CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 11551/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 giugno 1976; avverso la sentenza n. 333/2022 della Corte di appello di Roma del 23 marzo 2022; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso i A IN C;[OSCURATO:PERSONA] La Corte dì appello di Roma, con sentenza pronunziata in data 23 marzo del 2022 in sede di rinvio - dopo che questa Corte, con altra sentenza n. 8190 del 2022, aveva annullato in relazione alla astratta possibilità di riconoscere in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. la decisione del 21 ottobre 2020 con la quale la medesima Corte capitolina aveva riformato, riconosciuta la sussistenza della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990, la decisione assunta dal giudice di primo grado, in punto di determinazione della pena - ha confermato, in tal modo escludendo la ricorrenza della circostanza attenuante di cui sopra, quanto alla entità del trattamento sanzionatorio inflitto all'imputato la citata sentenza della Corte territoriale del 21 ottobre 2020. Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa fiduciaria dell'[OSCURATO:PERSONA], formulando un unico motivo di ricorso con il quale la ha censurata con riferimento al vizio di motivazione in ordine appunto alla ricorrenza della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato. Deve preliminarmente rilevarsi che, in tal modo risolvendo un precedente contrasto giurisprudenziale accesosi, anche in seno a questa Corte, fra quanti ritenevano - pur a seguito della modifica normativa introdotta con la entrata in vigore della legge n. 19 del 1990, per effetto della quale è stato esteso l'ambito applicativo della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., sino a quel momento limitato ai soli reati contro il patrimonio, sino a ricomprendere tutti i reati "determinati da motivi di lucro" laddove essi, per un verso, abbiano determinato un evento dannoso o pericoloso di speciale tenuità e sempre che il soggetto agente abbia, per altro verso, operato per conseguire od abbia comunque conseguito un lucro di speciale tenuità - che siffatto elemento accidentale del reato non fosse riferibile alle ipotesi di violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione Sezione IV penale, 22 luglio 2019, n. 32513; Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 agosto 2019, n. 35371; Corte di cassazione Sezione III penale, 10 ottobre 2017, n. 46447) e quanti, invece, sostenevano la tesi opposta (cfr. infatti: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 settembre 2019, n. 38381; Corte di cassazione, Sezione IV penale, 1 febbraio 2019, n. 5031; Corte di cassazione, Sezione VI penale, 13 , marzo 2018, n. 11363), le Sezioni unite penali di questa Corte sono intervenute fissando il principio secondo il quale, essendo la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, essa è compatibile con i delitti in materia di stupefacenti ed in particolare anche con la fattispecie di lieve entità, prevista dall'art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 2 settembre 2020, n. 24990). Fatta questa premessa si osserva che una tale affermazione non deve, tuttavia, portare a concludere che la attenuante in parola sia non solamente compatibile con la fattispecie criminosa di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990 ma ne costituisca, per mutuare un'espressione tipica della dogmatica civilistica del negozio giuridico, un elemento naturale. Invero, già in sede di annullamento con rinvio questa Corte aveva fissato delle regole interpretativa onde fissare dei limiti alla coesistenza della figura delittuosa attenuata e di quella di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 del dPR n. 309 del 1990; ed è proprio richiamando le medesime che la Corte territoriale è giunta ad escludere che in questo caso fosse applicabile la ricordata circostanza attenuante. Detta Corte locale ha, infatti, rilevato che il prevenuto, oltre a detenere altro stupefacente del tipo hashish, sufficiente per il confezionamento di 100/150 dosi medie singole, aggiuntivo rispetto a quello oggetto della vendita di cui al capo di imputazione, custodiva anche nella sua abitazione lo strumentario abitualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi da smerciare sul mercato, tali elementi, considerati dalla Corte di Roma unitamente al non particolarmente elevato reddito lecito prodotto dall'imputato, hanno fatto plausibilmente ritenere che lo stesso, onde potere destinare con continuità una quota non trascurabile di tale sostanze all'uso personale dovesse finanziare tale sua esigenza attraverso la consueta commercializzazione di più ampi compendi di essa; fattore questo, peraltro, corroborato dalle