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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 gennaio 2026

Cassazione n. 02019/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17656/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.423/2025 depositata il 22/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, stante la tardività della costituzione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 23/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEil Presidente [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17656/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in atti e domiciliati “ex lege” presso il domicilio digitale del proprio difensore, pec:[OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio p.t. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.423/2025 depositata il 22/01/2025; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026 considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, stante la tardività della costituzione; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 23/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17656/2025 Numero sezionale 39/2026 Numero di raccolta generale 2019/2026 Data pubblicazione 30/01/2026
Decreto Cassazione n. 02019/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris