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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23921/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 165/22 della Corte di appello di Firenze del 07/06/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], revocando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1412/2021 emessa nei confronti dell'istante il 14 aprile 2021 (divenuta irrevocabile il 12 maggio 2021), ma rigettando la richiesta relativamente alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 1862/2014 del 5 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2015.

Con riferimento a detta ultima pronuncia, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuta applicazione, in corso di procedimento, della misura coercitiva del divieto di dimora, con il connesso iter procedurale, unitamente al perfezionamento di una notifica formalmente corretta, escludono che l'istante versasse in una condizione di ignoranza incolpevole dell'esistenza del processo e dell'oggetto della contestazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti.

Violazione di legge processuale in relazione all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sulla disciplina dell'istituto dell'assenza dell'imputato.

Il ricorrente ha preso per la prima volta conoscenza dell'avvenuta celebrazione nei suoi confronti del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Livorno per effetto della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti SIEP n. 147/2022 recante data 21 febbraio 2022.

La prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato a suo carico si rinviene nel fatto che esso si è interamente svolto senza la presenza dell'imputato, dichiarato libero assente, senza che siano mai state disposte ricerche nei suoi confronti.

Dal momento, inoltre, che nell'ambito del procedimento gli era stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora in Cecina (Li), dovendosi allontanare dal territorio di quel Comune per disposizione del giudice, si è trovato nell'effettiva impossibilità di venire a conoscenza della celebrazione del procedimento a suo carico, non intrattenendo alcun tipo di rapporto professionale con il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha, invece, valorizzato il dato normativo letterale secondo cui può essere data rilevanza ai fini della dichiarazione di assenza ad una notifica effettuata non a mani proprie dell'imputato, quando sia stato sottoposto a misura cautelare, ma quella coercitiva imposta al ricorrente è avvenuta nella fase processuale delle indagini preliminari, che avrebbe potuto concludersi anche con l'archiviazione delle accuse provvisoriamente formulate a suo carico.

Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc pen. per violazione del contraddittorio nel procedimento di rescissione.Al fine di verificare se effettivamente l'imposizione della misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari avesse determinato la piena conoscenza del procedimento, la Corte di appello avrebbe potuto acquisire il fascicolo di merito, previa rituale instaurazione del contraddittorio, ciò che non è avvenuto poiché l'incarto processuale non è stato rinvenuto.

Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata acquisizione del fascicolo di merito, che ha inficiato l'assunzione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

2. Nel rigettare l'istanza di rescissione del giudicato riferita alla sentenza emessa dal Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che l'applicazione della misura coercitiva inibitoria del divieto di dimora durante le indagini preliminari unitamente alla nomina di un difensore di ufficio presso il quale l'indagato aveva eletto domicilio ed alla regolare notifica effettuata a mani di quest'ultimo del decreto di citazione a giudizio, hanno costituito indici di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

L'assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte.

La prima ragione consiste nel fatto che quando ci si riferisce alla misura cautelare nel senso inteso e per gli effetti voluti dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. di momento processuale costituente occasione di c:onoscere la natura delle accuse formulate a suo carico, occorre sempre verificare come si sia manifestata l'interazione dell'indagato con l'autorità giudiziaria procedente, il che vuol dire valutare che tipo di misura gli sia stata applicata, come (e perfino se, data la peculiarità della stessa) si sia svolto l'interrogatorio di garanzia, quali fossero termini e contenuto della imputazione provvisoria.

Tutto ciò non è stato possibile in concreto accertare in quanto, per come dedotto dal ricorrente sulla base anche degli allegati prodotti, il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Livorno non è stato acquisito per ragioni rimaste imprecisate.

In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene l'ordinanza impugnata, non è il difensore di ufficio, per quanto nominato domiciliatario dell'indagato, a dovere rappresentare di non essere rimasto in contatto con il proprio assistito, dovendosi anzi presumere che detta situazione corrisponda in genere ad assenza di contatti fra loro, a meno che non emergano elementi di segno diverso, in concreto, però e come anzidetto, non verificabili a causa della dedotta mancata acquisizione del fascicolo processuale, per quanto l'ordinanza lasci adombrare il contrario, nella parte in cui evidenza, senza fare riferimento ad atti processuali specifici, che l'indagato conosceva nominativo, ubicazione dello studio professionale e recapito telefonico del legale (pag. 2).

Dalla sentenza di merito si desume, del resto, che il ricorrente faceva parte di un gruppo di persone che avevano occupato una casa cantoniera dell'ANAS non più utilizzata, ricavandone un alloggio di fortuna, segno tangibile di una precarietà di condizioni di vita del tutto compatibile con la dedotta assenza di contatti con il difensore nominatogli di ufficio.

Al caso in esame si attaglia, dunque, precisamente il principio affermato da Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - del resto citata anche dall'ordinanza impugnata - secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa, principio affermato in relazione a fattispecie precedente alla introduzione dell'art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, come nel caso in esame, in cui la sentenza del Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014 è divenuta irrevocabile il 31 marzo 2015.

