CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 2023
Cassazione n. 33305/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] -2e avverso l'ordinanza del 04/2023 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Viene proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 28 aprile 2023 con la quale il Tribunale di Genova ha respinto l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputata presso il domicilio eletto e al difensore di fiducia. 2. Il ricorso è inammissibile poiché è proposto contro un provvedimento non impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in relazione al precedente art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si procede de plano alla relativa declaratoria. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il