CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 25152/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata assunzione di una prova decisiva senza alcuna motivazione sul punto pur in presenza di specifico motivo di gravame, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, condividendo le conclusioni del Tribunale (che non ha proceduto ad ulteriore istruttoria ex art. 507 cod. proc. pen.), ha chiaramente illustrato la completezza della piattaforma probatoria per l'affermazione della penale responsabilità e la recisa smentita dibattimentale della versione difensiva (cfr. pp. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna Ilricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere [OSCURATO:PERSONA]