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio ed in accoglimento dell'istanza di rescissione, deve procedersi alla revoca della sentenza di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso del procedimento.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza e per l'effetto revoca la sentenza del Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014, disponendo la tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Roma [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 165/22 della Corte di appello di Firenze del 07/06/2022 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente accolto l'istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], revocando la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1412/2021 emessa nei confronti dell'istante il 14 aprile 2021 (divenuta irrevocabile il 12 maggio 2021), ma rigettando la richiesta relativamente alla sentenza del Tribunale di Livorno n. 1862/2014 del 5 dicembre 2014, divenuta irrevocabile il 31 marzo 2015. Con riferimento a detta ultima pronuncia, infatti, la Corte territoriale ha ritenuto che l'intervenuta applicazione, in corso di procedimento, della misura coercitiva del divieto di dimora, con il connesso iter procedurale, unitamente al perfezionamento di una notifica formalmente corretta, escludono che l'istante versasse in una condizione di ignoranza incolpevole dell'esistenza del processo e dell'oggetto della contestazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'istante, che deduce i motivi di seguito riassuntivamente esposti. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. sulla disciplina dell'istituto dell'assenza dell'imputato. Il ricorrente ha preso per la prima volta conoscenza dell'avvenuta celebrazione nei suoi confronti del procedimento penale dinanzi al Tribunale di Livorno per effetto della notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti SIEP n. 147/2022 recante data 21 febbraio 2022. La prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo celebrato a suo carico si rinviene nel fatto che esso si è interamente svolto senza la presenza dell'imputato, dichiarato libero assente, senza che siano mai state disposte ricerche nei suoi confronti. Dal momento, inoltre, che nell'ambito del procedimento gli era stata imposta la misura cautelare del divieto di dimora in Cecina (Li), dovendosi allontanare dal territorio di quel Comune per disposizione del giudice, si è trovato nell'effettiva impossibilità di venire a conoscenza della celebrazione del procedimento a suo carico, non intrattenendo alcun tipo di rapporto professionale con il difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha, invece, valorizzato il dato normativo letterale secondo cui può essere data rilevanza ai fini della dichiarazione di assenza ad una notifica effettuata non a mani proprie dell'imputato, quando sia stato sottoposto a misura cautelare, ma quella coercitiva imposta al ricorrente è avvenuta nella fase processuale delle indagini preliminari, che avrebbe potuto concludersi anche con l'archiviazione delle accuse provvisoriamente formulate a suo carico. Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 178, lett. c), cod. proc pen. per violazione del contraddittorio nel procedimento di rescissione.Al fine di verificare se effettivamente l'imposizione della misura coercitiva nella fase delle indagini preliminari avesse determinato la piena conoscenza del procedimento, la Corte di appello avrebbe potuto acquisire il fascicolo di merito, previa rituale instaurazione del contraddittorio, ciò che non è avvenuto poiché l'incarto processuale non è stato rinvenuto. Vizi congiunti di motivazione in ordine alla mancata acquisizione del fascicolo di merito, che ha inficiato l'assunzione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. 2. Nel rigettare l'istanza di rescissione del giudicato riferita alla sentenza emessa dal Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014, la Corte di appello di Firenze ha ritenuto che l'applicazione della misura coercitiva inibitoria del divieto di dimora durante le indagini preliminari unitamente alla nomina di un difensore di ufficio presso il quale l'indagato aveva eletto domicilio ed alla regolare notifica effettuata a mani di quest'ultimo del decreto di citazione a giudizio, hanno costituito indici di effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato. L'assunto non è condivisibile per le ragioni di seguito esposte. La prima ragione consiste nel fatto che quando ci si riferisce alla misura cautelare nel senso inteso e per gli effetti voluti dall'art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen. di momento processuale costituente occasione di c:onoscere la natura delle accuse formulate a suo carico, occorre sempre verificare come si sia manifestata l'interazione dell'indagato con l'autorità giudiziaria procedente, il che vuol dire valutare che tipo di misura gli sia stata applicata, come (e perfino se, data la peculiarità della stessa) si sia svolto l'interrogatorio di garanzia, quali fossero termini e contenuto della imputazione provvisoria. Tutto ciò non è stato possibile in concreto accertare in quanto, per come dedotto dal ricorrente sulla base anche degli allegati prodotti, il fascicolo del procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale di Livorno non è stato acquisito per ragioni rimaste imprecisate. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene l'ordinanza impugnata, non è il difensore di ufficio, per quanto nominato domiciliatario dell'indagato, a dovere rappresentare di non essere rimasto in contatto con il proprio assistito, dovendosi anzi presumere che detta situazione corrisponda in genere ad assenza di contatti fra loro, a meno che non emergano elementi di segno diverso, in concreto, però e come anzidetto, non verificabili a causa della dedotta mancata acquisizione del fascicolo processuale, per quanto l'ordinanza lasci adombrare il contrario, nella parte in cui evidenza, senza fare riferimento ad atti processuali specifici, che l'indagato conosceva nominativo, ubicazione dello studio professionale e recapito telefonico del legale (pag. 2). Dalla sentenza di merito si desume, del resto, che il ricorrente faceva parte di un gruppo di persone che avevano occupato una casa cantoniera dell'ANAS non più utilizzata, ricavandone un alloggio di fortuna, segno tangibile di una precarietà di condizioni di vita del tutto compatibile con la dedotta assenza di contatti con il difensore nominatogli di ufficio. Al caso in esame si attaglia, dunque, precisamente il principio affermato da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420 - del resto citata anche dall'ordinanza impugnata - secondo cui ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa, principio affermato in relazione a fattispecie precedente alla introduzione dell'art. 162, comma 4 -bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, come nel caso in esame, in cui la sentenza del Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014 è divenuta irrevocabile il 31 marzo 2015. 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio ed in accoglimento dell'istanza di rescissione, deve procedersi alla revoca della sentenza di merito, con trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso del procedimento. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza e per l'effetto revoca la sentenza del Tribunale di Livorno del 5 dicembre 2014, disponendo la tr