dichiarazioni rese dal soggetto che aveva acquistato l'hashish presso l'[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di recarsi periodicamente dall'imputato, con cadenza mensile, onde acquistare la droga. Tali elementi corrispondono esattamente agli indici rivelatori della estraneità della singola fattispecie al raggio di azione della invocata attenuante quali segnalati da questa Corte in occasione della adozione della • sentenza di annullamento con rinvio della precedente decisione della Corte capitolina. Infatti, questa Corte ha segnalato come elemento inducente a ritenere la estraneità della attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. alla presente fattispecie la dimostrazione della destinazione allo spaccio della sostanza detenuta. Tale dimostrazione è ricavabile dalla disponibilità da parte dell'imputato di strumenti utilizzabili ai fini della concreta destinazione commerciale della sostanza detenuta. La Corte ha, altresì, valorizzato sia il fatto che le condizioni economiche del prevenuto siano tali da far di ritenere non del tutto isolato il fatto per il quale si procede - dovendosi, invece, ritenere che una tale condotta costituisca il mezzo attraverso il quale egli si procura la provvista finanziaria per il consumo personale dello stupefacente -, sia il vissuto personale del prevenuto, che nella specie non è tranquillizzante, trattandosi di soggetto già gravato da precedente giudiziari specifici. A fronte di tali non trascurabili argomentazioni la ricorrente difesa ha opposto, in sede di impugnazione, una propria interpretazione dei fatti, divergente rispetto a quella fatta propria dalla Corte di Roma, fondata o su elementi di fatto (non valutabili in questa sede) ovvero su dati privi dì concludenza, così come nel caso in cui, volendo sanzionare con la illogicità il rilievo legato alla inadeguatezza delle entrate finanziarie dell'[OSCURATO:PERSONA] rispetto al quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuta presso di lui, non si avvede del fatto che delle oltre 100 dosi medie singole rinvenute dalle forze dell'ordine o la maggior parte era destinata al consumo personale (ed allora tiene perfettamente in termini logici il fatto che le condizioni economiche dell'imputato non gli avrebbero permesso, in assenza di una qualche attività di spaccio delle dosi esuberanti, di gestire finanziariamente l'esborso necessario per un così ampio compendio), oppure le dosi destinate all'uso personale erano una quantità recessiva compatibile con le condizioni economiche del prevenuto (ed allora non è giustificabile il possesso della restante significativa quantità di stupefacente se non quale mezzo per alimentare una costante attività di spaccio). Parimenti non concludente è la contestazione riguardante la motivazione in ordine alla personalità dell'imputato, gravato pacificamente da due precedenti penali specifici.La ricorrente difesa censura il fatto che nella sentenza della Corte territoriale di Roma i precedenti siano definiti recenti, laddove, ad avviso di detta difesa, gli stessi, in quanto relativi all'anno 2004 l'uno e all'anno 2017 l'altro, non potrebbero fregiarsi di tale aggettivazione. Al di là del fatto che l'attribuzione di tale qualifica sia, quanto meno con riferimento ad uno dei due elementi evocati, del tutto pertinente, atteso che il reato oggi in discussione risulta essere stato commesso solo nel 2020, non può non osservarsi che il ricorrente, segnalando la circostanza anzidetta ha del tutto pretermesso di considerare il fatto, questo sì indubbiamente significativo, che, non ostante le due condanne già patite, l'attuale prevenuto non ha inteso distogliere il suo atteggiamento esistenziale dal delinquere, il che fa ragionevolmente ancora ritenere che lo stesso non abbia remore al prestarsi all'attività di commercio delle sostanze stupefacenti. D'altra parte, come questa Corte ha puntualmente rilevato, la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile al reato (che in quel caso era continuato) di cessione di sostanze stupefacenti solo qualora la condotta, nel suo complesso, denoti una finalità di lucro marginale (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 27 giugno 2017, n. 31603), mentre come evidenziato nella presente fattispecie la finalità di lucro, come evidenziato dal non minimale compendio di sostanza stupefacente rinvenuto presso l'imputato, non poteva definirsi marginale né la condotta criminosa dell'[OSCURATO:PERSONA], considerato l'armamentario nella disponibilità di questo, inadeguato laddove ora si trattasse di un unicum comportamentale, poteva essere definita del tutto occasionale. Il ricorso deve, in conclusione, essere rigettato e l'imputato ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e cond