CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 44966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione BOROS [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, di conferma di quella del Tribunale cittadino, con la quale l'imputato è stato condannato per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 4 e 8 -bis, cod. pen. (in Roma, 17/9/2020), ritenute le generiche equivalenti alle aggravanti; considerato che il ricorrente ha dedotto vizio della motivazione con riferimento al giudizio di comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Ga/te/li, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato la ritenuta congruità della pena, con rinvio alla spiccata abilità delinquenziale dedotta dalla condotta e alla personalità dell'imputato, gravato da specifici e recenti carichi pendenti e non avendo, in ogni caso, la difesa tenuto conto della funzione propria delle attenuanti generiche (quella, cioè, di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa), funzione, che - a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti - ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (sez. 3 n. 44883 del 18/7/2014, Cavicchi, RV. 260627); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ Io radi) E POSI A T.1 fte)-6)-.62-ed_ces.7ire 2 [OSCURATO:PERSONA] I \ 25 0V