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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15765/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., reato presupposto dell'ulteriore imputazione di ricettazione ascritta all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano e, dunque, del reato impossibile, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, invero, deve osservarsi come tale doglianza risulti fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda in particolare pagina 4 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01); che la Corte di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] Diela18orsellino i0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., reato presupposto dell'ulteriore imputazione di ricettazione ascritta all'odierno ricorrente, con particolare riguardo alla esclusione dell'ipotesi del falso grossolano e, dunque, del reato impossibile, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, oltre che manifestamente infondato; che, invero, deve osservarsi come tale doglianza risulti fondata su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda in particolare pagina 4 della impugnata sentenza), che si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte ivi richiamato (cfr. ex plurimis, Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814 - 01); che la Corte di merito, con motivazione congrua in punto di fatto e corretta in diritto e, quindi, incensurabile in questa sede, ha congruamente evidenziato le ragioni per cui i beni nella disponibilità dell'imputato risultavano contraffatti e come, sulla scorta delle complessive emergenze processuali, fosse configurabile anche il reato di ricettazione in ragione della ritenuta consapevolezza della avvenuta contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA] Diela18orsellino i0
Sentenza Cassazione n. 15765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris