CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 05345/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che i motivi concernenti l'omesso riconoscimento della tenuità del fatto, come pure quelli relativi al diniego della sospensione condizionale e della sostituzione della pena detentiva sono aspecifici, non confrontandosi con le puntuali argomentazioni con le quali la Corte di appello ha dato atto di reiterate violazioni dell'obbligo di non allontanarsi dal luogo ove detenuto, nonché del fatto che l'imputato è gravato da plurimi precedenti, avendo dimostrato una sostanziale indifferenza al rispetto dei precetti penali e delle prescrizioni imposte con le misure cui è stato sottoposto, tutti elementi ostativi anche al riconoscimento della sospensione condizionale e alla sostituzione della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensi re Il Presidente