipata introdotto da [OSCURATO:PERSONA] (diniego del MdS per il semestre 21.4.2020/ 20.10.2020, in detenzione domiciliare). 1.1 In motivazione si evidenzia che il diniego è correlato ad una evidente violazione delle prescrizioni avvenuta nel corso di un controllo. Presso il domicilio della Vailatti erano presenti, in quella occasione, soggetti non autorizzati (posto che la donna poteva intrattenere rapporti solo con i familiari conviventi). Vi è pertanto un elemento negativo, all’interno del periodo di osservazione, che determina la constatazione della mancata adesione alla proposta risocializzante, e ciò anche in rapporto alla gravità dei precedenti penali della Vailatti, che avevano determinato la imposizione del divieto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 Si tratta di una violazione di non particolare rilievo, posto che al più riguarderebbe uno dei soggetti presenti nella occasione del controllo. Non poteva, pertanto, essere posta a base del diniego della liberazione anticipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. 2. Non è superfluo ribadire, quanto al beneficio della liberazione anticipata, che la finalità principale dell'istituto, risiede, com'è noto, nel consentire un più efficace reinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazione all'opera di rieducazione (v. C. Cost. n. 352 del 1991). 2.1 La valutazione di meritevolezza del beneficio, sotto l'esclusivo aspetto evidenziato, è ovviamente rimessa al giudice del merito; ma questo è tenuto ad accertare se, nel comportamento serbato dall'interessato, siano rinvenibili in modo effettivo e costante sintomi dell'evoluzione della personalità verso modelli socialmente validi tenendo ben fermo che ciò che conta, ai fini del riconoscimento del beneficio, è, per l'appunto e come detto, soltanto "la partecipazione" del condannato detenuto all'opera rieducativa. 2.2 In presenza di una violazione delle prescrizioni correlate alla detenzione domiciliare, la valutazione non può che riguardare la gravità della violazione, aspetto affrontato dal Tribunale con motivazione non illogica . Ciò posto, è del tutto pacifico secondo gli arresti di questa Corte che le infrazioni commesse durante il periodo in esame ai fini della concessione di liberazione anticipata non rilevano per l'entità delle conseguenze sanzionatorie, ma esclusivamente come dato fattuale, indicativo della mancata adesione del condannato alle finalità del trattamento rieducativo (tra le molte Sez. I, n. 16986 del 28/11/2002 Fedele, rv. 224792; Sez. I n. 7117 del 8.11.2007, rv 239303 ; Sez. I n. 2888 del 11.5.1995, rv 202143), in quanto mentre nel procedimento disciplinare la condotta personale del detenuto viene valutata sotto il profilo della sua contrarietà alle regole previste nel regolamento interno dell'istituto, in tema di liberazione anticipata quella stessa condotta viene apprezzata sotto diverso profilo, come uno dei plurimi elementi da cui desumere l'effettività - o meno - della partecipazione stessa. 2.3 In tal senso, la condotta contraria alle norme di comportamento (in tal caso alle prescrizioni imposte) è in quanto tale da ritenersi indicativa di una adesione insufficiente al sistema di valori promosso dall'opera di rieducazione ed il suo apprezzamento concreto, ove non manifestamente illogico, si sottrae alla verifica di legittimità. Nel caso in esame il Tribunale ha argomentato in modo specifico e non illogico circa la rilevanza dell'episodio e pertanto il denunziato vizio motivazionale si traduce in una richiesta di rivalutazione, inaccoglibile nella presente sede. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/09/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]